Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/12/2007, n. 26113

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Vertendosi in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa dal dipendente regionale risultato idoneo non vincitore in una procedura di selezione per posti di avvocato presso l'Avvocatura Regionale, il quale, a seguito dell'indizione di altro concorso per la copertura di ulteriori posti, lamenti la violazione della disposizione emanata dall'amministrazione che prevedeva l'assunzione degli idonei mediante scorrimento della graduatoria, in caso di rinuncia od impedimento dei vincitori. Infatti, il candidato che, vantando una determinata posizione nella graduatoria già approvata ed il possesso dei requisiti del bando per il cosiddetto scorrimento della graduatoria, pretenda di essere chiamato alla stipulazione del contratto di lavoro, fa valere il proprio diritto all'assunzione senza porre in discussione le procedure concorsuali, azionando una posizione di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/12/2007, n. 26113
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26113
Data del deposito : 13 dicembre 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. I G - Presidente di Sezione -
Dott. DI N L F - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. A G -rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI

5, presso lo studio dell'avvocato M L, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Z F, giusta delega a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
FORESTAN CARLOTTA, elettivamente domiciliata in ROMA, 2007 VIA A.

TORLONIA

33, presso lo studio dell'avvocato G T L, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;



- controricorrente -


e contro
LIGABUE CECILIA, MIO EMANUELE, ZAMPIERI CRISTINA, DANIELI ANTONIO, DALLA PRIA GIOVANNI, FURLANIS PAOLA NOEMI, FABRIS MARIA MARGHERITA, BUSATO ARIANNA, BATTISTELLA BARBARA, VASCELLARI SIMONETTA, SARTORELLO PAOLO, PAT LUIGI, CAMPOLONGHI ROBERTA, SCOMPARIN FILIPPO, MAZZARINO GUIDO, MARCHESI CRISTINA, ALPAGO GABRIELLA, AUSILIO ALFONSO, ROTA ALESSANDRO, STEVANATO FRANCESCA, MIOTTO SABRINA, LAZZARINI CLAUDIA, GRANATO MARIA GABRIELLA, RAULI PAOLO, DAL BIANCO LUCIANO, BETTETO CARLA, CONTE MARIA, CARENZA GIOVANNA;



- intimati -


per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1255/05 del Tribunale di VENEZIA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 20/11/07 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti il quale chiede che le Sezioni unite della corte di cassazione respingano il ricorso e dichiarino la giurisdizione del Giudice ordinario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Con ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, depositato il 1 agosto 2005, Carlotta Forestan, premesso che, quale dipendente della Regione Veneto cat. D3, in possesso della abilitazione all'esercizio della professione forense, aveva partecipato alla procedura di scelta per n. 10 posti di avvocato cat. D da assegnare alla Avvocatura Regionale, in esecuzione della L.R. 16 agosto 2001, n. 24, ed era stata dichiarata idonea, per essersi classificata al 18^ posto della relativa graduatoria, assumeva che con decreto del Dirigente regionale Direzione risorse umane n. 23 del 17 gennaio 2003 si era, tra l'altro, previsto che in caso di rinuncia o di temporaneo impedimento si sarebbe dato corso all'utilizzo, eventualmente temporaneo, del personale dipendente risultato idoneo, attraverso lo scorrimento della graduatoria finale. Di fatto si era verificato che, a seguito di scelte professionali diverse degli interessati, si erano immediatamente resi vacanti vari posti tra i primi dieci. Però, invece di procedere al previsto scorrimento della graduatoria, l'amministrazione regionale con Delib. giunta n. 1839 del 2004, aveva preso atto che la graduatoria approvata con decreto n. 23/2003 aveva "cessato la propria utilità con la prima copertura del personale previsto in organico", e aveva autorizzato la Direzione risorse umane "all'espletamento di quanto opportuno e necessario per la selezione pubblica per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 6 candidati vincitori, per le esigenze dell'Avvocatura Regionale", autorizzandosi, all'esito, la stipula dei relativi "contratti di lavoro a tempo determinato, di nove mesi eventualmente prorogabile per una sola volta nell'ambito di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 368 del 2001. Sicché con decreto dirigenziale n. 682 del 2004 veniva
indetta tale selezione pubblica per n. 6 avvocati da assumere a tempo determinato.
Tali atti venivano impugnati dalla ricorrente, insieme con altri dipendenti, dinanzi al TAR Veneto, il quale con sentenza n. 4034 del 18-11-2004, rigettava il ricorso affermando che la legge istitutiva della Avvocatura rimetteva alle scelte discrezionali dell'Amministrazione la utilizzazione indifferentemente di personale interno, appartenente alla cat. D ed abilitato alla professione forense, ovvero di personale esterno reclutato mediante selezione pubblica e assunto con contratto a tempo determinato;
sentenza questa appellata dalle interessate dinanzi al Consiglio di Stato;

Ritenendo che la sentenza del TAR Veneto avesse implicitamente affermato che la tutela del diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria era soggetta alla giurisdizione del Giudice Ordinario, la ricorrente si rivolgeva al tribunale di Venezia, quale giudice del lavoro, come peraltro aveva già fatto altra sua collega nelle stesse condizioni con ricorso accolto con sentenza n. 673 del 17 giugno 2005. Nell'instaurato giudizio innanzi al tribunale di Venezia la Forestan concludeva chiedendo l'accertamento dell'obbligo della Regione a "scorrere la graduatoria degli idonei" e del corrispondente diritto della ricorrente ad ottenere tale scorrimento e la condanna dell'Amministrazione ad effettuare lo scorrimento della graduatoria per coprire i 6 posti vacanti di avvocato categoria D presso l'Avvocatura regionale con conseguente assegnazione della ricorrente all'Avvocatura regionale;
chiedeva anche la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti al ritardato scorrimento della graduatoria.

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