Cass. pen., sez. II, sentenza 15/09/2022, n. 34208
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSOLI ANDREA nato a CATANIA il 29/01/1977 avverso l'ordinanza del 08/11/2021 del TRIBUNALE DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale V M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la nota dell'Avvocato M R, che ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha illustrato i motivi di ricorso insistendo per iI loro accoglimento;
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti.
RITENUTO IN FATTO
1. C A, a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 08/11/2021 con cui il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza in data 29/09/2021 del G.i.p. del Tribunale di Catania, che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso e riciclaggio. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606 lettere B) ed E) c.p.p., in relazione agli articoli 110-416-bis cod.pen., 125;
192, 309 co. 9, c.p-.p. (violazione in relazione ai contenuti del concorso esterno nella fattispecie associativa, difetto di motivazione e di autonoma valutazione degli elementi indiziari)". Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l'omessa motivazione delle ragioni proposte dalla difesa e la mancanza di autonoma valutazione del compendio indiziario, avendo fatto ricorso a una motivazione per relationem che ha eluso il necessario confronto dialettico con la difesa. La censura si rivolge, in particolare, alla omessa valutazione della condotta contestata a C alla luce dei principi che regolano la materia del delitto di concorso esterno nel delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, con specifico riguardo alla omessa verifica della rintracciabilità di una finalità consapevolmente volta alla conservazione e al rafforzamento del sodalizio criminoso nell'apporto prestato da C in favore di Sapia e Comis. A tal proposito la difesa osserva che «il tribunale è totalmente muto sul punto. Le condotte del C oggetto di contestazione non trovano nel provvedimento impugnato alcuna elaborazione nel senso che si è indicato, così da comprendersi quale sia stato il significativo contributo che le stesse hanno determinato per l'organizzazione [...]». Aggiunge che le intercettazioni richiamate nel provvedimento impugnato sono indicative della relazione intercorrente tra C e alcuni sodali, ma non contengono «in sé ragioni di utilità e di efficienza causale per l'esistenza del sodalizio». 1.2. "Violazione dell'art. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli articoli 648-bis, c.p., 192, 125 e 309 c.p.p. (violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 648-bis, c.p.)". Con riguardo al delitto di riciclaggio, la difesa premette che C ha riconosciuto che Comis gli aveva affidato delle somme di denaro, ma specifica che l'indagato «si era limitato alla mera custodia della somma consegnatagli, che non ha in alcun modo investito nella propria attività imprenditoriale e che ha restituito a richiesta della moglie del Comis». Secondo la difesa, tale condotta di custodia, pur in presenza del requisito della provenienza illecita, non può configurare il
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale V M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la nota dell'Avvocato M R, che ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha illustrato i motivi di ricorso insistendo per iI loro accoglimento;
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti.
RITENUTO IN FATTO
1. C A, a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 08/11/2021 con cui il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza in data 29/09/2021 del G.i.p. del Tribunale di Catania, che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso e riciclaggio. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606 lettere B) ed E) c.p.p., in relazione agli articoli 110-416-bis cod.pen., 125;
192, 309 co. 9, c.p-.p. (violazione in relazione ai contenuti del concorso esterno nella fattispecie associativa, difetto di motivazione e di autonoma valutazione degli elementi indiziari)". Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l'omessa motivazione delle ragioni proposte dalla difesa e la mancanza di autonoma valutazione del compendio indiziario, avendo fatto ricorso a una motivazione per relationem che ha eluso il necessario confronto dialettico con la difesa. La censura si rivolge, in particolare, alla omessa valutazione della condotta contestata a C alla luce dei principi che regolano la materia del delitto di concorso esterno nel delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, con specifico riguardo alla omessa verifica della rintracciabilità di una finalità consapevolmente volta alla conservazione e al rafforzamento del sodalizio criminoso nell'apporto prestato da C in favore di Sapia e Comis. A tal proposito la difesa osserva che «il tribunale è totalmente muto sul punto. Le condotte del C oggetto di contestazione non trovano nel provvedimento impugnato alcuna elaborazione nel senso che si è indicato, così da comprendersi quale sia stato il significativo contributo che le stesse hanno determinato per l'organizzazione [...]». Aggiunge che le intercettazioni richiamate nel provvedimento impugnato sono indicative della relazione intercorrente tra C e alcuni sodali, ma non contengono «in sé ragioni di utilità e di efficienza causale per l'esistenza del sodalizio». 1.2. "Violazione dell'art. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli articoli 648-bis, c.p., 192, 125 e 309 c.p.p. (violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 648-bis, c.p.)". Con riguardo al delitto di riciclaggio, la difesa premette che C ha riconosciuto che Comis gli aveva affidato delle somme di denaro, ma specifica che l'indagato «si era limitato alla mera custodia della somma consegnatagli, che non ha in alcun modo investito nella propria attività imprenditoriale e che ha restituito a richiesta della moglie del Comis». Secondo la difesa, tale condotta di custodia, pur in presenza del requisito della provenienza illecita, non può configurare il
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