Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 28/09/2022, n. 28204

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 28/09/2022, n. 28204
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28204
Data del deposito : 28 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18731-2016 proposto da: TEMA di A BLIA in persona del legale rappresentante pro tempore, quale cessionaria del ramo d'azienda della TEMA s.a.s. di A BLIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall'avvocato G P;

- ricorrente -

2022 contro 1 N.R.G. 18731/2016 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati E D R, G M, E A S, CARLA D'ALOISIO, A S, L M;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 231/2015 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 13/07/2015 R.G.N. 746/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere Dott. G M. FATTO RILEVATO CHE:

1. la Corte di appello di Cagliari, provvedendo in relazione al gravame proposto dalla società Tema Sas di A B & N.R.G. 18731/2016 C. sas, nei confronti dell'Inps, ha respinto l'appello e confermato .. la decisione di primo grado con cui era stata parzialmente accolta l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo di cui alla cartella esattoriale per il pagamento di crediti contributivi relativi al periodo maggio '95/ maggio '96, con somme aggiuntive, scaturenti da denunce dei lavoratori;

2. in discussione la qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro, ai fini contributivi, la Corte territoriale, per quanto qui maggiormente rileva, ha ritenuto che gli stessi dovessero ricondursi allo schema negoziale del lavoro subordinato. In proposito, ha osservato come i lavoratori osservassero un orario predeterminato ed imposto dal datore di lavoro dal quale ricevevano le direttive;
che gli stessi percepivano una retribuzione fissa mensile e utilizzavano, senza sopportare alcun rischio di impresa, gli strumenti di lavoro messi a loro disposizione dal datore;
a tale riguardo, la Corte di merito ha giudicato non significativa «l'apparente» elasticità degli orari di lavoro data dal fatto che i lavoratori potessero «accordarsi» per eventuali scambi di turno;

3. infine, quanto alle statuizioni di segno opposto rese dal Tribunale di Cagliari, in diversi procedimenti oramai definiti, la Corte escludeva di doverne tener conto, trattandosi di emergenze e circostanze evidenziatesi in altri procedimenti giudiziari svolti ad altri fini;
avverso la decisione ha proposto ricorso in Cassazione Tema di A B, nella qualità specificata in epigrafe, articolato in due motivi, cui ha opposto difese l'INPS, con controricorso. DIRITTO CONSIDERATO CHE:
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi