Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/10/2016, n. 19904
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In materia di agevolazioni tributarie, il presupposto per usufruire della tassazione agevolata prevista dall'art. 7, comma 4, lett. b), della l. n. 984 del 1977, è la mera idoneità dei fondi rustici oggetto di acquisto ad aumentare l'efficienza dell'azienda, ed il relativo reddito, attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali, senza che sia richiesta l'effettiva realizzazione di interventi di forestazione, sicché le agevolazioni medesime non possono essere revocate qualora nei tre anni dall'acquisto del fondo non sia intervenuta l'approvazione o l'esecuzione del piano di coltura e forestazione, previsto dal successivo art. 10.
(Massima tratta dal CED della Cassazione)
Sul provvedimento
Testo completo
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'Azienda agraria --- società semplice proponeva distinti ricorsi avverso due avvisi di liquidazione con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione le normali imposte di registro e trascrizione relative a due atti di compravendita di fondi rustici che avevano beneficiato del trattamento agevolato previsto dalla L. n. 984 del 1977, per l'ipotesi di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali. La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, previa riunione dei ricorsi, li rigettava. Proposto appello da parte della contribuente, la Commissione Tributaria regionale dell'Umbria lo respingeva sul rilievo che, pur essendo stati inseriti i terreni nel piano di coltura e conservazione presentato dalla società, il piano stesso non era stato approvato dall'autorità competente. Inoltre nè dal piano nè da altra documentazione in atti risultava provata l'idoneità dei fondi rustici ad aumentare l'efficienza produttiva dell'azienda.
2. La contribuente ricorre per cassazione formulando quattro motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.
3. Con il primo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 984 del 1977, artt. 7 e 10. Sostiene la ricorrente che ha errato la CTR nel ritenere che, per beneficiare dell'agevolazione di cui alla L. n. 984 del 1977, art. 7, fosse necessaria l'approvazione del piano di coltura ai fini della fiscalità agevolata così come previsto dalla L. n. 984 del 1977, art. 10. Invero l'art. 10 cit., non è applicabile al fine di beneficiare dell'agevolazione connessa all'acquisto del fondo, dato che per fruire del beneficio previsto dall'art. 7, è richiesto solamente che il fondo rurale sia idoneo ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il