Cass. civ., SS.UU., ordinanza 29/11/2022, n. 35116

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 29/11/2022, n. 35116
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35116
Data del deposito : 29 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6717-2022 proposto da: REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAMPITELLI

3, presso la Delegazione della Regione, rappresentata e difesa dall'avvocato G N;
-ricorrente -

contro

Ric. 2022 n. 06717 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 2 - IOCULANO ANDREA, AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE;
-intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3749/2021 del GIUDICE DI PACE di P. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere ROBERTA C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale A M S, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, affermi che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Rilevato che: A I, con atto di citazione in opposizione ex art.615 cod.proc.civ., convenne in giudizio,innanzi al Giudice di pace di Palmi, la Regione Calabria e l’Agenzia delle entrate-Riscossione per l’annullamento di un estratto di ruolo, del ruolo relativo all’anno 2013 edella cartell a , notificata il 21.2.2014 (del la qual e dedusse non avere avuto in precedenza alcuna legale conoscenza),e per sentire dichiarare prescrittoil credito tributari o . La Regione Calabria, nel costituirsi in giudizio, eccepìil difetto di giurisdizione del giudice ordinario, proponendo ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione affidato a un motivo. A I e l’Agenzia delle entrate-Riscossione non hanno svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ex art.380 tercod.proc.civ. Il P.G., nelle sue conclusioni scritte , ha chiesto il rigetto del ricorso con l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. La Regione Calabria ha depositato memoria.

Considerato che:

Ric. 2022 n. 06717 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 3 - 1.Con l’unico motivo – rubricato: applicazione degli artt.2, comma 1, d.lgs.n.546 del 1992, 2, 50 e 57 del d.P.R. n.602 del 1973- la ricorrente, premesso in fatto che la questione dedotta in giudizio non investiva alcun atto di esecuzione,in quanto l’opponente aveva chiesto esclusivamente l’annullamento dell’estratto di ruolo, del ruolo e della cartella notificata il 21.02.2014 nonchè l’estinzione della pretesa tributaria, per prescrizione della cartella , chiede che questa Corte affermila devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice tributario.

2.Dovendosi determinare la giurisdizione sulla base del petitum, appare utile trascrivere le conclusioni formulate dall’opponente A I il quale, premesso di essere venuto a conoscenza della propria situazione debitoria nei confronti dell’Agenzia dell’entrate (mancato pagamento di una cartella esattoriale notificata il 21.2.2014) casualmente a seguito di accesso presso la sede distaccata dell’Agenzia delle Entrate Riscossione,ebbe a chiedere al Giudice di pace: nel merito, ritenuta fondata la proposta opposizione, dichiarare l’intervenuta prescrizione della cartella esattoriale impugnata, e dunque del ruolo e della pretesa alla stessa sottesa, dichiarando, altresì estinto il credito in essa indicato;
condannare l’Agenzia delle entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere, senza ulteriore ritardo, ad annullare i ruoli-titoli opposti, ed a revocare, conseguentemente, la pretesa di pagamento per cui è causa.
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