Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2021, n. 08235
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da NO NI, nato a [...] il [...] DI OR AT, nato a [...] il [...] IO GE, nato ad [...] il [...] IO ER, nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 1058/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta il 10 ottobre 2018 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita nell'udienza del 27 novembre 2020 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 dal Sostituto Procuratore Generale in persona di TI Manuali, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi;
Lette le conclusioni presentate dall'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, che ha chiesto di rigettare i ricorsi;
Letta la memoria presentata dall'avv. Giovanna Morello, difensore di NO NI, DI OR AT e IO GE, che ha chiesto di accogliere i ricorsi dei propri assistiti
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 ottobre 2018 la Corte d'appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza emessa il 30 giugno 2014 dal Tribunale della stessa città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NO NI, DI OR AT, IO GE e IO ER in relazione al reato di cui all'art. 175 D.Lvo n. 42/2004, perché estinto per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena per le rimanenti imputazioni di cui all'art. 635, comma 2 n. 3, c.p. e all'art. 176 D.Lvo n. 42/2004, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Avverso la sentenza d'appello i difensori degli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione. L'avv. Giovanna Morello, nell'interesse di NO NI, DI OR AT e IO GE, e l'avv. Salvatore Troja, nell'interesse di IO ER, con ricorsi separati ma sovrapponibili interamente hanno dedotto i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione della legge nonché contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui agli artt. 110, 635, comma 2 n. 3, c.p. La Corte d'appello ha ritenuto che il danneggiamento di cose di interesse storico, commesso dagli imputati, fosse provato dalle testimonianze di CU OR, CU ER e LE EL, oltre che dai dati oggettivi emersi dalla disamina dei rilievi fotografici, eseguiti dai militari e dal personale della Sovrintendenza, e dalle testimonianze degli operanti. Non avrebbe però considerato gli elementi favorevoli alla tesi degli imputati, quali la presenza del ruscello e l'attività di semina del terreno su cui sarebbero avvenuti gli scavi;
2) erronea applicazione della