Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2003, n. 9327
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA ESENTE DA REGISTRAZIONE : DELL PREMA DI CASSAZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO AI SENSI DELL 'ART LEGGS 100 09327/03 Oggetto ennità da costruzione di SEZIONI UNITE CIVILI opera pubblica Composta daglie Ill.mi Six R.G.N. 21359/98 Dott. Giuseppe idente f.f.- IANN Presidente di sezione Dott. Giovanni OLLA Cron. 20431 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere - Dott. Ernesto LUPO - Consigliere Rep. Dott. Francesco SABATINI Consigliere Ud. 22/05/03 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Dott. Massimo BONOMO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: NUOVA MECFOND S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente n domiciliata in ROMA, VIA DELL'ORSO 74, presso 10 PAOLO, che la studio dell'avvocato DI MARTINO rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
2003 ricorrente 542 contro 1 FI NA, FI ID, domiciliati in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati е difesi dall'avvocato IADANZA FRANCO, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrenti nonché
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI C.I.P.E. in , persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DET PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente avverso la sentenza n. 71/98 della Giunta special e per le espropriazioni presso la c.a. di NAPOLI, depositata il 21/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/03 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito l'Avvocato Paolo DI MARTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE il quale ha concluso che in via principale rileva la nullità insanabile della sentenza impugnata in via subordinata rigetto del primo motivo, accoglimento del secondo e terzo 2 motivo, assorbito il quarto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 4 marzo 1998 NO AN e DO assumevano: che nell'ambito della realizzazione delle opere previste dalla Legge 14 maggio 81 n. 219, la SOC. IN S.p.A (ora Nuova Mecfond spa in liquidazio- ne) concessionaria per le opere, aveva realizzato un viadotto autostradale che aveva invaso lo spazio aereo in verticale del fabbricato sito in Napoli alla via Zara n. 18 bis;
- che essi istanti erano proprietari, nel detto fabbricato, di un appartamento sito alla scala 19, piano secondo, int. 5, riportato nel NCEU di Napoli alla partita 98231, foglio 4, sez. VIC, particella 195, sub 5, via Zara, 19, piano 3°, z.c. 8, categoria A/3, classe 2, vani 4,50, r.c.
1.701 lire;
che pur avendo sottoposto ad asservimento il fabbricato ed offerto la relativa indennità solo ai proprietari di alcune unità immobiliari site nella me- desima scala e nella stessa verticale dell'immobile di loro proprietà, ad essi istanti non era mai stata of- ferta alcuna indennità di asservimento e di espropria- zione che, di conseguenza, non era mai stata determi- nata né depositata presso la Cassa DD.PP. di Napoli;B 3 che parimenti non era mai stato emesso il rela- tivo decreto di esproprio;
che la costruzione del viadotto aveva però, cau- sato una diminuzione del valore dell'immobile di loro proprietà;
che pertanto intendevano richiedere tutte le in- dennità previste dalla legge 219/81 e dalla legge 29 luglio 1980 n. 385 ed in particolare l'indennità di occupazione temporanea, 1'indennità di asservimento, l'indennità di espropriazione e l'indennizzo connesSO al diminuito godimento dell'immobile per quanto ri- guarda l'aria e la luce ed in considerazione della va- riazione delle caratteristiche posizionali, relativa- mente al periodo decorrente dall'inizio dei lavori di costruzione dell'asse viario (05/09/89) fino alla data del decreto di asservimento e richiedere, pertanto, la determinazione della stima e veder così definitivamen- te acclarato e liquidato il giusto indennizzo;
- che il procedimento adottato riguardava la rea- lizzazione di opere da eseguirsi nell'ambito del ter- ritorio comunale di Napoli, e che le indennità di espropriazione e di asservimento andavano determinate comma dell'art. 42 Cost. con i criteri in base al 3° individuati dalla ben nota sentenza n. 5/80 della Cor- 4 te Costituzionale in relazione alla reale diminuzione di valore dell'immobile;
che ai sensi dell'art. 17 del Decreto Luogote- nenziale 27/2/1919 n. 219 la competenza a determinare le indennità di espropriazione, di asservimento e di occupazione temporanea, anche anteriormente all' emana- zione dell'atto ablativo è demandata alla Giunta Spe- ciale per le espropriazioni istituita presso la Corte di Appello di Napoli. Tutto ciò premesso NO AN e DO evoca- Vano in giudizio davanti alla Giunta Speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli il Funzionario Delegato PE ed la NUOVA MECFOND Spa in liquidazione ( soc. incorporante la 1NFR.ATECNA Spa in liquidazione) chiedendo, la determinazione dell'inden- nità di occupazione temporanea, di asservimento e di espropriazione, l'indennizzo connesso al diminuito go- dimento dal 5/9/89 alla data del decreto di asservi- mento, 1'indennizzo per la diminuzione di valore del- l'immobile con la condanna dei convenuti, al pagamento delle suddette indennità oltre rivalutazione ed inte- ressi il tutto con vittoria di spese, diritti ed ono- rari. 5 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società Nuova Mecfond in liquidazione S.p.A. eccepen- do: il difetto di giurisdizione della Giustizia adi- tai il difetto di legittimazione della parte attrice nonché il difetto della propria legittimazione passi- va, chiedendo il rigetto delle domande in quanto im- proponibili, inammissibili ed infondate. Si costituiva pure la Presidenza del Consiglio dei Ministri eccependo, tra l'altro, il difetto della pro- pria legittimazione passiva. Con sentenza del 10 - 21 luglio 1998, la Giunta Speciale per le espropriazioni, così provvedeva: 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e compensa totalmente le spese processuali tra detto Ente e la parte attrice;
2) condanna la NUOVA MECFOND S.p.A. in liquidazio- a pagare in favore della parte attrice, la somma ne I 30.356.750 dovuta ex art 46 della legge di £. 2359/1865, oltre agli interessi legali dalla data del- la decisione fino alla data dell'effettivo pagamento;
3) condanna la NUOVA MECFOND S.p.A. in liquidazio- ne a pagare l'indennizzo per il diminuito godimento 6 temporaneo nella misura corrispondente al saggio degli interessi legali per anno su £ . 30.356.750 pari al 20% del valore di mercato pieno del cespite asservito (£. 151.783.750) con decorrenza dal 5/09/89 alla data del- la decisione nonché al pagamento degli interessi lega- li ulteriori, sulla somma in tal modo determinata, fi- no alla data dell'effettivo pagamento;
4 ) condanna la NUOVA MECFOND S.p.A. in liquidazio- ne al rimborso delle spese processuali ed al pagamento dell'onorario ai componenti della Giunta e del compen- so al segretario. Osservava la Giunta, in particolare: a) che l'indennizzo in questione spettava anche ai titolari di beni non espropriati, essendo suffi- ciente ai sensi dell'art. 46 legge n. 2359 del 1865 lecita della P.A. consistente un'attività di un'opera pubblica, 1'imposizione nell'esecuzione una servitù o la produzione di un danno di carat- di tere permanente che si concreti nella perdita o di- minuzione di un diritto ed il nesso di causalità tra l'esecuzione dell'opera pubblica ed il danno;
b) che, data l'ubicazione dei beni nel perimetro urbano della città di Napoli, sussisteva la compe- tenza giurisdizionale della Giunta;
7 c) che l'ente concessionario, per i poteri deri- vatigli in base alla legge 219 del 1981, all'ordinanza commissariale n. 45 del 1981 ed alla convenzione di affidamento in concessione dell'intervento edilizio, aveva assunto la qualità di unico soggetto responsabile nei confronti cell'espropriato di tutte le obbligazioni indennita- rie, comprese quelle relative all'imposizione di servitù ex art. 46 cit.;
d) che il deprezzamento dei cespiti non poteva essere limitato alle sole porzioni immobiliari rica- denti al di sotto del viadotto, ma andava esteso a tutte le unità immobiliari che subivano per la pre- senza del viadotto una diminuzione del valore di mercato per la variazione in decremento delle carat- teristiche posizionali intrinseche (luminosità, SO- leggiamento, inquinamento acustico ed atmosferico, sicurezza fisico-psicologica, polverosità ecc.);
e) che era congruo stimare un deprezzamento pari al 20% del valore di mercato dell'immobile;
f) che era anche dovuto l'indennizzo connesso al diminuito godimento dell'immobile, per quanto ri- guardava l'aria e la luce ed in considerazione della variazione delle caratteristiche posizionali intrin- al periodo decorrente seche, relativamente 8 dall'inizio dei lavori di costruzione dell'asse via- rio (5.9.1989) alla data della decisione;
indennizzo poteva essere determinato che tale agli interessi legalicorrispondente nella misura per anno sul 20% del valore di mercato del cespite. Avverso tale sentenza la Nuova Mecfond s.p.a. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Hanno resistito con controricorsi sia AN e DO NO sia la Presidenza del Consiglio dei Mini- stri, funzionario delegato PE. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la memoria del 12 novembre 2002, la ricor- rente eccepisce la totale nullità (rectius inesisten- za) della sentenza, ai sensi degli artt. ex artt 158 e 161 c.p.c., per difetto di giurisdizione della Giunta Speciale stante la sua irregolare composizione con 1'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Na- poli, tenuto conto dell'illegittimità costituzionale dell'art. 17 D.Lgt. n. 219 del 1919, come modificato dall'art. 1 della legge n. 1131 del 1935, dichiarata dalla Corte con sentenza n. 393 del