Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/11/2021, n. 31419
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In tema di repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro ai sensi dell'art. 28 della l. n. 300 del 1970, la condanna di cessazione si estende a tutti i comportamenti datoriali idonei a ledere le libertà sindacali, anche se tenuti dal datore di lavoro dopo la proposizione della domanda, qualora costituiscano prosecuzione dei medesimi comportamenti dichiarati illegittimi.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in sede di rinvio, aveva condannato la parte datoriale per non aver riconosciuto il diritto dei lavoratori alla fruizione di permessi nel monte ore, anche in relazione ai permessi non fruiti dalla data della domanda alla pronuncia della sentenza).
Sul provvedimento
Testo completo
AULA 'A' 31419-2 1 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 23096/2017 Cron.31419 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Ud. 13/04/2021Dott. GUIDO RAIMONDI - Presidente Dott. FEDERICO BALESTRIERI Rel. Consigliere PU Dott. MATILDE LORITO Consigliere Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS ha pronunciato la seguente SENTENZA ५ sul ricorso 23096-2017 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata PIAZZA MAZZINI 27, presso lo Studio STUDIOin ROMA, TRIFIRO' PARTNERS, rappresentata e difesa dall'avvocato TRIFIRO' SALVATORE;
- ricorrente 2021 contro 1354 ASGB/USAS AUTONOMER SUDTIROLER GEWERKSCHAFTSBUND UNIONE SINDACATI AUTONOMI SUDTIROLESI CONFEDERAZIONE SINDACALE MAGGIORMENTE RAPPRESENTANTIVO DALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI COSTITUITE FRA LAVORATORI DIPENDENTI APPARTENENTI MINORANZE LINGUISTICHE TEDESCA E LADINA, in ALLE persona del legale rappresentante e segretario OFFENTLICHER generale pro tempore, e ASGB/USAS ASSOCIAZIONE DIENST SETTORE PUBBLICO IMPIEGO SINDACALE ADERENTE ALL' ASGB/USAS, in persona del legale rappresentante e segretario generale pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CASSIODORO 191 presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CALO', che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANFRED SCHULLIAN;
controricorrenti avversO la sentenza n. 47/2016 della CORTE D'APPELLO DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 03/10/2016 R.G.N. 49/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI visto 1 art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG 23096/17 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 28 L. n. 300 del 1970 al Tribunale di Bolzano la ASGB/USAS - Autonomer Sudtiroler Gewerkschaftbund Unione dei sindacati autonomi Sudtirolesi nonché la ASGB/USAS - Offentlicher Dienst - Settore Impiego Pubblico associazione sindacale aderente all'ASGB/USAS (d'ora in avanti "OO.SS."), costituite esclusivamente fra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, convennero Poste Italiane Spa per sentir dichiarare che erano titolari dei diritti previsti dagli artt. 23, 24 e 30 dello S.d.L. e di conseguenza sentir accertare il comportamento antisindacale della società, consistente in comportamenti diretti ad impedire e limitare l'esercizio della libertà ed attività sindacale, e condannare la medesima a riconoscere e rendere esercitabili in favore delle OO.SS. ricorrenti i diritti scaturenti dal CCNL, ed in particolare il diritto ai permessi sindacali nel monte ore come da accordo del 28 gennaio 1999, integralmente richiamato dal nuovo CCNL del 10 gennaio 2001, nonché a quelli non concessi negli anni precedenti, oltre risarcimento del danno e spese. Il decreto di accoglimento del ricorso per la repressione della condotta the antisindacale venne poi annullato dal giudice monocratico, con decisione successivamente confermata con sentenza del 15 aprile 2008 della Corte di Appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano, che ha poi ritenuto assorbito l'appello incidentale delle Poste. Per la cassazione di tale sentenza proponevano ricorso le organizzazioni