Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2020, n. 01202
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o la seguente SENTENZA sul ricorso 9937-2018 proposto da: M.G. elettivamente domiciliata in Bologna, VIA URBANA N.5, presso lo studio dell'avvocato F A, che la rappresenta e difende;- ricorrente -contro O elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 19 presso lo studio dell'avv.to M P, rappresentata e difesa dall'avv.to P M;- controricorrente Ric. 2018 n.9937 sez. S2 - ud. 11/07/2019 avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/01/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2019 dal Consigliere Dott. L V;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT. AANDRO PEPE che ha concluso per il rigetto dei motivi dal primo al quarto oltre che del sesto, e per l'accoglimento del quinto e del settimo motivo;udito l'Avvocato P M. FATTI DI CAUSA 1. Il notaio G.M. proponeva reclamo avverso la decisione numero 164 del 2017 emessa dalla Co.Re.Di. del Trentino- Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto il 12 maggio 2017, con la quale, previa concessione delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 144 I. n. 89 del 1913 (di seguito legge notarile o 1.n.), erano state irrogate plurime sanzioni pecuniarie: euro 45 per la violazione dell'articolo 62 I.n., che impone l'iscrizione degli atti al repertorio;euro 5000 per la violazione dell'articolo 72 1.n., che disciplina le forme dell'autentica, e dell'articolo 138, lett. c), I. n. che sanziona la negligenza del notaio nella conservazione degli atti;euro 5000 per la violazione dell'articolo 147, lettera a), I.n. per avere il notaio M. compromesso il decoro e il prestigio della funzione notarile. La vicenda trae origine dall'autentica delle sottoscrizioni di due coniugi in calce al verbale dell'accordo di separazione personale concluso ai sensi dell'art. 6 d. I. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014, che conteneva la regolamentazione degli aspetti personali della separazione riguardanti i coniugi, l'affidamento condiviso del figlio minore di età, la determinazione dell'assegno mensile dovuto dal marito per il mantenimento del minore, il Ric. 2018 n.9937 sez. S2 - ud. 11/07/2019 trasferimento in favore della moglie della proprietà della quota di metà dell'immobile adibito a casa coniugale, dietro corrispettivo della somma di euro 12.000 con accollo dell'obbligo di pagamento del mutuo ipotecario, la previsione dell'obbligo della moglie di curare la trascrizione del verbale presso l'agenzia del territorio servizio di pubblicità immobiliare. In calce alla scrittura privata con la firma dei coniugi autenticata dagli avvocati, il notaio M. aveva posto la propria autentica con una forma identica a quella in uso per l'autentica formale prevista dall'articolo 72 I. n. con lettura alle parti della scrittura dell'orario di sottoscrizione, ma senza il numero di repertorio e il numero di raccolta. Ciò in quanto, secondo la tesi del notaio, si trattava di un'autentica cosiddetta minore per la quale non era necessario il controllo di legalità dell'atto. Successivamente il 24 giugno 2016 il pubblico ministero rilasciava la propria autorizzazione ma il conservatore rifiutava la trascrizione del verbale di accordo dandone notizia al consiglio notarile. Dopo la convocazione, nel corso della quale il consiglio notarile aveva contestato al notaio M. l'illegittimità del suo comportamento, il notaio reclamante aveva ricevuto, in data 28 settembre 2016, un atto notarile di trasferimento, in forza del quale il marito cedeva alla moglie i propri diritti sull'abitazione familiare in conformità all'obbligo assunto nell'accordo del 17 giugno 2016. L'atto in questione veniva trascritto il 29 settembre 2016. La commissione regionale di disciplina aveva ritenuto la condotta del notaio come colpevole inadempimento delle modalità con cui doveva essere effettuata, ai fini dell'articolo 2657 c.c., l'autentica richiesta dall'art. 5, comma 3, I. n. 162 del 2014. Ric. 2018 n.9937 sez. S2 - ud. 11/07/2019 Il notaio aveva effettuato un'autentica del verbale dell'accordo di separazione senza rispettare le modalità previste dall'articolo 72 I.n. e senza procedere all'iscrizione a repertorio, alla conservazione dell'atto a raccolta e senza neanche curarne la trascrizione atteso che tale incombente era stato espressamente posto a carico di uno dei coniugi. Tale condotta integrava oltre alla violazione degli artt. 62, 72 e 138, lett. c), I.n. anche una grave violazione dell'articolo 147, lettera a), della medesima legge, avendo compromesso il decoro e il prestigio della classe notarile. Il ruolo del notaio nella negoziazione assistita, infatti, è finalizzato alla trascrizione dei negozi di trasferimento immobiliare e l'agire del notaio M. era stato sbrigativo, sintomatico dell'intento di accaparramento di clientela malgrado il discredito che tale condotta determini alla funzione nota rile. 2. La Corte d'Appello di Venezia rigettava integralmente il reclamo proposto. In particolare, quanto alle contestazioni circa la regolarità della procedura la Corte d'Appello rilevava che l'iniziativa del procedimento disciplinare spettava formalmente al presidente del consiglio notarile del distretto in cui è iscritto il notaio ma in sostanza spettava al consiglio notarile che poteva delegare anche uno dei consiglieri. Il consiglio notarile di Oussis aveva delegato il notaio A.W. . La delega, dunque, era stata conferita dall'organo collegiale titolare della legittimazione a chiedere l'avvio del procedimento disciplinare e non dal suo presidente anche in ragione dell'eventualità che quest'ultimo potesse essere chiamato a rendere informazioni sui fatti da lui personalmente appresi. La volontà dell'organo collegiale era stata espressa unanimamente e l'espressione contestata dalla reclamante era frutto di una verbalizzazione necessariamente sintetica. Ric. 2018 n.9937 sez. S2 - ud. 11/07/2019 L'interpretazione degli articoli 5 e 6 del d.l. n.132 del 2014 e degli artt. 2657 e 2703 c.c. era coerente con la funzione del notaio che, anche nel procedimento di negoziazione assistita, deve autenticare la sottoscrizione degli accordi aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari, esercitando i tradizionali controlli di legalità per assicurare certezza nella circolazione dei beni immobili. Nella specie era pacifico che il notaio M. avesse autenticato il verbale recante l'accordo di separazione consensuale in maniera difforme da quella prevista dagli articoli 2703 c.c e 72 legge notarile e, ai fini della trascrizione, dall'articolo 2657 c.c.. Del resto, non poteva trovare accoglimento la tesi difensiva secondo la quale si trattava comunque di un'autentica cosiddetta minore che non necessitava del cosiddetto controllo di legalità. A parere della Corte d'Appello, trattandosi di un atto di trasferimento immobiliare era necessaria l'autentica ex articolo 72 legge notarile che impone al notaio il controllo di legalità, essendogli vietato di ricevere e autenticare atti espressamente proibiti dalla legge, manifestamente contrari al buon costume e all'ordine pubblico ex articolo 28 I.n. Tale obbligo, dunque, comportava il conseguente obbligo di iscrizione dell'atto nel repertorio ex articolo 62 I.n. di conservazione e raccolta ex articolo 138 della medesima legge, nonché quello di effettuare la trascrizione nel più breve tempo possibile ex articolo 2671 c.c. Il notaio non aveva adempiuto a tali obblighi incorrendo negli illeciti disciplinari contestati, in quanto solo a seguito della ripetizione dell'atto di trasferimento a oltre tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione da parte del pubblico ministero, aveva proceduto alla trascrizione del verbale dell'accordo di separazione personale. Ríc. 2018 n.9937 sez. S2 - ud. 11/07/2019 Peraltro, il fatto che mancasse l'autorizzazione del pubblico ministero non rilevava perché poteva essere indicata come condizione. Infine, la condotta del notaio aveva anche compromesso il decoro e il prestigio della classe notarile, violando l'articolo 147, lettera a), I.n. Il notaio, infatti, aveva disatteso le regole fondamentali poste a tutela del principio di autenticità del titolo e della trascrizione e aveva posto in essere plurime violazioni nella formazione del titolo, costituendo un elemento di sicura valenza dimostrativa della compromissione del decoro e del prestigio della classe notarile, atteso l'innegabile svilimento della funzione del notaio agli occhi delle parti e anche del conservatore. 3. Il notaio G.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza sulla base di sette motivi. 4. Il consiglio notarile distrettuale di Rovigo ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione ex articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. degli artt. 153 e 155 legge notarile per avere la Corte d'Appello di Venezia ritenuto idonea la delega al consigliere notaio A.W. a partecipare in luogo del presidente del consiglio notarile di O notaio P.C. , al procedimento disciplinare a carico della ricorrente avanti la CO.RE.Di. Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto con conseguente nullità del provvedimento disciplinare e del decreto emesso dalla Corte d'Appello di Venezia. A parere del ricorrente la possibilità per il presidente del consiglio notarile di conferire delega di rappresentanza ad altro consigliere, peraltro sulla base di un ragionamento di pura opportunità, senza alcun riferimento normativo è erronea ed è anche smentita dalla Ric. 2018 n.9937 sez. 52 - ud. 11/07/2019 presenza del presidente C. a due udienze del procedimento disciplinare contro il notai La delega conferita al suddetto consigliere violerebbe apertamente l'articolo 90 I. n., secondo cui in mancanza del presidente e del segretario, ne faranno rispettivamente le veci il più anziano ed il meno anziano in ufficio fra i membri del Consiglio. Sicché sarebbe del tutto inconferente il richiamo agli articoli 153 e 155 legge notarile. 1.2 II motivo è infondato. Il procedimento disciplinare a carico dei notai è stato radicalmente innovato a seguito del d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249 (Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della I. 28 novembre 2005, n. 246) che ha previsto numerose modifiche della I. n. 89 del 1913 (legge notarile) in particolare riguardo alle sanzioni disciplinari e al relativo procedimento. L'art. 153 della I. n. 89 del 1913 prevede che: «L'iniziativa del procedimento disciplinare spetti: a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede è stato commesso;b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale si procede è stato commesso;c) al capo dell'archivio notarile territorialmente competente per l'ispezione di cui all' articolo 128, limitatamente alle infrazioni rilevate durante le ispezioni di cui agli articoli 128 e 132 o nel corso di altri controlli demandati allo stesso capo dell'archivio dalla legge, nonché al conservatore incaricato ai sensi dell' articolo 129, comma 1, lettera a), secondo periodo. Ai sensi degli art. 93, 93 bis e 93 ter I. n. è consentita la più ampia facoltà istruttoria in capo al Consiglio o al suo Presidente per Ric. 2018 n.9937 sez. S2 - ud. 11/07/2019 delega dello stesso, come il potere di "assumere informazioni presso le amministrazioni e gli uffici pubblici" o anche la possibilità di "richiedere informazioni a soggetti privati", cosi come l'audizione dell'incolpato. Il comma 2 del citato art. 153 I. n. prevede che: «Il procedimento è promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante. Nella richiesta di procedimento l'organo che Io promuove indica il fatto addebitato e le norme che si assumono violate e formula le proprie conclusioni». La censura relativa alla violazione dell'art. 153 I.n., pertanto, si rivela del tutto infondata, in quanto correttamente la Corte d'Appello ha richiamato tale norma riferendola alla diversa fase dell'iniziativa disciplinare, distinguendola dalla fase successiva del procedimento cui si riferiva, invece, la delibera con la quale il consiglio notarile di Rovigo aveva delegato un suo componente a rappresentarlo dinanzi alla Commissione Regionale di disciplina. A tal proposito giova precisare che la CO.RE .DI ex art. 148 I. n., è un organo amministrativo e non giurisdizionale, sicché in tale fase deve farsi applicazione delle regole del procedimento amministrativo e non di quelle processuali. In tale fase del procedimento disciplinare, successiva all'incopazione, l'art. 155 I. n. prevede che il Presidente della Commissione assegni il procedimento al collegio nei cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, designi il relatore e dia immediato avviso dell'inizio del procedimento all'organo richiedente e, se diverso, al consiglio notarile del distretto in cui il notaio ha sede, nonché al notaio incolpato. Il presidente del collegio, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per presentare la memoria Ric. 2018 n.9937 sez. 52- ud. 11/07/2019 fissa la data per la discussione, che deve aver luogo nei successivi trenta giorni, e ne dà avviso alle parti almeno venti giorni prima. A sua volta il successivo art. 156 bis 1.n. stabilisce che: «il notaio può comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata anche dal difensore. Il notaio può farsi assistere da un altro notaio, anche in pensione, o da un avvocato nominato anche con dichiarazione consegnata alla Commissione dal difensore. Il presidente del consiglio notarile ed il conservatore dell'archivio notarne possono farsi assistere da un avvocato. La discussione si svolge in camera di consiglio e possono parteciparvi l'organo che ha proposto il procedimento, il notaio e i loro difensori, se nominati». La procedura ora descritta, dunque, nella fase istruttoria ammette la possibilità di delega da parte del Consiglio dell'Ordine notarile al Presidente e per la discussione davanti alla CO.RE.DI. prevede che possa parteciparvi l'organo che ha proposto il procedimento, anche mediante l'assistenza di un avvocato. La ricorrente non precisa nel ricorso, se davanti la CO.REDI. il Consiglio dell'Ordine Notarile fosse rappresentato o meno da un avvocato o se fosse presente esclusivamente per mezzo del delegato del Presidente e non chiarisce quali attività si erano svolte nella due occasioni in cui era presente il suddetto delegato e quale lesione al diritto di difesa la delega avrebbe comportato. In ogni caso, in disparte le ragioni di inammissibilità del motivo per difetto di specificità ex art.366, comma 1, n, 4, c.p.c,, deve affermarsi che non vi è alcun impedimento alla possibilità per il Presidente del Consiglio dell'Ordine Notarile di delegare per la partecipazione alla discussione davanti la CO.RE.DI. un altro componente del medesimo organo, qualora non abbia ritenuto di farsi rappresentare da un avvocato e che la Corte d'Appello di Venezia ha Ríc. 2018 n.9937 sei. 52 ud. 11/07/2019 correttamente interpretato le norme che governano il procedimento disciplinare. Del tutto inconferente, infatti, è il richiamo all'art. 90 della legge notarile, che disciplina la differente ipotesi del funzionamento del Consiglio dell'Ordine Notarile in caso di mancanza del Presidente e del segretario, prevedendo che gli stessi siano sostituiti rispettivamente dal più anziano e dal meno anziano tra i membri del Consiglio. D'altra parte, anche in altri casi è espressamente prevista la facoltà di delega del Presidente del consiglio notarile ad altro componente dell'Organo (ad es. art. 39 I.n.). In conclusione, la delega in oggetto era del tutto legittima e mai avrebbe potuto inficiare la procedura amministrativa che si è svolta davanti la Commissione Regionale di disciplina, nel regolare contraddittorio tra le parti, senza alcuna lesione del diritto di difesa della ricorrente.
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