Cass. civ., sez. II, sentenza 11/02/1999, n. 1162

CASS
Sentenza
11 febbraio 1999
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CASS
Sentenza
11 febbraio 1999

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Massime • 1

La collocazione di una tubatura di scarico di un servizio, di pertinenza esclusiva di un condomino, in un muro maestro dell' edificio condominiale, rientra nell'uso consentito del bene comune, per la funzione accessoria cui esso adempie, restando impregiudicata la domanda di condanna del risarcimento del danno, anche in forma specifica, ossia mediante sostituzioni e riparazioni, proponibile per le infiltrazioni derivatene alla proprietà, o comproprietà, di altro condomino.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 11/02/1999, n. 1162
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1162
Data del deposito : 11 febbraio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. AN VELLA - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Rel. Consigliere -
Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZZ PP, ZZ NA IA, ZZ FU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CIRO MENOTTI 24, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO PETTINELLI, che li difende, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro
VA AN, NG GIOVNA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato U. DIECI, difesi dall'avvocato RENATO COSTANTINI, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 260/95 del Tribunale di ASCOLI PICENO, depositata il 23/05/95;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/98 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;

udito l'Avvocato Luciano STOCCHINO, per delega dell'avv.ocato PETTINELLI depositata in udienza, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24 ottobre 1989 il Pretore di Ascoli Piceno - adito da PP ZZ e AN MA ZZ quali proprietari e da ZI ZZ quale usufruttuario di un appartamento dell'edificio sito in via Lungo Castellano Sisto V n. 24/a in quella città - condannò i condomini AN VA e NN NI a rimuovere da un muro maestro del fabbricato la conduttura che vi avevano collocato, per lo scarico di acqua dal lavabo della loro cucina.
Impugnata dai soccombenti, la decisione è stata riformata dal Tribunale di Ascoli Piceno, che con sentenza del 23 maggio 1995 ha rigettato la domanda proposta dagli originari attori (e li ha condannati a rimborsare alle altre parti le spese di entrambi i gradi di giudizio), ritenendo che gli appellanti si erano mantenuti nei limiti legali dell'uso della cosa comune, non avendo mutato la sua essenza strutturale e funzionale, ne' recato pregiudizio all'estetica dell'immobile, ne' ostacolato gli analoghi futuri ed eventuali impieghi del muro da parte

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