Cass. pen., sez. VII, ordinanza 08/09/2022, n. 33180

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 08/09/2022, n. 33180
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33180
Data del deposito : 8 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KEITA YUSUF nato il 03/03/1998 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere S R;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 9 giugno 2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Foggia, in data 15 dicembre 2020, nei confronti di K Y in relazione al reato di tentata rapina aggravata. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, allegando quattro motivi di ricorso con i quali o- si contestava si la definizione del trattamento sanzionatorio che l'affermazione di responsabilità Il ricorrente il 1 febbraio 2022 rinunciava al ricorso, che deve pertanto essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
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