Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/03/2017, n. 7075
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di ingiunzione di pagamento europea, il termine per la proposizione del riesame, nei casi di cui all'art. 20, comma 1, del Reg. CE n. 1896 del 2006, si identifica in quelli desumibili dall'art. 650 c.p.c., quale disposizione che disciplina il relativo procedimento in Italia, sicché esso va individuato nel termine previsto dall'ordinamento italiano per l'opposizione tempestiva a decreto ingiuntivo, qualora non sia iniziata l'esecuzione, ovvero, quale termine finale, in quello di cui al terzo comma del cit. art. 650, quando l'esecuzione sia iniziata.
Sul provvedimento
Testo completo
1 7 .7075 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Decreto ingiuntivo LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE europeo richiesta di SEZIONI UNITE CIVILI riesame ex art. 20 Reg. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: n. 1986/2006 termine Dott. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. R. G. N. 16221/2015 Presidente Sezione Dott. LUIGI MACIOCE Cron. 7075 Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO - Rep. Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE Ud. 25/10/2016 Dott. ANTONIO MANNA Consigliere PU Consigliere CI. Dott. ETTORE CIRILLO Dott. LUCIA TRIA Consigliere Rel. Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA Dott. FRANCO DE STEFANO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16221-2015 proposto da: L IMMOBILIEN GMBH, in persona del legaleFUTURA 2016 pro tempore, elettivamente domiciliata rappresentante 612 in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati HARTMANN REICHHALTER, ELOHIM RUDOLPH RAMIREZ, per delega a margine del ricorso;
-
- ricorrente -
contro elettivamente domiciliato in ROMA, MARPILLERO PAOLO, VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell'avvocato LORENZO CONTUCCI, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO RIGO e SANDRO SPANGARO, per delega a margine del controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 724/2014 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 16/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
uditi gli avvocati Elohim RUDOLPH-RAMIREZ ed Antonio RIGO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del delle questioni ricorso, in subordine rilievo pregiudiziali alla Corte di Giustizia. R.g.n. 16221-15 (ud. 25.10.2016) FATTI DELLA CAUSA 1. UT LI GM ha proposto ricorso per cassazione
contro
PA ER avverso la sentenza del 16 dicembre 2014, con la quale la Corte d'Appello di Trieste ha rigettato il suo appello contro la sentenza del Tribunale di Udine dell'8 marzo 2012. Con quella sentenza era stata dichiarata inammissibile la richiesta di riesame, proposta da essa ricorrente ai sensi dell'art. 20 del Regolamento CE n. 1896 del 2006, con riferimento all'ingiunzione di pagamento europea (in prosieguo: IPE), richiesta al Tribunale di Udine dal ER ed ottenuta il 22 ottobre 2010 per l'importo complessivo di € 138.012,43. Somma asseritamente dovuta dalla ricorrente, quale corrispettivo per una prestazione d'opera professionale, consistita nella progettazione relativa alla costruzione di un edificio realizzato nella Repubblica Federale Austriaca e precisamente in Seefeld (Tirolo).
2. Come ragioni giustificative della richiesta di riesame la UT LI GM aveva dedotto la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo per la mancata individuazione della sede legale della convenuta e per non essere stata rispettata la disciplina relativa alla notificazione all'estero dell'IPE, la nullità e/o inesistenza della notificazione sotto altri profili, ed inoltre il difetto di giurisdizione del giudice italiano sotto vari profili.
3. Il Tribunale di Udine, nella costituzione del ER, dichiarava inammissibile la richiesta di riesame, reputandola tardiva. Tanto perché alla sua proposizione trovava applicazione l'art. 650 cod. proc. civ. ed essa risultava introdotta oltre il termine previsto da tale norma. 3 Est. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 16221-15 (ud. 25.10.2016) 4. La Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha ribadito la valutazione di inammissibilità del riesame per tardività, condividendo la tesi dell'applicabilità di quel termine.
5. Al ricorso per cassazione, che è affidato a sei motivi, il quinto dei quali inerisce a difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha resistito con controricorso l'intimato.
6. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., "omesso esame dell'eccezione relativa alla nullità della notifica per mancata individuazione della sede legale di UT LI GM". Vi si lamenta che la sentenza impugnata avrebbe omesso qualsiasi decisione sulla questione, relativa all'essere stata la notificazione dell'IPE effettuata presso un indirizzo non corrispondente alla sede legale della società ricorrente, e vi si assume espressamente di voler riproporre la questione.
1.2. Il secondo motivo denuncia, sempre ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., “omesso esame dell'eccezione relativa alla nullità della notifica per mancato rispetto della disciplina sulla notifica all'estero mancata traduzione dell'atto", - pur con espressa affermazione che la questione dolendosi - sarebbe stata ritenuta assorbita - che la sentenza impugnata nulla abbia detto sulla nullità della notificazione dell'IPE, in quanto avvenuta in lingua italiana.
1.3. Il terzo motivo, anch'esso parametrato al n. 5 dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., fa valere "omesso esame dell'eccezione relativa alla inesistenza/nullità della notifica per carenza e/o deficienza della relazione di notifica" e nuovamente dichiara di voler riproporre tale questione, che viene prospettata adducendo che la relazione di notificazione Est. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 16221-15 (ud. 25.10.2016) non sarebbe stata tradotta in lingua tedesca ed avrebbe presentato deficienze, avendo identificato l'atto solo come "ricorso per emissione di decreto ingiuntivo europeo".
1.4. Nel quarto motivo, dedotto in via subordinata rispetto ai precedenti, pur dichiarandosi espressamente che la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sul punto per avere ritenuto decisiva la questione della tardività della richiesta di riesame, si prospetta, ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., la violazione delle norme sulla notificazione dell'IPE, di cui agli artt. 13 e 14 e ss. del Regolamento CE n. 1896 del 2006, in quanto discendente dai fatti di cui nei motivi precedenti si è lamentato l'omesso esame.
1.5. Il quinto motivo deduce testualmente, ai sensi del n. 1 dell'art. 360 cod. proc. civ., "difetto di giurisdizione legge - austriaca applicabile prescrizione", ma non vi si sostiene - alcunché in punto di prescrizione, bensì vi si argomentano ragioni che, a dire della ricorrente, escludevano che l'IPE potesse essere emessa dal giudice italiano alla stregua del Regolamento CE del Consiglio n. 44 del 2001 e in base alla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, in quanto richiamata dall'art. 57 della I. n. 218 del 1995. 1.6. Con il sesto motivo, in fine, si deduce, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., "violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del Regolamento CE n. 1896/2006 in relazione all'art. 650 cod. proc. civ." e questa volta si impugna l'effettiva ratio decidendi della sentenza della corte triestina, svolgendo la tesi che non doveva applicarsi il termine di cui all'art. 650 cod. proc. civ.
2. I primi cinque motivi sono inammissibili, in quanto pongono questioni sulle quali la Corte territoriale non ha deciso, avendo ritenuto di condividere la decisione di primo 5 Est. Cons. Raffaele FrascaRaffae R.g.n. 16221-15 (ud. 25.10.2016) grado riguardo al punto preliminare dell'inammissibilità della richiesta di riesame per la tardività della sua proposizione. Ciò, ha comportato, come del resto afferma la stessa sentenza impugnata (e come, peraltro, la stessa ricorrente dice nell'illustrare il secondo ed il quarto motivo), il loro assorbimento. La decisione su dette questioni sarebbe stata possibile solo se il giudice d'appello avesse accolto l'appello ed avesse ritenuto ammissibile la richiesta di riesame. Tanto vale anche riguardo al quinto motivo, che pone la questione di giurisdizione e che ha giustificato la rimessione del ricorso all'esame delle Sezioni Unite, giacché quella questione era stata dedotta come ragione di ingiustizia dell'IPE e come tale sarebbe stata scrutinabile solo se la richiesta di riesame fosse stata ammissibile.
2.1. Peraltro, con specifico riferimento al quinto motivo, si deve rilevare che, quando pure in questa sede si dovesse reputare erronea la valutazione di inammissibilità della richiesta di riesame, assumerebbe rilievo il fatto che l'ipotetica circostanza che l'IPE sia stata emessa da un giudice carente di giurisdizione non rappresenterebbe come ha ritenuto, di -recente, questa Corte (Cass., Sez. Un. n. 10799 del 2015) una ragione deducibile con la richiesta di riesame ed in particolare (non essendo nemmeno astrattamente riconducibile al paradigma del comma 1 dell'art. 20 del Regolamento) ai sensi del comma 2 di tale norma.
3. L'unico motivo di ricorso esaminabile è, dunque, il sesto ed è infondato, in quanto è da ritenere corretta la tesi, che entrambi i giudici di merito hanno fatto propria, cioè quella che la richiesta di riesame ai sensi dell'art. 20 del Regolamento n. 1896 del 2006, nel caso di specie, dovesse ritenersi soggetta ch ཇོortfmu Est. Cons Raffaele Frasca R.g.n. 16221-15 (ud. 25.10.2016) al termine di cui all'art. 650 cod. proc. civ., nella specie non rispettato. Questa tesi è stata sostenuta dalla corte territoriale muovendo dalla premessa che il regolamento comunitario, con il suo art. 20, ammette il riesame “in casi eccezionali” e purché la parte "agisca tempestivamente", ma non prevede un termine, a differenza di quello di trenta giorni, indicato dall'art. 16, comma 2, per l'opposizione, per così dire, "ordinaria" all'ingiunzione, il quale, del resto, secondo la corte giuliana non potrebbe ritenersi applicabile al riesame, perché una simile conclusione sarebbe impedita dal principio per cui ubi lex voluit dixit. Sulla base di tale premessa, la corte giuliana: a) ha rilevato che nel dubbio, per fornire una soluzione che dia certezza del diritto, non può che ricorrersi all'art. 26 del regolamento, secondo il quale "tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale”, nonché all'art. 29, che affida agli Stati