Cass. civ., sez. I, sentenza 19/11/2018, n. 29733

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 19/11/2018, n. 29733
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29733
Data del deposito : 19 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 22/09/2015;
viste le memorie delle parti ex art. 378 cod.proc.civ.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2018 dal cons. VELLA PAOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato E P, con delega, che ha chiesto l'accoglimento;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato L G che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

I. Il signor A P, nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Pastificio F.11i Pagani S.p.a. (di cui era già componente dal 2005) il 19/07/2007 e assunto il giorno successivo dallo stesso C.d.A. come Direttore Generale (in sostituzione del dimissionario P E), con la qualifica di dirigente, ha insinuato al passivo del Fallimento "Pastificio F.11i Pagani S.p.a. in liquidazione" (dichiarato dal Tribunale di Brescia con sentenza n. 48/2010) i seguenti crediti: C 444.628,88 in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 1 cod. civ. per retribuzioni maturate sino al 13/02/2009 (data di licenziamento per giusta causa), t.f.r., indennità sostituiva di preavviso e ferie non godute, indennità supplementare e risarcimento danni da demansionamento;
C 191.000,00 in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 2 cod. civ. a titolo di compenso per l'attività di amministratore, svolta quale componente del C.d.A. sino alla revoca per giusta causa nell'agosto 2008;
C 23.772,83 88 in via privilegiata ex artt. 2749, 2755 e 2779 cod. civ. per spese legali di recupero dei crediti ante fallimento;
C 500.0 00,00 n. 25041/201.5 R.G. cons. Paoi in via chirografaria a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali "da condotte emulative e vessatorie". II. Il giudice delegato ha accolto la domanda limitatamente alla somma di C 25.000,00 in via chirografaria, per compensi arretrati per l'attività di amministratore, con esclusione di ogni pretesa afferente il rapporto di lavoro subordinato, ritenuto «inesistente, trattandosi di amministratore con delega». III. Adito dall'A con opposizione ex art. 98 legge fall., il Tribunale di Brescia ha stabilito, per quanto rileva in questa sede: i) che un complesso di elementi istruttori (testimoniali e indiziari) rendeva «incontestabile la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dirigenziale, quantomeno apparente», tanto che la stessa curatela aveva discusso anche della legittimità dell'intimato licenziamento;
ii) che ai fini della configurabilità del rapporto di lavoro subordinato tra una società di capitali ed un componente del C.d.A. era onere di quest'ultimo fornire la prova del vincolo di subordinazione, essendo la qualifica di amministratore compatibile con quella di lavoratore subordinato «solo ove sia accertata l'attribuzione di mansioni diverse dalle funzioni proprie della carica sociale rivestita», in difetto dovendo ritenersi «la nullità del rapporto di lavoro», salvo il diritto al compenso quale amministratore;
iii) che l'opponente non aveva «fornito idonea prova dell'attribuzione (e del concreto svolgimento) di mansioni diverse dalle funzioni proprie della carica sociale rivestita», e ciò trovava «conferma nelle risultanze della copiosa prova testimoniale assunta nel corso dell'istruzione (diretta prevalentemente a dimostrare l'elemento della subordinazione nei confronti dell'amministratore di fatto Gustavo Piantoni) e, soprattutto, nell'elenco proposto dallo stesso A di pretese "mansioni connesse alla funzione di Direttore Generale" (pagg. 12 e seguenti del n. 25041/2015 RG. con Pac4: ricorso ex art. 98 I.f.), mansioni che, a ben vedere, appaiono proprie della carica sociale rivestita»;
iv) che difettava quindi «idonea prova della valida costituzione di un rapporto di lavoro subordinato». IV. L'A ha impugnato il suddetto decreto con ricorso affidato a cinque motivi, cui la curatela fallimentare ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2704 c.c. relativamente alla opponibilità al fallimento dei documenti attestanti il rapporto di lavoro del dott. A (art. 360, n. 3 c.p.c.)» per avere il Tribunale ritenuto insussistente il dedotto rapporto di lavoro pur dopo aver dato atto che i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo (proposta di assunzione, contratto di lavoro e buste paga) avevano data certa anteriore al fallimento.

1.1. La censura è inammissibile perché non sembra cogliere l'effettiva ratio decidendi del decreto impugnato, con cui il Tribunale non nega affatto - ma anzi afferma esplicitamente - l'esistenza di documenti aventi data certa anteriore al fallimento, nonché di un «complesso di elementi istruttori (testimoniali e indiziari) che rendono francamente incontestabile la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dirigenziale, quantomeno apparente, fra l'A e la società poi fallita», aggiungendo, però, che esso sarebbe sostanzialmente nullo, avendo ad oggetto le medesime mansioni da questi svolte quale amministratore della società.
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