Cass. civ., SS.UU., ordinanza 29/11/2022, n. 35116
Ordinanza
29 novembre 2022
Ordinanza
29 novembre 2022
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Il giudice ha concluso affermando la giurisdizione del giudice tributario, richiamando precedenti giurisprudenziali e il quadro normativo di riferimento, in particolare l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che attribuisce alle commissioni tributarie la giurisdizione in materia tributaria. La Corte ha sottolineato che la questione della prescrizione del debito tributario rientra nella giurisdizione del giudice tributario, in quanto non si trattava di atti di esecuzione forzata, ma di una contestazione della pretesa tributaria stessa. Pertanto, ha dichiarato la giurisdizione del giudice tributario, rimettendo le parti a quest'ultimo per la decisione di merito.
Sul provvedimento
Testo completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6717-2022 proposto da: REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAMPITELLI
3, presso la Delegazione della Regione, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE NAIMO;
-ricorrente -
contro
Ric. 2022 n. 06717 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 2 - LA DR, AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE;
-intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3749/2021 del GIUDICE DI PACE di PALMI. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere ROBERTA CRUCITTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, affermi che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Rilevato che: EA LA, con atto di citazione in opposizione ex art.615 cod.proc.civ., convenne in giudizio,innanzi al Giudice di pace di Palmi, la Regione Calabria e l’Agenzia delle entrate-Riscossione per l’annullamento di un estratto di ruolo, del ruolo relativo all’anno 2013 edella cartell a , notificata il 21.2.2014 (del la qual e dedusse non avere avuto in precedenza alcuna legale conoscenza),e per sentire dichiarare prescrittoil credito tributari o . La Regione Calabria, nel costituirsi in giudizio, eccepìil difetto di giurisdizione del giudice ordinario, proponendo ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione affidato a un motivo. EA LA e l’Agenzia delle entrate-Riscossione non hanno svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ex art.380 tercod.proc.civ. Il P.G., nelle sue conclusioni scritte , ha chiesto il rigetto del ricorso con l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. La Regione Calabria ha depositato memoria.
Considerato che:
Ric. 2022 n. 06717 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 3 - 1.Con l’unico motivo – rubricato: applicazione degli artt.2, comma 1, d.lgs.n.546 del 1992, 2, 50 e 57 del d.P.R. n.602 del 1973- la ricorrente, premesso in fatto che la questione dedotta in giudizio non investiva alcun atto di esecuzione,in quanto l’opponente aveva chiesto esclusivamente l’annullamento dell’estratto di ruolo, del ruolo e della cartella notificata il 21.02.2014 nonchè l’estinzione della pretesa tributaria, per prescrizione della cartella , chiede che questa Corte affermila devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice tributario.
2.Dovendosi determinare la giurisdizione sulla base del petitum, appare utile trascrivere le conclusioni formulate dall’opponente EA LA il quale, premesso