Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2023, n. 00360

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2023, n. 00360
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00360
Data del deposito : 9 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: P ROBERTO nato a ANAGNI il 28/10/1991 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE MILITARE APPELLOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere S A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare L M F, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore avvocato C G del foro di CAGLIARI, in difesa di P ROBERTO, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte militare d'appello ha confermato la sentenza pronunciata in data 10 giugno 2021 dal Tribunale militare di Verona con la quale R P, tenente dell'Esercito Italiano, è stato giudicato responsabile del reato di violata consegna pluriaggravata a norma degli artt. 120, primo e secondo comma, e 47 n. 2, cod. pen. mil . pace, e condannato a due mesi di reclusione militare, con i doppi benefici.

1.1. Non essendo controversa la materialità della condotta, consistita nella mancata esecuzione della ordinata attività ispettiva alle aree protette della caserma presso la quale P era comandato come ufficiale di picchetto, entrambi i giudici di merito ritenevano sussistente e legittima la consegna impartita dal Comandante di Reparto, per delega del Comandante di Reggimento, nonché la piena consapevolezza di detto ordine e la volontaria sottrazione da parte dell'ufficiale alla specifica consegna ricevuta.

2. Ricorre R P, a mezzo del difensore avv. G C, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione di legge con riguardo alla applicazione della norma incriminatrice e con specifico riferimento ai presupposti applicativi della fattispecie che, come è emerso dalla istruttoria dibattimentale, non sussistono. La presunta consegna non è stata emanata dall'autorità preposta, il Comandante di Reggimento, ma soltanto dal Comandante di Reparto, peraltro sulla base di una illegittima delega orale che non costituisce quindi titolo idoneo al trasferimento del relativo potere. È, del resto, erronea l'impostazione seguita dai giudici di merito secondo la quale l'eventuale difetto di legittimazione del soggetto che impartisce la consegna non sarebbe sindac:abile dal militare chiamato ad osservarla, non fosse altro perché la tassatività delle ipotesi di consegna formale non si concilia con il presunto potere valutativo discrezionale del Comandante di Reggimento di delegare ad altro ufficiale l'esercizio del potere di emettere consegne formali. D'altra parte, manca l'elemento psicologico poiché non è stato dimostrato che l'imputato fosse a conoscenza della consegna che non è stata ricevuta, tanto è vero che egli ne ha appreso l'esistenza soltanto a conclusione del servizio (primo e secondo motivo);
- la violazione di legge con riguardo la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di un fatto episodico dal quale non sono derivate conseguenze (terzo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato.

2. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263 del 6 luglio 2000, ha premesso che l'incriminazione della violata consegna (collocata nel Titolo Secondo del cod. pen. mil. pace) è diretta a tutelare il servizio e non anche la disciplina militare, alla cui salvaguardia sono invece preordinate le fattispecie comprese nel Titolo Terzo;
ha poi aggiunto che il reato può essere commesso solo da un militare che sia comandato a un servizio determinato e al quale siano assicurati i mezzi per l'esecuzione della consegna. Con riguardo al contenuto di ciò che può costituire consegna, la Corte Cost. ha rimarcato che la consegna deve essere precisa, nel senso che deve «determinare interamente e tassativamente il comportamento del militare in servizio». Seguendo queste linee interpretative, la Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che la nozione di consegna «comprende tutto quel complesso di prescrizioni tassative, generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali, impartite per l'adempimento di un determinato servizio, al fine di regolarne le modalità di esecuzione, dalle quali non è possibile discostarsi» (Sez. 1, n. 30693 del 11/07/2007, Demanuele, Rv. 237351).
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