Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/02/2016, n. 2949

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Ai fini della costituzione della servitù di presa d'acqua per destinazione del padre di famiglia occorre che l'originario unico proprietario abbia impresso un'oggettiva situazione di subordinazione o servizio tra i fondi, mediante collocazione nel fondo servente di tubazioni di conduzione dell'acqua che, fuoriuscendo dalla fonte o dallo sbocco ed essendo idonee ad irrigare il fondo dominante nel quale confluiscono, siano visibili e stabilmente destinate a soddisfare le esigenze idriche del fondo dominante.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/02/2016, n. 2949
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2949
Data del deposito : 16 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

i 2949/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TSAP - impugnazione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 13964/2014 SEZIONI UNITE CIVILI 2949 Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Primo Pres.te f.f. Ud. 06/10/2015 Dott. MARIO CICALA Presidente Sezione - PU Dott. GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione С.І. - Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere Dott. AURELIO CAPPABIANCA Consigliere Rel. Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI Consigliere Dott. BIAGIO VIRGILIO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13964-2014 proposto da: EC OS, LL AN, LL DOMENICO, 2015 LL BR, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA 395 DELLA STAZIONE DELLA STORTA 21 presso 10 studio dell'avvocato ALBERTO LAPENNA, rappresentati e difesi dall'avvocato FILOMENO MONTESARDI, per delega in calce al ricorso;
ricorrenti -

contro

TR, OM NG, elettivamente LL domiciliate in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo dell'avvocato FRANCESCO CIGLIANO, che lestudio rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso;

- controricorrenti -

nonchè

contro

ACEA ATO S.P.A.;
- intimata - avverso la sentenza n. 59/2013 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 10/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2015 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;
udito l'Avvocato Francesco CIGLIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione del 2003 BR, DO, AN TR e SA CU convennero in giudizio PA e SI TR ed NG RE deducendo: 1) con atto del 31 maggio 1950 DO TR aveva ceduto al Comune di Roma la fonte di acqua esistente sul suo terreno;
2) il Comune aveva assicurato al cedente e ai suoi aventi causa una certa quantità di acqua mediante la posa in opera di una tubatura dalla fonte che serviva il terreno e l' abitazione del cedente;
3) nel gennaio 1970 DO TR donò ai suoi figli AN, BR e OL il terreno e lo frazionò in tre parti;
lo sbocco d' acqua che aveva servito l' intero fondo rimase sulla parte donata ad AN TR;
4) quindi i donatari costruirono le loro abitazioni derivando l' acqua dallo sbocco principale, ma dal 1986 AN TR prima e i suoi aventi causa poi avevano chiuso lo sbocco. Chiesero perciò di accertare il legittimo utilizzo di esso e di ordinarne lo spostamento sul confine, ripartendo in parti uguali la quantità d'acqua;
in via subordinata il legittimo utilizzo per intervenuta usucapione. Con sentenza del 7 aprile 2008 il Trap ha respinto la domanda sulle seguenti considerazioni: 1) la donazione di DO TR non regolamentava l' utilizzazione dell' acqua né prevedeva la costituzione di servitù a favore dei 8 lotti assegnati a BR e OL TR, fratelli del donatario AN;
2) 8 nessuna usucapione poteva esser dichiarata poiché l' utilizzazione dell' acqua non escluso per tolleranza, stante il rapporto di parentela era - - avvenuta dal 1972 al 1986. Con sentenza del 10 aprile 2013 il Tsap ha respinto l' appello per violazione degli artt. 1062 e 1071 c.c. sulle seguenti considerazioni: 1) mancavano i presupposti per la costituzione di servitù di somministrazione coattiva di cui all' art. 1049 c.c. e per destinazione del padre di famiglia non essendovi opere visibili e permanenti destinate all' attingimento dell' acqua;
2) in difetto di una servitù apparente, non era configurabile una divisione del fondo dominante di cui una parte asservita alle altre porzioni. Ricorrono per cassazione, con atto del maggio 2014, BR, DO, AN TR e SA CU, cui resiste PA TR. I ricorrenti hanno depositato memoria. 3 Motivi della decisione 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono: "Vizio di motivazione ex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e rilevabile di ufficio dall'analisi della documentazione pubblica in atti;
2.- Vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per conseguente violazione ed errata applicazione delle norme di diritto di cui all'art. 1049 c.c. e all'art. 1062 c.c.", e lamentano che il Tsap ha preso in esame presupposti di fatto e di diritto errati quali: a) la richiesta di costituzione coattiva per l'esercizio del diritto di presa d'acqua;
b) l' inesistenza del diritto di prelievo dei ricorrenti;
c) l' inesistenza di opere funzionali ad esercitare tale diritto, non avendo l' originario, unico proprietario del fondo, lasciato su di esso opere destinate a consentire l' esercizio del diritto di attingere acqua alla fonte nel fondo degli appellati, condizione indispensabile perché possa operare il modo di acquisto richiesto a vantaggio del residuo fondo assegnato ad altro proprietario. Si tratta di ipotesi presuntive contraddette dagli atti introduttivi del giudizio e dalla documentazione pubblica allegata al

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