Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2023, n. 20223
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Testo completo
la seguente SENTENzA sul ricorso proposto nell'interesse di: C A, nato a P il 25/8/1961, avverso la ordinanza del 7/10/2022 del Tribunale di Reggio Calabria, sezione distrettuale per il riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M P;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. G R che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. M T M, che ha esposto i motivi di ricorso ed ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale per il riesame di Reggio Calabria confermava il presidio cautelare di massima afflittività imposto nei confronti dell'odierno ricorrente con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari d& medesimo Tribunale, il precedente 31 agosto, in relazione al delitto di estorsione aggravata (anche) dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa (atti del giugno 2021, commessi tra S e P).
1.1. In particolare, si contesta in cautela al ricorrente il concorso materiale nella "chiamata" estorsiva rivolta ad imprenditore edile (V C) attivo nel settore dei lavori pubblici stradali;
il ruolo svolto nella vicenda dal C, per come dimostrato dalla convergenza del molteplice intercettivo, registrato con e tra altri esponenti della locale criminalità mafiosa, sarebbe consistito nello svolgimento dell'incarico, conferitogli da A C e G F, di avvicinare l'a vittima titubante (o comunque in ritardo nel pagamento della quota una tantum di canone estorsivo, proporzionato alla entità del lavoro svolto in appalto) e convincerla (in qualità di compaesano palmese) a consegnare la somma di duemila euro già indicata.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo di uno dei due difensori di fiducia, deducendo i seguenti argomenti, in appresso sinteticamente riportati, nel segno di quanto previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, sostanziale e processuale, vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.), in riferimento agli artt. 629 cod. pen., 273, cod. proc. pen., giacché nessun elemento indiziario grave (né dichiarativo, tanto meno intercettivo) traccia di penale illiceità la condotta del ricorrente, solo equivocamente indicato in imputazione come "intermediario" tra estorsori ed estorto, per quanto certamente attivatosi -con animo liberale- in favore di quest'ultimo.
2.2. Né alcun indizio consente di qualificare la condotta come aggravata dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa (art. 416 bis.:I. cod. pen.), in alcun modo esplicitate. Le conversazioni valorizzate in ordinanza appaiono sul punto quanto mai generiche, prive di qualsivoglia specificità nella indicazione di condotte sintomatiche dell'attività concorsuale disegnata in imputazione.
2.3. I medesimi vizi sono denunziati con riferimento alle divisate esigenze cautelari di prevenzione speciale, avendo il Tribunale della cautela adottato motivazione meramente apparente sul punto, non avendo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M P;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. G R che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. M T M, che ha esposto i motivi di ricorso ed ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale per il riesame di Reggio Calabria confermava il presidio cautelare di massima afflittività imposto nei confronti dell'odierno ricorrente con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari d& medesimo Tribunale, il precedente 31 agosto, in relazione al delitto di estorsione aggravata (anche) dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa (atti del giugno 2021, commessi tra S e P).
1.1. In particolare, si contesta in cautela al ricorrente il concorso materiale nella "chiamata" estorsiva rivolta ad imprenditore edile (V C) attivo nel settore dei lavori pubblici stradali;
il ruolo svolto nella vicenda dal C, per come dimostrato dalla convergenza del molteplice intercettivo, registrato con e tra altri esponenti della locale criminalità mafiosa, sarebbe consistito nello svolgimento dell'incarico, conferitogli da A C e G F, di avvicinare l'a vittima titubante (o comunque in ritardo nel pagamento della quota una tantum di canone estorsivo, proporzionato alla entità del lavoro svolto in appalto) e convincerla (in qualità di compaesano palmese) a consegnare la somma di duemila euro già indicata.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo di uno dei due difensori di fiducia, deducendo i seguenti argomenti, in appresso sinteticamente riportati, nel segno di quanto previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, sostanziale e processuale, vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.), in riferimento agli artt. 629 cod. pen., 273, cod. proc. pen., giacché nessun elemento indiziario grave (né dichiarativo, tanto meno intercettivo) traccia di penale illiceità la condotta del ricorrente, solo equivocamente indicato in imputazione come "intermediario" tra estorsori ed estorto, per quanto certamente attivatosi -con animo liberale- in favore di quest'ultimo.
2.2. Né alcun indizio consente di qualificare la condotta come aggravata dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa (art. 416 bis.:I. cod. pen.), in alcun modo esplicitate. Le conversazioni valorizzate in ordinanza appaiono sul punto quanto mai generiche, prive di qualsivoglia specificità nella indicazione di condotte sintomatiche dell'attività concorsuale disegnata in imputazione.
2.3. I medesimi vizi sono denunziati con riferimento alle divisate esigenze cautelari di prevenzione speciale, avendo il Tribunale della cautela adottato motivazione meramente apparente sul punto, non avendo
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