Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2019, n. 12848
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n compresi nell'elenco;
3) con il terzo motivo, l'omesso esame, ex art.360 n, 5 c.p.c., di fatto decisivo rappresentato dall'essere il marchio da registrare un marchio collettivo, con precipua funzione di garanzia che richiede una maggiore specificazione;
4) con il quarto motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art. 11, comma 4, C.P.I., dando tale norma facoltà al registrante di un marchio collettivo di specificare qualità del prodotto e sua provenienza geografica ;
5) con il quinto motivo, l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo rappresentato dall'essere il marchio da registrare corrispondente ad un'IGP;
6) con il sesto motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art. 14 Reg.UE n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/11/2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, prevedendo tale norma che il marchio corrispondente all'IGP non crei forme di parassitismo, inganno o errore;
7) con il settimo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art. 53 comma 16 della I. 128/1998, essendo stato così precluso al Consorzio di essere titolare di un marchio collettivo consistente nell'IGP;
8) con l'ottavo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art. 14, comma 1°, lett. b), C.P.I., in quanto la denominazione «Modena», se registrata ed utilizzata per contraddistinguere prodotti quali «aceti o condimenti» di altra natura ed origine, rispetto a quelli di cui all'IGP tutelata («aceti balsamici») risulterebbe falsa e decettiva.
2. Le prime due censure sono infondate. La domanda di registrazione di marchio collettivo denominativo "Aceto balsamico di Modena", presentata, nel 2014, dal Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, era rivolta specificamente a contraddistinguere i prodotti «Aceto balsamico di Modena» e «Condimenti all'Aceto balsamico di Modena», all'interno della classe 30 della Classificazione internazionale di Nizza. L'obiettivo era quindi quello di individuare prodotti specifici, distinguibili dalla più ampia categoria dell'aceto o delle salse o condimenti, di cui alla Classe 30 dell'Accordo di Nizza. Tale intento è stato ribadito all'udienza pubblica di discussione dal ricorrente. La domanda, per come formulata, è stata respinta dall'U.I.B.M, a seguito di rifiuto del richiedente di procedere ad una riclassificazione in conformità alle diciture presenti nella classificazione di Nizza, Decima edizione (nella classe 30, «aceto»). L'Accordo di Nizza (dal 1957), al fine di armonizzare le prassi di classificazione nazionali, stabilisce una classificazione di prodotti e ZiAms, servizi per poter effettuare la registraaveiei marchi (la Classificazione di Nizza). La Classificazione di Nizza deve essere applicata dagli Stati che sono membri dell'Accordo di Nizza. L'art.156 C.P.I. prevede che la domanda di registrazione di marchio deve contenere (lett.d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi a fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1992, ratificato con legge n. 243/1982. La Classificazione di Nizza contiene 45 classi: 34 per i prodotti ed 11 per i servizi. I Titoli delle classi sono delle indicazioni generali riguardo al settore in cui, in linea di principio, appartengono i prodotti o i servizi;
le Note Esplicative spiegano quali prodotti o servizi si intendono o non si intendono appartenenti ad una particolare classe;
la Lista Alfabetica è una lista di prodotti e servizi, in ordine alfabetico, con l'indicazione del numero della classe nel quale essi dovrebbero 7' essere raggruppati;
le osservazioni generali spiegano infine quale criterio dovrebbe essere applicato se un termine non si trova nella lista alfabetica e non può essere classificato secondo le indicazioni delle note esplicative. Va rilevato che la classificazione è soggetta a costante revisione, con la quale si apportano modifiche alla classificazione di prodotti/servizi (in particolare, si trasferiscono prodotti/servizi da una classe all'altra) o si modifica il contenuto letterale dei titoli. Risulta quindi necessario fare riferimento alla versione della classificazione vigente al momento del deposito della domanda di registrazione. La Classe 30 dell'Accordo di Nizza contiene, nella versione 10 0, qui applicata, i seguenti prodotti: «Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè riso tapioca e sago;
farine e preparati fatti di cereali pane, pasticceria e confetteria gelati;
zucchero, miele, sciroppo di melassa lievito, polvere per fare lievitare;
sale senape;
aceto, salse [condimenti];
spezie;
ghiaccio». La Nota esplicativa così chiarisce che: la classe 30 comprende essenzialmente le derrate alimentari di origine vegetale preparate per il consumo o la conservazione, nonché gli additivi destinati a migliorare il sapore degli alimenti;
questa classe comprende in particolare :- le bevande a base di caffè, cacao, cioccolato o tè;- i cereali preparati per l'alimentazione dell'uomo (per esempio: fiocchi d'avena o di altri cereali);
questa classe non comprende in particolare:- alcuni prodotti alimentari di origine vegetale (consultare l'elenco alfabetico dei prodotti);
- il sale per
3) con il terzo motivo, l'omesso esame, ex art.360 n, 5 c.p.c., di fatto decisivo rappresentato dall'essere il marchio da registrare un marchio collettivo, con precipua funzione di garanzia che richiede una maggiore specificazione;
4) con il quarto motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art. 11, comma 4, C.P.I., dando tale norma facoltà al registrante di un marchio collettivo di specificare qualità del prodotto e sua provenienza geografica ;
5) con il quinto motivo, l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo rappresentato dall'essere il marchio da registrare corrispondente ad un'IGP;
6) con il sesto motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art. 14 Reg.UE n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/11/2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, prevedendo tale norma che il marchio corrispondente all'IGP non crei forme di parassitismo, inganno o errore;
7) con il settimo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art. 53 comma 16 della I. 128/1998, essendo stato così precluso al Consorzio di essere titolare di un marchio collettivo consistente nell'IGP;
8) con l'ottavo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art. 14, comma 1°, lett. b), C.P.I., in quanto la denominazione «Modena», se registrata ed utilizzata per contraddistinguere prodotti quali «aceti o condimenti» di altra natura ed origine, rispetto a quelli di cui all'IGP tutelata («aceti balsamici») risulterebbe falsa e decettiva.
2. Le prime due censure sono infondate. La domanda di registrazione di marchio collettivo denominativo "Aceto balsamico di Modena", presentata, nel 2014, dal Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, era rivolta specificamente a contraddistinguere i prodotti «Aceto balsamico di Modena» e «Condimenti all'Aceto balsamico di Modena», all'interno della classe 30 della Classificazione internazionale di Nizza. L'obiettivo era quindi quello di individuare prodotti specifici, distinguibili dalla più ampia categoria dell'aceto o delle salse o condimenti, di cui alla Classe 30 dell'Accordo di Nizza. Tale intento è stato ribadito all'udienza pubblica di discussione dal ricorrente. La domanda, per come formulata, è stata respinta dall'U.I.B.M, a seguito di rifiuto del richiedente di procedere ad una riclassificazione in conformità alle diciture presenti nella classificazione di Nizza, Decima edizione (nella classe 30, «aceto»). L'Accordo di Nizza (dal 1957), al fine di armonizzare le prassi di classificazione nazionali, stabilisce una classificazione di prodotti e ZiAms, servizi per poter effettuare la registraaveiei marchi (la Classificazione di Nizza). La Classificazione di Nizza deve essere applicata dagli Stati che sono membri dell'Accordo di Nizza. L'art.156 C.P.I. prevede che la domanda di registrazione di marchio deve contenere (lett.d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi a fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1992, ratificato con legge n. 243/1982. La Classificazione di Nizza contiene 45 classi: 34 per i prodotti ed 11 per i servizi. I Titoli delle classi sono delle indicazioni generali riguardo al settore in cui, in linea di principio, appartengono i prodotti o i servizi;
le Note Esplicative spiegano quali prodotti o servizi si intendono o non si intendono appartenenti ad una particolare classe;
la Lista Alfabetica è una lista di prodotti e servizi, in ordine alfabetico, con l'indicazione del numero della classe nel quale essi dovrebbero 7' essere raggruppati;
le osservazioni generali spiegano infine quale criterio dovrebbe essere applicato se un termine non si trova nella lista alfabetica e non può essere classificato secondo le indicazioni delle note esplicative. Va rilevato che la classificazione è soggetta a costante revisione, con la quale si apportano modifiche alla classificazione di prodotti/servizi (in particolare, si trasferiscono prodotti/servizi da una classe all'altra) o si modifica il contenuto letterale dei titoli. Risulta quindi necessario fare riferimento alla versione della classificazione vigente al momento del deposito della domanda di registrazione. La Classe 30 dell'Accordo di Nizza contiene, nella versione 10 0, qui applicata, i seguenti prodotti: «Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè riso tapioca e sago;
farine e preparati fatti di cereali pane, pasticceria e confetteria gelati;
zucchero, miele, sciroppo di melassa lievito, polvere per fare lievitare;
sale senape;
aceto, salse [condimenti];
spezie;
ghiaccio». La Nota esplicativa così chiarisce che: la classe 30 comprende essenzialmente le derrate alimentari di origine vegetale preparate per il consumo o la conservazione, nonché gli additivi destinati a migliorare il sapore degli alimenti;
questa classe comprende in particolare :- le bevande a base di caffè, cacao, cioccolato o tè;- i cereali preparati per l'alimentazione dell'uomo (per esempio: fiocchi d'avena o di altri cereali);
questa classe non comprende in particolare:- alcuni prodotti alimentari di origine vegetale (consultare l'elenco alfabetico dei prodotti);
- il sale per
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