Cass. pen., sez. III, sentenza 23/12/2019, n. 51649
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Testo completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: N S, nato a Trani il 01/01/1952 avverso la sentenza del 28/09/2019 del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A D S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M D N, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/09/2018, il Tribunale di Trani, pronunciando nei confronti di N S - imputato dei reati di cui agli artt. 142-181 d.lgs n. 42/2004 e 733-bis cod.pen. - assolveva il predetto dal reato di cui all'art. 733- bis cod.pen. perchè il fatto non sussiste e dal reato di cui all'art. 181 d.lgs 42/2004 per particolare tenuità del fatto.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione N S, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 142-181 d.lgs 42/2004. Argomenta che, dall'espletata istruttoria, era emerso che l'imputato si era limitato a spostare, con l'ausilio di una pala gommata, dei
udita la relazione svolta dal consigliere A D S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M D N, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/09/2018, il Tribunale di Trani, pronunciando nei confronti di N S - imputato dei reati di cui agli artt. 142-181 d.lgs n. 42/2004 e 733-bis cod.pen. - assolveva il predetto dal reato di cui all'art. 733- bis cod.pen. perchè il fatto non sussiste e dal reato di cui all'art. 181 d.lgs 42/2004 per particolare tenuità del fatto.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione N S, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 142-181 d.lgs 42/2004. Argomenta che, dall'espletata istruttoria, era emerso che l'imputato si era limitato a spostare, con l'ausilio di una pala gommata, dei
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