Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2019, n. 20535

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2019, n. 20535
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20535
Data del deposito : 30 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 27819-2015 proposto da: I S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FRANCESCO STACCI

2-B, presso lo studio dell'avvocato C D M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M S;

- ricorrenti -

nonchè

contro

I F, M D, M A difesi e rappresentati dall'avvocato D M - Contro ricorrenti e ricorrenti incidentali - Ric. 2015 n. 27819 sez. 52 - ud. 17/01/2019 avverso la sentenza n. 1057/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 19/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2019 dal Consigliere Dott. L V;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento di quello incidentale;
uditi gli avvocati C D M e D M;

FATTI DI CAUSA

1. Santa Italia conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa A M, D M e G I, chiedendo che le venisse riconosciuta, in qualità di figlia legittima ed erede di L L, la quota di riserva, accresciuta della quota degli altri legittimari che vi avevano rinunciato, con conseguente riduzione delle quote spettanti ai predetti, nominati eredi in due successivi testamenti della predetta L L.

2. Dopo numerose udienze e trascorsi molti anni dall'inizio del processo, il Tribunale rilevava che l'attrice aveva lamentato di essere stata totalmente pretermessa nel testamento di L L ed osservava che il legittimario pretermesso che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la propria quota di riserva e di determinare con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore. Pertanto, il giudice, rilevato che era assolutamente incerto ed indeterminato l'oggetto della domanda, dichiarava la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli articoli 163 e 164 c.p.c., e fissava all'attrice un termine perentorio per integrare la domanda mediante la compiuta specificazione dei limiti in cui era stata lesa la quota di Ric. 2015 n. 27819 sez. S2 - ud. 17/01/2019 riserva e la esatta determinazione del valore della massa ereditaria e della quota di legittima violata dal testatore.

2. Con sentenza dell'8 novembre 2013 il Tribunale, non avendo la parte attrice ottemperato all'ordinanza nel termine perentorio ivi indicato, dichiarava l'estinzione del giudizio.

3. Santa Italia proponeva appello avverso la suddetta pronuncia. Con l'unico motivo di gravame si sosteneva che non fosse necessaria alcuna precisazione da parte dell'attrice in ottemperanza alla richiamata ordinanza, essendo la stessa legge a determinare la quota spettante al legittimario, tenuto conto anche del fatto che, nella specie, la domanda era stata proposta da un erede legittimario totalmente pretermesso e, dunque, la quota non poteva che essere quella stabilita dalla legge, pari a un terzo del totale. Inoltre, nell'atto di citazione erano stati elencati tutti i beni relitti per cui non potevano sussistere incertezze sull'oggetto della richiesta.

4. La Corte d'Appello di Catania rigettava integralmente l'appello confermando la sentenza di primo grado. In particolare, i giudici del gravame evidenziavano che la sentenza di primo grado aveva fatto applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata del testatore. Egli, dunque, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius. Poiché l'attrice non aveva assolto tale onere, nonostante la sollecitazione del Tribunale, dovevano ritenersi infondate le censure Ric. 2015 n. 27819 sez. 52 - ud. 17/01/2019 svolte con l'appello. Peraltro, la stessa attrice nell'atto di citazione aveva rilevato che la sua
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