Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2022, n. 16530

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2022, n. 16530
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16530
Data del deposito : 28 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PAPPATERRA GIUSEPPE, nato a Praia a Mare il 20 marzo 1980 avverso la sentenza n. 1488/2020, emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro il primo ottobre 2020 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nell'udienza del 23 marzo 2022 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina A R P;
Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del primo ottobre 2020 la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Paola, riconosciute le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a PAPPATERRA GIUSEPPE per il delitto di tentata estorsione e ha confermato nel resto. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte d'appello affermato la responsabilità per il tentativo di estorsione, pur in difetto di elementi probatori deponenti in tal senso. L'unico dato certo sarebbe rappresentato da un episodio occasionale in cui l'imputato, in stato di ubriachezza, si sarebbe recato al locale di Limongi Francesco e aveva proferito frasi senza senso, le quali, in considerazione dell'ascolto del file di registrazione in atti e delle stesse dichiarazioni della persona offesa, che lo prendeva in giro, sarebbero stati discorsi di un soggetto in stato di ebbrezza con le facoltà mentali annebbiate. Risibile sarebbe poi la richiesta estorsiva di due euro: ciò a conferma che il prevenuto non fosse compos sui;
2) violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere la Corte d'appello revocato la costituzione della parte civile, che non si era presentata e non aveva depositato conclusioni scritte.
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