Cass. civ., sez. I, sentenza 01/04/2022, n. 10637

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 01/04/2022, n. 10637
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10637
Data del deposito : 1 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

nte SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18440/2019 R.G. proposto da: LAPINI CARLO, SEVERINI TIZIANA, JARAMILLA HABON JUANA, MARIANI COSIMO DOMENICO, PAZIENZA LARA, rappresentata nel presente giudizio dal suo procuratore generale P MELE, PILOLLI GIUSEPPE e PASTORE ELISABETTA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

VESPASIANO

60, presso lo studio dell'avvocato E L, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

INTESA SAN PAOLO S.p.A., in persona del suo procuratore avv. M F, giusta procura notarile rilasciata dal legale rappresentante pro tempore, rappresentata da INTRUM ITALY S.p.A., in forza di procura speciale notarile, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.

BISSOLATI

76, presso lo studio dell'avvocato T S G, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 14/12/2018;
Lette le memorie delle parti;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale C M e udita la requisitoria orale del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G B N, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato E L per i ricorrenti;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2022 dal Consigliere Dott. P F.

FATTI DI CAUSA

1. E P, C D M, L P - rappresentata da M P, quale suo procuratore generale - T S, C L, G P e J Jamilla Habon, nella loro veste di «titolari di contratti preliminari di assegnazione trascritti», hanno convenuto avanti al Tribunale di Roma la Cooperativa Edilizia Ilca Pomettina Prima a r.I., per ottenere r.g. n. 1844 / 19 Cons. est. Pac o Fraulini il trasferimento, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., degli immobili loro rispettivamente assegnati. La domanda è stata proposta anche nei confronti della S.p.A. Banca Intesa (poi Intesa S. Paolo), quale creditore della Cooperativa a titolo di mutuo fondiario, per ottenere la suddivisione coattiva del finanziamento in quote ai sensi dell'art. 39, comma 6-ter, del d. Igs. n. 385 del 2003 (in prosieguo, breviter, TUB).

2. Per quanto in questa sede rileva, il Tribunale di Roma, con provvedimento datato 6 agosto 2018, ha nominato un notaio per l'esecuzione in via coattiva della suddivisione del debito e del frazionamento dell'ipoteca.

3. La S.p.A. Banca Intesa ha proposto reclamo avverso il citato provvedimento, che la Corte di Appello di Roma ha accolto con decreto depositato in data 14 dicembre 2018, revocando per l'effetto la nomina del notaio.

4. La Corte territoriale ha rilevato che, «quantomeno a norma dell'art. 1273 comma 1 cod. civ., il creditore può - non deve - aderire alla convenzione tra il debitore e il terzo (l'assegnatario dell'immobile), sotto il profilo che è pur sempre necessario che la banca mutuante contratti misura, condizioni e oneri dell'accollo con il singolo assegnatario divenuto proprietario ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.». e che, «mancando dunque il contratto tra la banca mutuante e i singoli assegnatari circa l'accollo del mutuo ...il reclamo va accolto dovendosi revocare il provvedimento impugnato».

5. Avverso detto provvedimento gli odierni ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.

6. Intesa San Paolo S.p.A., rappresentata da INTRUM ITALY S.p.A., ha resistito con controricorso, nel quale ha preliminarmente sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso.r.g. n. 18440/ Cons. est. Pao 7. Con ordinanza interlocutoria n. 24161/2021 dell'8 settembre 2021, resa all'esito dell'udienza camerale non partecipata del 19 gennaio 2021, la Sesta Sezione, sottosezione Prima, di questa Corte ha ritenuto di dover disporre la trattazione della controversia all'odierna udienza pubblica della Prima sezione civile della Corte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è proposto ai sensi dell'art. 111, 7° comma, della Costituzione e lamenta «Violazione di legge ex articolo 360 1° co. n.3 cpc, con riferimento al D.Lgs. n, 385 del 1993, art. 39, comma 6 ter» assumendo che il provvedimento impugnato abbia carattere definitivo e decisorio, in quanto negherebbe il diritto soggettivo dell'assegnatario a ottenere il frazionamento del mutuo.

2. La controricorrente assume l'inammissibilità del ricorso ex art.111 Cost., deducendo che il provvedimento impugnato non risulterebbe affatto essere ablativo o pregiudizievole di alcun (asserito) diritto dei ricorrenti in ordine alla ripartizione del finanziamento e della correlata quota di ipoteca gravante sulle singole unità immobiliari.
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