Cass. civ., sez. VI, ordinanza 25/11/2021, n. 36735

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 25/11/2021, n. 36735
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36735
Data del deposito : 25 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POP MOVIES s.r.l., in persona dell'amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avvocato F G che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO SUN FILM GROUP s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana n. 5, presso lo studio dell’Avv. L, rappresentato e difeso dall'Avvocato D L;
- controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 14/2020 della CORTE D'APPELLO di Lecce-Sezione distaccata di Taranto, depositata il 15.10.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9.11.2021 dal Consigliere Relatore Dott. R A RLEVATO - che viene proposto da POP MOVIES s.r.l. ricorso avverso la sentenza n. 14/2020, depositata il 15.10.2020, con cui è stata respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29782/2020 Numero sezionale 9859/2021 Numero di raccolta generale 36735/2021 dalla predetta società contro la sentenza del Tribunale di Taranto che avevaData pubblicazione 25/11/2021 dichiarato il fallimento della SUN FILM GROUP s.p.a.;
La Corte d’Appello - dopo aver ricordato che la reclamante si era qualificata creditrice della società fallita ed interessata alla positiva conclusione di un piano di risanamento della debitrice - ha, in primo luogo, rilevato che le doglianze proposte dalla reclamante, quanto al diniego di ulteriori rinvii della procedura prefallimentare in attesa del positivo riscontro del predetto piano di risanamento, erano del tutto pretestuose ed anzi temerarie, posto che la procedura per la dichiarazione di fallimento, avviata nel mese di giugno del 2019, era stata più volte rinviata, non solo per l’espletamento della C.t.u., ma anche per consentire alla società debitrice di trovare fonti esterne di finanziamento, ritenute alla fine da parte del Tribunale mere aspettative prive di riscontri oggettivi;
ha osservato che dalla stessa Ctu era emersa in tutta la sua drammaticità la situazione di decozione e gravissimo squilibrio finanziario della Sun Film Group s.p.a., società costituita solo due anni prima e che disponeva di una liquidità scarsissima, a fronte di una debitoria accumulata pari ad euro 4.602.031,71;
ha infine osservato che l’operazione finanziaria prospettata dalla Cinemundi s.r.l., qualora fosse stata fattibile, ben avrebbe potuto essere accolta in una proposta di concordato preventivo, anche in bianco, ovvero in un accordo di ristrutturazione del debito, proposte che avrebbero potuto evitare la dichiarazione di fallimento;
ha dunque evidenziato la sussistenza dello stato di insolvenza, neanche rilevando a tal fine il presunto (ed allegato) valore della “library” cinematografica, e ciò anche sulla base della considerazione che lo stato di insolvenza dovesse essere raffrontato alla capacità dell’impresa di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni;
- che il fallimento ha depositato controricorso, con il quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato;
- che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;
- che la ricorrente ha depositato memoria;

CONSIDERATO

1.che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.116 e 64 c.p.c., degli artt. 1 e 5 l. fall., e dell’art. 15, medesima legge, sul rilievo che la valutazione dello stato di insolvenza era erronea per non aver considerato il valore della “library” cinematografica e dei crediti vantati dalla fallita e sulla base dell’erroneo calcolo del triennio nel quale valutare le condizioni soggettive di fallibilità della debitrice;
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