Cass. pen., sez. V trib., sentenza 17/02/2023, n. 06933

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 17/02/2023, n. 06933
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06933
Data del deposito : 17 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALLADINO MASSIMO nato a CAVA DE' TIRRENI il 18/12/1970 avverso l'ordinanza del 26/08/2022 del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P L, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria difensiva depositata dall'avvocato M C, nell'interesse del ricorrente, che ha illustrato le ragioni del ricorso chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe il Tribunale del riesame di Milano ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso, in uno all'ordinanza per la cautela personale rivolta nei confronti di altri indagati, dal G.i.p del Tribunale milanese il 20 giugno 2022. Con il decreto predetto veniva disposto il sequestro preventivo nei confronti di P in relazione a un importo di euro 531.770,00, nonché di tre automezzi, poi eseguito nella misura di poco più di settemila euro. P risultava indiziato di appartenere ad una associazione per delinquere guidata da L S, finalizzata alla commissione dei delitti di bancarotta, al riciclaggio ed altri reati, coinvolgente ben otto società aventi quale oggetto sociale l'attività di autotrasporto. P, inoltre, cognato di S per averne sposato la sorella, risultava essere amministratore unico della Xhead srl, una delle predette società, e aver ricoperto la carica predetta fin dalla costituzione, avvenuta il 13 luglio 2009, e ciò fino alla dichiarazione di fallimento del 9 giugno 2016. Al ricorrente veniva contestata, quale prestanome del cognato, la bancarotta fraudolenta impropria in ordine al fallimento della Xhead, per la distrazione di 22 veicoli, di ulteriori tre veicoli in leasing, nonché per la dissipazione del patrimonio aziendale, non avendo provveduto alla riscossione dei canoni di locazione dell'immobile di via Boccaccio in Trezzano sul Naviglio, già concesso in leasing a Xhead che vi aveva sede operativa, immobile che risultava essere la base logistica del gruppo criminale, in quanto dimora di S Luigi e del fratello Guido, con i rispettivi nuclei familiari, oltre che sede anche di alcune delle società utilizzate dall'associazione a delinquere, che condividevano, in una sorta di 'confusione societaria', anche il personale dipendente (capo 7). P aveva sottoscritto nella qualità di amministratore della Xhead il contratto di leasing immobiliare del complesso, costituito oltre che dagli appartamenti utilizzati dagli S, anche da uffici fuori terra, un capannone industriale e un'area di parcheggio per gli autoarticolati: né nei confronti di S per i rispettivi appartamenti, né nei confronti delle diverse società che di fatto occupavano parte del complesso immobiliare, P per la Xhead aveva ricosso canoni per il godimento delle unità immobiliari. Veniva altresì contestato all'attuale ricorrente anche il concorso, come extraneus, nella bancarotta per distrazione dell'importo di oltre 500mila euro dalla società Consorzio Lombardia Expo, facente capo al gruppo predetto (capo 3).

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Massimo P consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il motivo deduce in primo luogo, quanto al fumus commissi delicti, che P abbia stipulato quale amministratore di diritto il contratto di leasing immobiliare e che però sia anche dipendente della Xhead e, pertanto, si era insinuato al passivo per dieci mensilità da 2500 euro, spettantegli e non pagate;
era inoltre privo di poteri di gestione attribuiti invece, in sua presenza, in sede di assemblea a L S, destinatario di ampi poteri. Difetterebbero quindi gli elementi indiziarill adeguati a comprovare la consapevolezza in P, al quale deve attribuirsi la qualità di 'testa di legno'. Quanto alla ragione del sequestro, lamenta il ricorrente l'incoerenza del sequestro, sia impeditivo che funzionale alla confisca, ritenendo che si veda nel solo sequestro della prima specie, concentrandosi esclusivamente su questo e lamentando il difetto di prova quanto al nesso che colleghi le somme sequestrate ai reati contestati.
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