Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2004, n. 2163

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2004, n. 2163
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2163
Data del deposito : 5 febbraio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SENIOR COOPERATIVA ANZIANI S.C.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, ET CC IO, DI IO UN, SO PR, RA AT, RA FR, OS NI, LE EP, EO BA, EL IT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato EP RAMADORI, rappresentati e difesi dall'avvocato G. RAMADORI e G. LANZINGER, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIOLE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA XI, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 184/01 C.A. TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 18/06/01 R.G.N. 235/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;

udito l'Avvocato LANZINGER;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La "IO AT AN", s.ca r.l., RO IO OR ed altri nove soci componenti del consiglio di amministrazione della cooperativa proponevano rispettivamente opposizione, davanti al Tribunale di Bolzano, avverso il decreto ingiuntivo con il quale l'INPS aveva chiesto ed ottenuto il pagamento di L.

4.231.167.188 a titolo di contributi previdenziali ed accessori in riferimento ai compensi erogati in favore dei soci di essa cooperativa, e avverso l'ordinanza ingiunzione con la quale era stato chiesto 11 di L.. 10.000.000 a titolo di sanzioni amministrative connesse con le dette omissioni contributive (inflitte a tutti gli amministratori della cooperativa).
L'Istituto previdenziale resisteva.
Con sentenza del 12 luglio 2000 il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e determinava in L.

1.318.811.988 l'ammontare di quanto dovuto dalla cooperativa;
rigettava l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione.
La sentenza veniva impugnata in via principale dagli iniziali opponenti e, in via incidentale, dall'INPS.
I primi sostenevano l'inesistenza di ogni obbligo contributivo;
il secondo assumeva che i contributi andavano calcolati sulle retribuzioni convenzionali e non sui compensi effettivamente erogati. Con sentenza del 23 maggio/18 giugno 2001 la Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, rigettava entrambi gli appelli;
compensava per due terzi le spese dei due gradi di giudizio e poneva a carico dell'appellante principale il restante terzo. I giudici di secondo grado, condividendo le argomentazioni del primo giudice, osservavano che l'art. 2 del R.D. n. 1422 del 1924, tuttora in vigore, comportava l'assoggettamento della cooperativa all'obbligo contributivo in relazione ai compensi effettivamente erogati ai soci e non sulle retribuzioni convenzionali, così come l'art. 2 del R.D. n. 2270/1924 e l'art 1, comma 2, del D.P.R. n. 797 del 1955
determinavano i relativi obblighi contributivi sugli stessi compensi. Ritenevano tardive le questioni sollevate con le censure relative all'applicabilità dell'art. 10, comma 5, della legge n. 503 del 1992 e dell'art. 13, comma 2, della legge n. 498 del 1992, trattandosi di questioni comportanti l'acquisizione al processo di dati di fatto che non erano stati tempestivamente allegati ne' fatti oggetto di tempestive istanze istruttorie.
Per la cassazione di tale decisione ricorrono, formulando cinque motivi di censura, la IO AT AN e gli altri soggetti già appellanti principali, ad eccezione di DI OM. L'INPS ha depositato solo procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, la difesa dei ricorrenti rileva che l'art. 2 della legge regionale del Trentino Alto Adige n. 7 del 1954 indica distinte categorie di cooperative, tra le quali le cooperative di produzione e lavoro e le cooperative di servizio, miste e varie.
Assume che i giudici del inerito, pur avendo esattamente individuato la tipologia della cooperativa ricorrente, entrano in contraddizione nel momento in cui applicano la disciplina propria delle cooperative di produzione e lavoro, non tenendo conto che la IO è una cooperativa di servizio.
Deduce che

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