Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/1976, n. 1953
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Il notaio, nell'assolvimento dei compiti inerenti ad accettazione di eredita col beneficio dell'inventario, opera quale ausiliario del giudice che lo ha nominato, sicche la sua eventuale 'designazione' da parte dell'erede accettante col beneficio si configura come semplice indicazione e non come vero e proprio conferimento di incarico professionale.*
Con lo stabilire che 'le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico dell'eredita', l'art 511 cod civ detta per tali spese un regime particolare, prevalente su quello dell'art 90 cod proc civ, che rimane operante solo per quanto attiene all'Onere dell'anticipazione.*
Nel caso di eredita accettata col beneficio di inventario da alcuni eredi e puramente e semplicemente da altri, questi ultimi - per il combinato disposto degli articoli 511 e 754 del codice civile - sono personalmente e direttamente obbligati, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, verso il notaio per il pagamento del compenso liquidatogli per prestazioni professionali esplicate in dipendenza dell'accettazione beneficiata.*