Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/03/2022, n. 9154
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In tema di diritti esclusivi di pesca, ove l'ente pubblico titolare abbia affidato a privati concessionari, attraverso apposita convenzione, l'individuazione dei soggetti da autorizzare all'esercizio dell'attività di pesca, mantenendo tuttavia un potere di controllo "ex post" sull'osservanza dei criteri convenuti, mediante la previsione di un nulla-osta all'autorizzazione, la controversia relativa al mancato rilascio del nulla-osta rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, perché non ha ad oggetto la titolarità del diritto di pesca, ma la sola autorizzazione allo sfruttamento delle risorse ittiche, che è espressione del potere autoritativo finalizzato a garantire l'interesse pubblico della equa ripartizione delle stesse.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 5778/2021 Numero sezionale 624/2021 Numero di raccolta generale 9154/2022 Data pubblicazione 21/03/2022 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC.
CONTRO
ADELAIDE AMENDOLA - Primo Presidente f.f. - DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI BIAGIO VIRGILIO - Presidente di Sezione - Ud. 14/12/2021 - D SINI - Consigliere - P L NLITANO - Consigliere - R.G.N. 5778/2021 MASSIMO FERRO - Consigliere - Rep. F G - Consigliere - M D M - Rel. Consigliere - A G - Consigliere - A C - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5778-2021 proposto da: PROVINCIA DI ROVIGO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell'avvocato B G C, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
Numero registro generale 5778/2021 Numero sezionale 624/2021 CONSORZIO COOPERATIVE PESCATORI DEL POLESINE O.P. Numero di raccolta generale 9154/2022 SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, Data pubblicazione 21/03/2022 elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato L F, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati G B e F C;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 231/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 07/01/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2021 dal Consigliere M D M;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Benedetto Giovanni Carbone e Francesco Carricato.
FATTI DI CAUSA
1. ― Il Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine O.P. Scarl ha convenuto la Provincia di Rovigo dinanzi al Tar Veneto ed ha chiesto dichiararsi l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione, per aver omesso di provvedere su reiterate istanze, risalenti al 2019-2020, volte ad ottenere il rilascio di un nullaosta alle autorizzazioni di pesca previsto da una convenzione intercorsa tra le parti, il tutto con pronunce conseguenziali e spese. 2. ― A fondamento della domanda il Consorzio, in sintesi: -) ha riferito di aver stipulato con la Provincia, titolare dei diritti esclusivi di pesca in un'area antistante il delta del Po, una convenzione del 29 aprile 2016, successiva ad altre di analogo tenore, e quindi prorogata, avente ad oggetto la concessione in esclusiva del diritto di sfruttamento dei banchi di molluschi allo stato naturale ivi esistenti, convenzione nella quale era previsto, all'articolo 5, che: «Il Presidente del Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine, ai sensi dell'art.25 - secondo comma - del 2 di 12 Numero registro generale 5778/2021 Numero sezionale 624/2021 Numero di raccolta generale 9154/2022 Regolamento Provinciale Pesca, previsto dalla L.R. 28.04.1998 n. Data pubblicazione 21/03/2022 19, rilascerà ai pescatori soci di Cooperative associate al Consorzio richiedenti, in possesso di licenza di pesca di tipo “A”, le autorizzazioni per la raccolta dei molluschi. I criteri e le modalità di rilascio delle autorizzazioni di pesca, improntati ad un'equa ripartizione della risorsa, saranno stabiliti dal Consorzio delle Cooperative avendo a riferimento i seguenti principi, in ordine di priorità: I - Reddito complessivo del nucleo familiare dell'interessato, ..., 2 - Inserimento al lavoro di giovani... 3 - Presenza all'interno del nucleo familiare del richiedente di persone con grave handicap psicofisico;
Le modalità di attribuzione del punteggio specifico per ciascuno dei suddetti criteri, ed eventuali sottocriteri, al fine della definizione delle graduatorie, saranno definite con decreto del Presidente della Provincia, in accordo con il Consorzio, onde garantire la massima trasparenza ed oggettività delle assegnazioni. Ogni Cooperativa provvederà a trasmettere al Consorzio la documentazione relativa a ciascun socio richiedente il permesso, unitamente al numero dei permessi che si sono resi disponibili a seguito di rientro, per la corrispondente assegnazione. A tal fine il Consorzio, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti punti, assegnerà i predetti permessi ai pescatori aventi diritto secondo le graduatorie fissate dalle rispettive Cooperative di provenienza. Detti permessi saranno trasmessi all'Amministrazione provinciale per la conseguente verifica di conformità. Nel caso di assegnazione, concordata tra Consorzio ed Amm.ne Provinciale, di nuovi permessi, verrà emanato apposito Bando per la formazione di una graduatoria unica mediante applicazione dei criteri e sotto criteri più sopra individuati. Le autorizzazioni di pesca rilasciate sono strettamente personali e non possono essere cedute od in alcun modo utilizzate da terzi in sostituzione del titolare»;
-) ha aggiunto che a tale Convenzione accedeva un Regolamento attuativo in cui era stabilito, all'articolo 6, che: «Al fine dell'esame 3 di 12 Numero registro generale 5778/2021 Numero sezionale 624/2021 Numero di raccolta generale 9154/2022 delle richieste, deve essere costituita una commissione interna al Data pubblicazione 21/03/2022 Consorzio con il compito di verificare che le richieste siano formalmente corrette e conformi ai principi fissati nel presente regolamento per il rilascio delle autorizzazioni. La Commissione, accertata la regolarità delle richieste e la disponibilità di permessi nelle singole cooperative, dopo aver steso apposito verbale, trasmetterà il tutto alla presidenza del Consorzio affinché venga formalizzato il rilascio delle autorizzazioni ai singoli richiedenti. Le autorizzazioni saranno rilasciate dal Consorzio dopo aver ottenuto il nulla osta della Provincia di Rovigo che dovrà essere espresso entro 8 giorni lavorativi dalla trasmissione della documentazione completa da parte del Consorzio stesso». -) ha lamentato che la Provincia, nonostante richieste reiterate in tal senso a seguito della trasmissione dei permessi, non avesse rilasciato, come era tenuta a fare, i nulla osta previsti dalle disposizioni menzionate. 3. ― Nel contraddittorio con la Provincia, che ha resistito e formulato eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il Tar adito ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, osservando che «il richiesto nulla osta relativo alle nuove graduatorie per il rilascio delle autorizzazioni di pesca ai singoli pescatori soci delle Cooperative costituenti il medesimo Consorzio, non è ascrivibile ad alcun procedimento amministrativo o ad alcun provvedimento amministrativo tipizzato dalla legge, ma trova la sua unica fonte della norma di