Cass. civ., sez. III, ordinanza 16/05/2023, n. 13362
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Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 7988/2019R.G. proposto da: NUOVA ROMA s.a.s. di Cortini Benito C., elettivamente domiciliat a in Roma, Via Pierluigi da Palestrina n. 63 , presso l o studio de ll’avv. G C, che la rappresenta e difende con l’avv. P R , come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro NUSHI PAVLINA C. s. a . s . , in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché NUSHI PAVLINA in proprio, domiciliate in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentate e difese dall’avv. A L, come da procurain calce al controricorso -controricorrenti – avverso la sentenza n. 2634/2018della Corte d ’appello di Bologna , depositata il 18.10.2018;N. 7988/19R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 21.2.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . FATTI DI CAUSA In forza di ordinanza di convalida di sfratto per morositàdel 16.2.2014, nonché di decreto ingiuntivo del 4.3.2004 per l’importo di € 9.109,95, per il mancato pagamento dei canoni mensili dovuti per la locazione di un immobile commerciale in Lido di Savio, Viale Romagna n. 95, la società Nuova Roma s.a.s. avviò due procedure esecutive a carico della conduttrice F s.r.l.: l’una per il rilascio, ultimata il 14.5.2004, con la consegna dell’immobile alla Nuova Roma;l’altra per il recupero del credito, mediante pignoramento mobiliare del 21.5.2004 (concernente alcun i beni dell’azienda della conduttrice, relitti nell’immobile locato), cui seguiva l’istanza di vendita del 14.6. 2004 e il conseguente decreto del Tribunale di Ravenna, con cui si fissava la comparizione delle partiper l’udienza del 7.7.2004. Senonché, in data 23.6.2004, la F s.r.l. venne dichiarata fallitae il g.e., con provvedimento del 2.7.2004, dichiarò l’interruzione della procedura esecutiva mobiliare. In riscontro ad una sollecitazione della curatela fallimentare per le vie brevi, con lettera racc. del 26.7.2004 il curatore comunicò alla creditrice che i benipignorati appartenevano non già alla fallita, ma alla Nushi Pavlina C. s.a.s., e ciò in forza di un contratto di cessione di ramo d’aziendadel 29.7.2002, registrato il 9.8.2002 e depositato al R.I. il 22.8.2002;indi, la Nuova Roma, con atto del 24.8.2 004, depositò dinanzi al Tribunale di Ravenna un’istanza per la riassunzione del procedimento mobiliare e all’esito della comparizione delle parti, presente anche il curatore N. 7988/19R.G. della fallita, con ordinanza del 10.11.2004 il g.e. assegnò il compendio pignorato alla creditrice procedente. Successivamente, con ricorso del 9.4.2005, la Nushi Pavlina s.a.s. chiese il sequestro giudiziario dei beni mobili contenuti nell’immobile già locato alla F s.r.l., ex art. 670 c.p.c., ma il Tribunale di Ravenna lo rigettò, non avendo la società proposto il rimedio tipico, ossia l’opposizione ex art. 619 c.p.c.;tuttavia, con ordinanza del 23.9.2005, il Tribunale, in composizione collegiale, accolse il reclamo ex art. 669-terdeciesc.p.c. proposto dalla Nushi Pavlina s.a.s., concedendo il sequestro, poi eseguito l’11.10.2005. Nel conseguente giudizio di merito, la predetta societàchiese dichiararsi l’illegittimità dell’assegnazione dei beni mobili di sua proprietà alla Nuova Roma nella procedura esecutiva N. 436/2004 R.G.E., nonché di essere conseguentemente immessa nel possesso dei beni quale legittima proprietaria, con condanna della convenuta al pagamento del valore dei beni non rinvenuti in sede di sequestro e al risarcimento del dannoin suo favore, per il mancato godimento dei mobili, in misura pari ad € 150.000,00. Nel contraddittorio con la Nuova Roma, che pure aveva proposto domanda riconvenzionale condizionata, chiedendo la condanna della società Nushi Pavlina e C. s.a.s.e di P Nshi, in solido, al pagamento della somma di € 33.029,52, il Tribunale di Ravenna, con sentenza del 1.12.2010, dichiarò inammissibile la domanda attorea, giacché essa avrebbe dovuto proporsi ai sensi dell’art. 619 c.p.c. P Nshi, in proprio e n.q., propose dunque gravame, che venne accolto dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza del 18.10.2018. Nel riformare la prima decisione, la Corteosservò che la Nushi Pavlina s.a.s. , con la domanda introduttiva del giudizio, aveva N. 7988/19R.G. chiesto riconoscersi l’illegittimità del provvedimento di assegnazione dei beni mobili in sede di pignoramento mobiliare, sul presupposto del vantato diritto di proprietà in forza del contratto di cessione di ramo d’azienda registrato il 9.8.2002;che la Nuova Roma aveva riconosciutoespressamente la proprietà in capo alla Nushi Pavlina s.a.s.nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, ritenendo però che la stessa cessione non le fosse opponibile in quanto non era stata effettuata la comunicazione ad essa locatrice ai sensi dell’art. 36 della legge n. 392/1978;che dunque la Nuova Roma non aveva il diritto di chiedere l’assegnazione dei beni al g.e., né quest i avrebbe potuto conseguentemente disporre(e men che meno accogliere l’istanza di riassunzione della procedura esecutiva, una volta dichiarata l’improcedibilità per effetto del fallimento dell’esecutata F s.r.l.);che P Nshiera ben a conoscenza dell’esistenza della procedura esecutiva mobiliare, e quindi avrebbe potuto proporre l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., in sua pendenza;che,tuttavia, ciò non era avvenuto, ma comunque, per il combinato disposto degli artt. 2920 c.c. e 620 c.p.c., il terzo proprietario può esercitare l’azione ordinaria per l’accertamento della proprietà dei beni mobili assegnati al creditore procedente in malafede. Su tali premesse, rilevata l’indubbia mala fede della Nuova Roma (ossia, la consapevolezza dell’altrui proprietà dei beni, rispetto al proprio debitore), la Corte felsinea – in riforma della prima decisione – accolse la domanda attorea, ordinando all’appellata la “immissione nel possesso dei beni sequestrati”in favore della Nushi Pavlina s.a.s.;la Nuova Roma venne anche condannata al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo dei beni mobili, pari ad € 1.000,00 per ciascun anno di mancato godim ento, dalla data di N. 7988/19R.G. assegnazione fino alla sentenza, oltre accessori, con rigetto sia delle restanti domandedella stessa appellante, sia della domanda riconvenzionale di Nuova Roma. Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione la Nuova Roma s.a.s., sulla base di formali quattro motivi , illustrati da memoria, cui resist ono con controricorso Nushi Pavlina C. s.a.s. e P Nshi in proprio.La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. e non sono state depositate conclusioni dal P.G. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con il primo motivo si denuncia la falsa applicazione degli artt. 5, 36 e 55 della legge n. 392/1978, nonché degli artt. 658 c.p.c. e 1453 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenutoefficace, nei confronti del locatore, la cessione d’azienda operata dall’originario conduttore nei confronti della Nushi Pa vlina s.a.s. , senza tener conto dell’intervenuta risoluzione del contratto di locazione commercialedeterminata dalla convalida di sfratto, vicenda comunque antecedentealla propria presunta acquisizione della conoscenza dell’altrui proprietà dei beni pign orati e ad essa ricorrente assegnati. 1.2–Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 della legge n. 392/1978, nonché degli artt. 619 e 620 c.p.c. e 2920 c.c., e ancora violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto che la mancata comunicazione al locatore della cessione d’azienda, da parte del conduttore, determina la sola inopponibilità della cessione del contratto di locazione, fermi gli effetti sulla N. 7988/19R.G. proprietà dei beni aziendali. Sostiene la ricorrente che, invece, la cessione dell’azienda e la cessione del contratto di locazione integrano una sola operazione economica, donde l’indispensabilità della comunicazione al locatore ex art. 36 cit., anche ai fini dell’opponibilità degli effetti traslativi, essendo peraltro irrilevante che la conoscenza acquisita aliunde dal locatore possa spiegare effetti, giacché in tal caso occorre che la cessione stessa venga da questi accettata, ex art. 1407 c.c. Né è possibile effettuare una simile comunicazione dopo l’intervenuta convalida di sfratto, avendo questa determinato la risoluzione del contratto.Pertanto, la Corte d’appello non avrebbe potuto considerare essa ricorrente come creditore assegnatario in mala fede . Sotto altro profilo la ricorrente censura la decisione d’appello per non aver ribadito la valutazione di inammissibilità della domandaattorea già effettuata in primo grado, e ciò in quanto la Nushi Pavlina s.a.s. non aveva proposto l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., benché quest’ultima fosse senz’altro a conoscenza della pendenza dell’esecuzione ;sostiene la Nuova Roma che la pretesa proprietaria, ai sensi dell’art. 620 c.p.c., avrebbe potuto, al più, rivalersi sulla somma ricavata, purché entro la chiusura della procedura. Aggiunge che, ai sensi dell’art. 2926 c.c., il terzo preteso proprietario dei beni mobili può rivolgersi all’assegnatario di buona fede entro 60 giornidall’assegnazione, sicché l’opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. sarebbe comunque non proponibile (anche se l’assegnatario fosse in mala fede), perché l’assegnazione definisce il procedimento esecutivo. 1.3– Con il terzo motivo si denun c ia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver la N. 7988/19R.G. Corte felsinea pronunciato sulla domanda di accertamento della proprietà dei beni mobiliassegnati al creditore procedente di mala fede, in assenza di specifica domanda della Nushi Pavlina C. s.a.s. 1.4 – Con il quarto motivo , infine, si denun c ia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 156, comma 2, c.p.c., in relazione all’art.
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