Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/10/2016, n. 19911

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Nel regime dell'assetto della giurisdizione di cui all'art. 7 della l. n. 205 del 2000, la controversia introdotta da un consigliere regionale per ottenere il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del ritardo nella consecuzione della carica, a causa di errori commessi dagli organi amministrativi preposti alle operazioni elettorali, appartiene alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, ancorchè la domanda fosse stata proposta successivamente alla sentenza di quest'ultimo che, accertata l'erroneità delle operazioni elettorali e dei suoi risultati quanto alla posizione del consigliere, ne aveva disposto la correzione in senso a lui favorevole, rigettando, per ragioni di rito afferenti alla sua tardiva proposizione, l'istanza risarcitoria formulata nel giudizio di impugnazione del risultato elettorale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/10/2016, n. 19911
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19911
Data del deposito : 5 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

3 19911/16 5 0 3 1 2 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Controversia risarcitoria LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per errore nelle SEZIONI UNITE CIVILI operazioni elettorali- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: giurisdizione Primo Presidente f.f. Dott. RENATO RORDORF R.G.N. 27694/2014 Cron.1994 - Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione Rep. Dott. VITTORIO NOBILE - Presidente Sezione Ud. 22/03/2016- Dott. GIOVANNI MAMMONE PU Dott. ADELAIDE AMENDOLA Consigliere Dott. STEFANO PETITTI Consigliere - Consigliere Dott. ANTONIO GRECO Dott. CARLO DE CHIARA Consigliere Rel. Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27694-2014 proposto da: IA ZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 2016 DUILIO 6, presso lo studio dell'avvocato CARMELO 142 MONTANA, rappresentato e difeso dagli avvocati MARGHERITA ZEZZA e GIUSEPPE RUTA, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO - CAMPOBASSO, in persona del Prefetto pro tempore, DI UFFICIO CENTRALE ELETTORALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

nonchè

contro

UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI LARINO, ENTE PROVINCIA DI CAMPOBASSO, COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO;

- intimati -

avversO la sentenza n. 296/2014 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 10/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
uditi gli avvocati Giuseppe RUTA e Paola DE NUNTIS per l'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per Generale Dott. PIERFELICE PRATIS, il rigetto del ricorso. : R.g.n. 27694-14 (ud. 22.3.2016) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO §1. EN IA ha proposto ricorso per cassazione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro il Comune di Santa Croce di Magliano, il Ministero dell'Interno, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Campobasso, l'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Larino e l'Ufficio Centrale Elettorale presso la Corte d'Appello di Campobasso, nonché nei confronti della Provincia di Campobasso e del Comune di Santa Croce di Magliano. §2. Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza del 10 novembre 2014, con la quale la Corte d'Appello di Campobasso - in accoglimento dell'appello proposto dal Ministero dell'Interno ed in riforma della sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Campobasso il 22 settembre 2011 - ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione del giudice amministrativo, sulla controversia introdotta dal IA nel febbraio del 2006 contro le amministrazioni statali intimate, per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti, in conseguenza della tardiva proclamazione, quale eletto, nella consultazione elettorale per il rinnovo degli organi della Provincia di Campobasso dell'anno 2002. Tale tardiva proclamazione era stata cagionata da errori nella trascrizione delle preferenze, commessi in due sezioni elettorali del detto comune, durante le operazioni elettorali, e gli errori erano stati riconosciuti dal giudice amministrativo, adito dall'attore per la correzione dei risultati elettorali. §2. Il Tribunale molisano, pronunciando sulla controversia - nella quale si era innestata la chiamata in causa della Provincia di Campobasso - rigettava la domanda nei confronti del Comune e della terza chiamata e l'accoglieva nei riguardi del Ministero dell'Interno, liquidando il danno in euro 35.910,00 oltre interessi legali, a far data del 28 febbraio 2006. 3 kattecleEst. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 27694-14 (ud. 22.3.2016) §3. La Corte territoriale, investita dall'appello proposto dal Ministero, ha declinato la giurisdizione contestata già in primo grado - accogliendo il relativo motivo di appello. §4. Al ricorso per cassazione che prospetta due motivi, hanno resistito con congiunto controricorso il Ministero, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Campobasso e l'Ufficio Centrale Elettorale presso la Corte d'Appello di Campobasso. Non hanno svolto attività difensiva la Provincia di Campobasso ed il Comune di Santa Croce di Magliano. Le parti costituite hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE §1. Con il primo motivo si deduce "violazione degli artt. 6 e 7 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 anche in riferimento all'art. 7 della legge n. 205/2000 ed agli artt. 33, 34 e 35 del D.lgs. n. 80/98 così come dichiarati incostituzionali dalla Corte Cost. con sentenza n. 281/2004", nonché "violazione ed errata applicazione degli artt. 128, 129 e 134 del cod. proc. amm. di cui al d.lgs. n. 104/2011[rectius. 2010]". Il motivo critica la motivazione con cui la sentenza impugnata ha declinato la giurisdizione. §1.1. Tale motivazione è stata enunciata dalla corte territoriale dopo due rilievi: a) quello che sulla questione di giurisdizione la pronuncia di merito resa dal giudice di prime cure non aveva determinato un giudicato interno, in quanto le amministrazioni statali, che avevano sollevato la questione in primo grado, avevano appellato lamentando il difetto di giurisdizione;
b) e quello, ulteriore, che nemmeno si configurava un giudicato esterno per effetto della pronuncia, con cui il t.a.r. Molise, nel giudizio promosso dal Est. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 27694-14 (ud. 22.3.2016) IA, per ottenere la correzione dei risultati elettorali, aveva accolto la prima domanda, ordinando la correzione dei risultati elettorali, ed aveva rigettato per ragioni di rito la seconda, in quanto era stata introdotta tardivamente solo con i motivi aggiunti. La motivazione giustificativa della declinatoria della giurisdizione, enunciata dopo i detti rilievi e censurata con il motivo, si è articolata in primo luogo con l'affermazione che l'eccezione di difetto di giurisdizione era fondata, in quanto la domanda di risarcimento del danno avanzata dal IA era domanda su diritti consequenziali all'esercizio illegittimo di un potere pubblico>>, tenuto conto: aa) che si discuteva di (asseriti) danni domandaconsequenziali all'errore elettorale nella trascrizione dei voti - devoluta alla cognizione del Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 7 legge 205/2000, in vigore al 25 giungo 2002, data del deposito del ricorso in sede giurisdizionale amministrativo>>;
bb) e che lo stesso IA l'aveva proposta proprio dinanzi al giudice amministrativo adito per la correzione dei risultati elettorali. A tali rilievi, la corte molisana ha fatto seguire, peraltro, l'affermazione - che parrebbe riferita alla disciplina vigente al momento della decisione, come evidenzia l'uso dell'avverbio temporale “ora”, e che, dunque, non costituisce ratio decidendi - che la giurisdizione amministrativa sarebbe estesa al merito ex art. 134 lett. b), c.p.c. ed anche esclusiva (art. 129, comma 1, stesso codice) a prescindere dalla tipologia della situazione giuridica soggettiva vantata>>. §1.2. In relazione alla ricordata motivazione la critica svolta con il motivo si articola nei

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