Cass. civ., SS.UU., ordinanza interlocutoria 26/04/2023, n. 11032

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza interlocutoria 26/04/2023, n. 11032
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11032
Data del deposito : 26 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA nel procedimento di correzione di errore materiale, promosso dall’Ufficio, dell’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 26 gennaio 2023, n. 2405, che ha deciso il ricorso proposto da: REKEEP S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avvocati F M e C C;
-ricorrente -

contro

EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A., in persona del legale rappresentate pro tempore, con gli avvocati A D E e R V;
-controricorrente – nonché

contro

ATER DEL COMUNE DI R;
-intimato - per correzione di errore materiale della ordinanza n. 2405/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 26/01/2023. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere M F;
lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale CARMELO SGROI, il quale conclude per l’inammissibilità dell’istanza di correzione d’ufficio.

FATTO E DIRITTO

Con riferimento al procedimento definito con ordinanza delle Sezioni Unite 26 gennaio 2023 n. 2405, questa Corte in data 03.02.2023ha provveduto a formulare richiesta di iscrizione di ufficio di procedimento di correzione di errore materiale – a cura della cancelleria – , nell' esercizio dei poteri d'ufficio attribuiti alla Corte dal primo comma dell'art. 391-bis c.p.c. come sostituito dall'art. 1 bis, comma 1, lett. l) n.1), del d.l. 31.8.2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella l. 25.10.2016, n. 197, rilevando che nell’esposizione del fatto erano state riportare circostanze relative a controversia diversa, al pari della parte in favore della quale erano state liquidate le spese processuali, e che risultavano correttamente riportati solo in modo parziale i motivi del ricorso e le relative argomentazioni in diritto. A seguito di attivazione del procedimento, veniva comunicata alle parti l’avvio di procedura di correzione dell’errore materiale rilevato in data 03.02.2023. Sono state acquisite le conclusioni scritte del Procuratore Generale, il quale ha concluso per l’inammissibilità della procedura di correzione di errore materiale. In prossimità dell’adunanza camerale le altre parti hanno curato il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. Il Collegio preliminarmente rileva che l’ordinanza n. 2405 del 2023, pronunciata nel procedimento R .G. n. 27440/2021, avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6652 del 2021, emessa nel giudizio instaurato fra la Rekeep s.p.a. e la Edison Facility Solutions s.p.a., oltre all’Ater del Comune di Roma, per la procedura di aggiudicazione della gara indetta dalla predetta Ater ai fini del l’affidamento del “Servizio Energia Plus”, sentenza con la quale veniva accolto l’appello della Edison e rigettato integralmente quello della Rekeep, giudicando fondate le doglianze relative all’inammissibilità dell’offerta economica presentata dalla Rekeep per mancata indicazione di taluni costi di manodopera e ritenendo non sussistere da parte della Edison “alcuna omissione dichiarativa rilevante”, è una pronuncia che, a ben vedere, correttamente nell’intestazione indica le parti del ricorso (Rekeep s.p.a., Edison Facility Solutions s.p.a. e Ater del Comune di Roma), ma nel “ritenuto in fatto” e n el “considerato in diritto” si riferisce a tutt’altra controversia insorta tra parti diverse (Anna Maria Matrone
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