Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/12/2011, n. 25813
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La capacità processuale compete all'ente ecclesiastico riconosciuto civilmente e non alle sue strutture esecutive. Ne consegue l'irrilevanza, a tal fine, del mutamento della struttura organizzativa dell'ente limitata all'acquisizione di una differente denominazione, che, quand'anche qualificata in termini di "trasformazione" nel relativo provvedimento canonico, non implica, per l'ordinamento civile italiano, alcun fenomeno successorio.
Nell'esaminare il ricorso per cassazione, principale o incidentale, o il controricorso, e gli altri atti di parte a essi collegati, la Suprema corte deve verificare la veridicità delle allegazioni in essi contenute anche attraverso fonti ufficiali di conoscenza, atteso che ciò è conforme ai principi regolatori del giusto processo e può inoltre rilevare ai fini del controllo in ordine al rispetto del generale dovere di lealtà processuale, la cui violazione può avere altresì riflessi sul regime delle spese di giudizio. (Nella specie la S.C. ha verificato la corretta individuazione dell'ente legittimato passivo all'impugnazione, anche a mezzo del relativo sito "internet" ufficiale).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S P - Presidente -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. M U - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. T L - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M F, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. PAULUCCI DÈ CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato S P, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO DERMOPATICO DELL'IMMACOLATA - CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE, LA PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 6474/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/11/2005 R.G.N. 7761/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2011 dal Consigliere Dott. L T;
udito l'Avvocato TRILLÒ BIANCALUCINA per delega S P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. B T, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il 4 novembre 2005) dichiara la nullità dell'appello proposto da F M nei confronti dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata -Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione e dichiara inammissibile l'atto di intervento in appello della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione.
La Corte d'appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:
a) preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'atto di intervento in appello della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione, in quanto la suddetta Provincia non è parte del giudizio di impugnazione, visto che l'atto di appello non risulta ne' proposto ne' notificato nei suoi confronti;
b) va, inoltre, dichiarata d'ufficio la nullità del ricorso in appello, per essere stato proposto nei confronti dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata - Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione, anziché nei confronti dei suo successore Provincia Italiana della Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione;
c) quest'ultima ha già riconosciuto espressamente la propria legittimazione passiva e nei suoi confronti è stata emessa la sentenza di primo grado, non impugnata sul punto dal F M;
d) in appello la lavoratrice non ha svolto alcun rilievo sul fenomeno successorio o sull'intervento in primo grado della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione e neanche ha prospettato l'ipotesi di un mutamento solo di denominazione dell'ente, ferma restando la sua identità soggettiva;
e) dalla comunicazione (pubblicata sulla GU del 29 aprile 1999) dell'estratto del D.M. 17 marzo 1999, di conferimento di efficacia civile al provvedimento canonico col quale la Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione con sede in Roma è stata trasformata nella Provincia Italiana della Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione, si desume che non si è trattato di un semplice mutamento di denominazione, ma della creazione di un nuovo soggetto giuridico, ottenuta attraverso la trasformazione della "congregazione" in "provincia";
f) in base all'art. 110 cod. proc. civ., in caso di successione a titolo universale di una parte del giudizio, l'atto di impugnazione deve essere proposto nei confronti del successore, ove la parte sia venuta a conoscenza della successione;
g) nella specie, la lavoratrice era venuta a conoscenza dell'estinzione del soggetto originario, in quanto il successore si era costituito in primo grado, conseguentemente, l'atto di appello doveva essere notificato nei confronti di quest'ultimo e non del soggetto ormai estinto;
h) si tratta di un'ipotesi di nullità assoluta e insanabile ex art.291 cod. proc. civ. perché consiste nell'errata identificazione del
soggetto passivo della vocatio injus nel giudizio di appello e nella conseguente inesistenza della notificazione.
2 - Il ricorso di F M domanda la cassazione della sentenza per due motivi.
La Provincia Italiana della Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione e l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata - Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione non svolgono attività difensiva.
La ricorrente deposita anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Profili preliminari.
3- Preliminarmente deve essere precisato che la rinnovata notifica del ricorso deve considerarsi valida, a nulla rilevando il rifiuto dell'avvocato destinatario di ricevere l'atto.
Infatti, costituisce principio di diritto, sia sostanziale che processuale, che il rifiuto di una prestazione o di un adempimento da parte del destinatario non possa risolversi a danno dell'obbligato, inficiandone l'adempimento (Cass. 18 settembre 2009, n. 20272). Un'applicazione di tale principio è rappresentata dalla cosiddetta perpetualo dell'ufficio defensionale, secondo cui, ai sensi degli artt. 85 e 301 cod. proc. civ., la revoca o la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore (Cass. 3 giugno 1997, n. 4944). Conseguentemente, la notificazione deve ritenersi avvenuta qualora - come accade nella specie - l'ufficiale giudiziario, nella sua relazione, non si sia limitato a dare atto della dichiarazione del procuratore domiciliatario di avere rinunciato al mandato, ma abbia anche attestato il rifiuto dello stesso procuratore destinatario di ricevere la copia dell'atto da notificare (Cass. 26 giugno 1969, n. 2293). 2 - Sintesi dei motivi di ricorso.
4- Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art.360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 cod. proc. civ.
Si sottolinea che la situazione verificatasi nella specie - diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello - è da qualificare come successione nel diritto controverso o successione a titolo particolare per atto tra vivi del diritto stesso, giacché il soggetto dante causa non si estinto ed ha, quindi, mantenuto la qualità di parte processuale nei giudizi pendenti.
In tale situazione il successore può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che questo comporti automaticamente l'estromissione del dante causa, che può essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Conseguentemente, nel giudizio di impugnazione, il successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari, tanto che se la sentenza viene appellata da uno solo o contro uno solo dei suddetti soggetti deve essere ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. Ciò significa che, se nel giudizio di appello in oggetto la Provincia Italiana della Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione non avesse spontaneamente effettuato un atto di intervento necessario, la Corte romana avrebbe dovuto ordinare la suddetta integrazione nei confronti della Provincia stessa. Resta comunque da precisare che nei confronti dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata - Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione - contraddittore originario della Mura - non è mai stato adottato dal Tribunale alcun provvedimento di formale estromissione, ne' nel corso del giudizio ne' nella sentenza, sicché ben si comprende che la lavoratrice, nell'atto di appello, abbia ignorato la problematica riguardante il fenomeno successorio, non potendo certo immaginare che, del tutto arbitrariamente, sarebbe stata disposta la modifica del proprio contraddittore. 5.- Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, omessa e/o contraddittoria pronuncia circa un punto decisivo della controversia.
Si ribadisce che la vicenda in oggetto deve collocarsi nell'ambito della successione a titolo particolare nel processo e che, conseguentemente, l'atto di appello è stato proposto soltanto nei confronti del soggetto dante causa che non si è estinto. Peraltro, per la corretta instaurazione del contraddittorio in sede di impugnazione, era necessario che fosse presente in giudizio anche il successore (avente veste di litisconsorte necessario), sicché la Corte d'appello avrebbe dovuto disporre, d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio.
Tuttavia, la Provincia Italiana della Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione è volontariamente intervenuta nel giudizio di appello, così sanando il suddetto vizio.
Invece, la Corte d'appello ha, contraddittoriamente, dichiarato l'inammissibilità del suddetto atto di intervento, rilevando che la suddetta Provincia non è parte del giudizio di impugnazione. In tal modo, la Corte romana sembra altresì voler affermare che la qualità di parte sia il necessario presupposto dell'atto di intervento, mentre è da ricordare che, nelle ipotesi disciplinate dall'art. 105 cod. proc. civ., è possibile a soggetti estranei intervenire volontariamente in un processo in corso tra altre persone.