Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2017, n. 16601
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto, di origine statunitense, dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve, però, corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero ed alla loro compatibilità con l’ordine pubblico. (Principio di diritto enunciato dalle S.U. ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c. in relazione all’inammissibilità del motivo di ricorso involgente la relativa questione di particolare importanza, ancorché all’esito di una pronuncia di complessivo rigetto del ricorso).
Sul provvedimento
Testo completo
1 6 6 0 1 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INTERNAZIONALE Dott. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - PRIVATO - Risarcimento - Presidente Sezione - punitivo Dott. SERGIO DI AMATO Ud. 07/02/2017 - Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - PU Presidente Sezione - R.G.N. 13310/2014 Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Rep. Dott. STEFANO BIELLI - Consigliere - C I.. Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere - Dott. FELICE MANNA - Consigliere - Dott. LUCIA TRIA - Consigliere - Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13310-2014 proposto da: AX SPORT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 145, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TEPEDINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO DE CRISTOFARO e LODOVICO FABRIS;
- ricorrente -
76 n 13310-14 D'Ascola relI'M 1 17
contro
NO INC., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLONIA 7, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO PETRUCCI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO GILIOLI e DANIELA TROVATO;
- controricorrente -
avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/01/2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA;
uditi gli avvocati Marco DE CRISTOFARO, Claudio PETRUCCI e Daniela TROVATO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, riaffermazione del principio di contrasto con l'Ordine Pubblico Italiano della sentenza USA di condanna a danni punitivi. уж n. 13310-14 D'Ascola rel 2
Fatti di causa
La società NO Inc., con sede in Florida (USA), ha ottenuto dalla Corte di appello di EN che siano dichiarate efficaci ed esecutive, nell'ordinamento italiano, tre sentenze pronunciate negli Stati Uniti d'America, passate in giudicato: la sentenza del 23 settembre 2008, esecutiva, della Circuit Court of the 17th Judicial Circuit for Broward Count (Florida), confermata in appello dal District Court of Appeal of the State of Florida, dell'11 agosto 2010, che aveva condannato la società italiana AX Sport spa a pagare la complessiva somma di dollari USA 1.436.136,87, oltre interessi al tasso annuo dell'11%, a seguito di procedimento giudiziario svoltosi davanti a quell'autorità;
la sentenza del 14 gennaio 2009, con cui il medesimo giudice aveva liquidato dollari USA 106.500,00, a titolo di rifusione dei costi, delle spese legali e degli interessi al tasso annuo dell'8%;
la sentenza del 13 ottobre 2010 che aveva liquidato, in relazione al giudizio di appello, l'ulteriore somma di dollari USA 9.000,00, a titolo di rifusione dei costi, delle spese legali e degli interessi al tasso annuo del 6%. Con tali pronunce, i giudici americani hanno accolto la domanda di garanzia promossa da NO, in relazione ad un indennizzo di un milione di euro transattivamente corrisposto ad un motociclista che aveva subito danni alla persona in un incidente avvenuto in una gara di motocross, per un asserito vizio del casco prodotto da AX, distribuito da Helmet House e rivenduto da NO. Nel giudizio promosso dal danneggiato anche nei confronti della società importatrice distributrice del casco (Helmet), NO aveva accettato la proposta transattiva del motociclista, e il giudice americano successivamente ha ritenuto che dovesse essere manlevata da AX. NO ha ottenuto dalla Corte di appello di EN (sentenza 3 gennaio 2014) il riconoscimento delle suddette pronunce, a norma dell'art. 64 della legge 31 maggio 1995 n.218, avendo la AX accettato la giurisdizione straniera. n. 13310-14 D'Ascola rel D'M 3 La AX ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui si è opposta la NO. Le parti hanno presentato memorie. La causa è stata rimessa al Primo Presidente, per l'assegnazione alle Sezioni Unite, a seguito di ordinanza n. 9978/16 della Prima sezione, che ha sollecitato un ripensamento sul tema della riconoscibilità delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi. Nuove memorie delle parti sono state depositate prima della discussione conclusiva. Ragioni della decisione 2) Con il primo motivo di ricorso AX denuncia violazione dell'art. 64 della legge 218/95, nonché omesso esame di un fatto decisivo. Lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto non contraria all'ordine pubblico la condanna della ricorrente, ancorchè il giudice americano abbia pronunciato
contro
AX in forza dell'applicazione dell'istituto del potential liability test, senza verificare il fondamento della domanda di garanzia. Parte ricorrente espone che in base all'istituto de quo, allorquando il garantito addivenga, con il danneggiato, ad una composizione transattiva del giudizio, il garante viene posto davanti all'alternativa di approvare la transazione stipulata inter alios, subendone gli effetti, ovvero assumere la difesa del garantito. Quest'ultimo pertanto risulterebbe comunque vittorioso, semplicemente dimostrando che al momento della stipula dell'accordo vi era ragionevole probabilità di un esito a sé sfavorevole del giudizio. L'assenza di controllo sulla fondatezza della domanda di garanzia vedrebbe il garante coartato ad abbandonare le proprie difese rispetto alla domanda di garanzia, dando luogo ad una violazione dei principi dell'equo processo, del diritto alla difesa e al contraddittorio. Verrebbero lesi i principi di relatività dei contratti e della res judicata, che segnano, secondo la ricorrente, “i confini dell'efficacia soggettiva anche della transazione". от n. 13310-14 D'Ascola rel La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere sufficiente per la delibazione la possibilità, offerta ad AX spa, di costituirsi nel giudizio di responsabilità del venditore e il non aver essa sollevato obiezioni alla transazione. Né potrebbe influire, ai fini della conformità all'ordine pubblico italiano, il rilievo della Corte veneta secondo cui vi era comunque stato un giudizio prognostico sul rischio di causa, poiché trattavasi di valutazione che riguardava solo la posizione del garantito. 2.1) Nella giurisprudenza di questa Corte si rinvengono significative affermazioni che aiutano a valutare la questione posta. In tema di riconoscimento di sentenze straniere si è detto (Cass. 11021/13) che il concetto di ordine pubblico processuale è riferibile ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, non anche alle modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie, e ciò in ragione delle statuizioni della Corte di Giustizia le cui pronunce (non solo il dispositivo, ma anche i motivi "portanti" della decisione) costituiscono l'interpretazione autentica del diritto dell'Unione europea e sono vincolanti per il giudice "a quo". Ne consegue che anche il diritto di difesa tenuto conto degli orientamenti della Corte di Giustizia delle Comunità europee. (sentenza 2 aprile 2009, causa C-394/2007, Gambazzi) - non costituisce una prerogativa assoluta ma può soggiacere, entro certi limiti, a restrizioni. Si è aggiunto (Cass. 17519 del 03/09/2015) che "Il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, e non quando, invece, investa le sole modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie. Invero, secondo quanto si evince dalla n. 13310-14 D'Ascola rel 5 giurisprudenza comunitaria il diritto di difesa può subire una moderata limitazione nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso nei confronti di un soggetto che abbia avuto comunque la possibilità di partecipare attivamente al processo, quantomeno nella fase precedente a quella conclusasi con l'emissione del provvedimento". 2.2) Anche le sentenze di stati estranei all'Unione europea sono soggette, come comprovato dalle pronunce citate e dalle molte altre che hanno progressivamente raffinato la nozione di ordine pubblico, all'assetto che questo istituto ha acquisito per effetto delle Carte fondamentali del diritto dell'Unione. Si può dire che, almeno a partire dalla sentenza KR (Corte europea diritti dell'uomo, 13-02-2001), si è avviato un fenomeno definito in dottrina di comunitarizzazione/europeizzazione del diritto internazionale privato e processuale. In forza di questo fenomeno si è detto che l'ordine pubblico da strumento di tutela dei valori nazionali, da opporre alla circolazione della giurisprudenza, diviene progressivamente "veicolo di promozione" della ricerca di principi comuni agli Stati membri, in relazione ai diritti fondamentali. La tutela del diritto fondamentale ad un equo processo, più volte enunciata, non è stata intesa come prerogativa assoluta, cioè intransigente ricerca di qualsivoglia violazione in relazione alle movenze processuali di ogni singolo Stato, ma come mezzo per impedire, tramite l'esecuzione di sentenze, soltanto lesioni manifeste e smisurate del diritto delle parti al contraddittorio e alla difesa. Ciò comporta prioritariamente, sul piano processuale, la ricerca di fattori unificanti e non di impedimenti all'esecuzione. Pertanto le lesioni devono essere state tali da intaccare in concreto e in modo sproporzionato (si consideri in proposito il caso Renault, regolato dalla Corte di Giustizia) la