Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/08/2018, n. 20532

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/08/2018, n. 20532
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20532
Data del deposito : 3 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 920-2017 proposto da: ITALGEN S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q.

VISCONTI

99, presso lo studio dell'avvocato E C, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati I C e M SMONETTA SRANE() MICA;

- ricorrente -

contro

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE

34, presso lo studio dell'avvocato CRISIANO BOSIN, rappresentata e difesa dall'avvocato M C;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 261/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 12/08/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/07/2018 dal Consigliere E V;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale L S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati E C, M S S M e C B per delega dell'avvocato M C.

FATTI DI CAUSA

1. - La Italgen S.p.A., titolare della concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico dal fiume Adda per 60 anni a partire dal 10 ottobre 1944 e prorogata sino al 31 dicembre 2010 dall'art. 12, settimo comma, del d.lgs. n. 79 del 1999, convenne in giudizio la Regione Lombardia per sentir dichiarare, in via principale, il diritto al rinnovo trentennale della concessione in forza della originaria disposizione del citato art. 12, prima dell'abrogazione della stessa disposizione, nonché, in via subordinata, sia il diritto alla proroga decennale della concessione di cui al comma 485 della legge n. 266 del 2005, sia, infine, l'accertamento del diritto di esercitare in nome proprio la derivazione d'acqua sino all'esito di una gara legittimamente indetta ed espletata in base al comma 8-bis dell'anzidetto art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999. 2. - Il ricorso fu respinto con sentenza del 12 gennaio 2015 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP) presso la Corte di appello di Milano;
decisione che l'Italgen S.p.A. impugnava in base a tre motivi, che reiteravano le medesime ragioni a sostegno delle domande proposte in primo grado (per poi rinunciare, in sede di Ric. 2017 n. 00920 sez. SU - ud. 17-07-2018 -2- comparsa conclusionale, alla domanda subordinata di proroga decennale della concessione), ulteriormente eccependo l'illegittimità costituzionale dei commi 4, 5 e 11 dell'art. 53-bis della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (introdotto dall'art. 14 delle legge regionale n. 19 del 2010), per violazione dell'art. 117 Cost. 3.- Con sentenza resa pubblica il 12 agosto 2016, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) rigettava il gravame. 3.1. - Il TSAP, anzitutto, escludeva che potesse trovare applicazione l'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, nella sua originaria formulazione, che prevedeva la proroga trentennale della concessione - e ciò nonostante che Italgen S.p.A. avesse presentato durante la vigenza di detta norma il progetto di ammodernamento e potenziamento del proprio impianto idroelettrico -, in quanto, prima dell'abrogazione di detta disposizione, intervenuta con la legge n. 266 del 2005, "non esistevano i principi per qualificare migliorativo il programma presentato" dalla concessionaria. Tali principi, a mente del comma 5, ultimo periodo, dello stesso art. 12, avrebbero dovuto essere emanati dall'Autorità per l'energia elettrica e non lo furono per l'intervento di una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea in ragione della previsione legislativa, di carattere anticoncorrenziale, sulla preferenza accordata al concessionario. 3.2. - Quanto poi alla questione di costituzionalità prospettata dall'appellante, il TSAP osservava che la norma di cui al comma 4 dell'art. 53-bis della legge regionale n. 23 del 2006 (introdotto dalla legge regionale n. 19 del 2010 e non investito da declaratoria di incostituzionalità ad opera della sentenza n. 239 del 2001 del Giudice delle leggi), riproduceva, nella sostanza, la disposizione dell'art. 15, comma 6-ter, lett. e), del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sulla prosecuzione della Ric. 2017 n. 00920 sez. SU - ud. 17-07-2018 -3- gestione della derivazione da parte del concessionario dal momento della scadenza della concessione sino al subentro dell'aggiudicatario della gara. Anche quest'ultima disposizione non era stata ritenuta "in contrasto con i principi costituzionali", giacché la sentenza della Corte costituzionale n. 205 del 2001 aveva dichiarato illegittimi il comma 6- ter, lett. b e d), nonché il comma 6-quater, dell'art. 15 citato, quest'ultimo, segnatamente, nella parte in cui prevedeva l'applicazione delle lett. b) e d) sino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle Regioni, per quanto di loro competenza. Sicché, concludeva il TSAP, la norma regionale, ponendo un termine finale alla prosecuzione "in via di fatto" della concessione scaduta, era in armonia con i principi di tutela della concorrenza e si sottraeva al dubbio di legittimità costituzionale. 4. - Per la cassazione di tale decisione ricorre Italgen S.p.A. sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la Regione Lombardia. Il procuratore generale ha depositato, nel temine di cui all'art.378 c.p.c., requisitoria scritta con cui ha concluso per il rigetto del ricorso;
conclusioni ribadite oralmente in udienza pubblica, ai sensi dell'art. 379 c.p.c.
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