Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2024, n. 18419
Sentenza
22 marzo 2024
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22 marzo 2024
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Massime • 1
In tema di sequestro preventivo di beni appartenenti a una società di capitali, l'indagato, pur se legale rappresentante e socio unico di essa, non è legittimato a proporre, in proprio, richiesta di riesame, essendo necessario il conferimento di procura speciale al difensore per agire nell'interesse della persona giuridica.
Sul provvedimento
Testo completo
18419-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: 654 LUCIANO IMPERIALI Sent. n. sez. - Presidente - CC 22/03/2024 DONATO D'AURIA - Relatore - R.G.N. 4034/2024 GIUSEPPE NICASTRO MARZIA MINUTILLO TURTUR GIUSEPPE MARRA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI AN nato a [...] A CREMANO il 15/11/1987 avverso l'ordinanza del 17/01/2024 del TRIBUNALE di GENOVA udita la relazione del Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIULIO ROMANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D. L. n. 198/2022. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 17/1/2024, dichiarava inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova il 28/11/2023 avente ad oggetto il denaro giacente - tra gli altri - sul conto corrente bancario della Double Technologies s.r./., ritenendo AN RA non legittimato.
2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta carenza di interesse ad impugnare. Evidenzia, sotto un primo aspetto, come nei motivi aggiunti fosse stato specificato come il RA agisse anche "nella veste di legale rappresentante della società Double Technologies s.r.l."; sotto un differente 1 aspetto, che, in ogni caso, essendo il ricorrente titolare unico delle quote della predetta società, vantasse anch'egli ed in egual misura lo stesso diritto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato l'unico motivo, sviluppato sotto due profili, al quale è affidato.
1.1 Sotto il primo aspetto, si osserva che con i motivi aggiunti si possono sottoporre al giudice del riesame ulteriori profili di doglianza, anche nuovi, tenuto conto che l'art. 324, comma 4, cod. proc. pen. prevede che fino a prima della discussione le parti possono proporre motivi nuovi, ma certamente non è consentito mutare l'identità soggetto che propone l'istanza di riesame. Oggetto dell'eventuale novum, dunque, è la causa petendi, vale a dire i motivi che giustificano la domanda, non il soggetto legittimato ad impugnare. A tale ultimo fine, la richiesta iniziale, anche se avanzata con la riserva dei motivi, è quella cui occorre fare riferimento al fine di individuare il soggetto che esercita il diritto all'impugnazione. Nel caso