Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/02/2008, n. 4611

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Massime1

In tema di imposte sui redditi, gli importi accantonati ex lege dalle societa' di assicurazione per costituire o integrare le riserve tecniche obbligatorie sono deducibili non gia' in misura corrispondente al rapporto indicato dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 63, primi tre commi, come previsto dall'art. 75, comma 5, del medesimo D.P.R., ma nell'intera misura imposta dalle norme che disciplinano il settore assicurativo, ai sensi del successivo art. 103, qualunque ne sia la composizione: essi, infatti, non sono annoverabili tra i costi generali, ai quali si riferiscono gli artt. 63 e 75 cit., ma rappresentano costi specifici, essendo imposti in funzione dell'interesse pubblico al corretto esercizio delle imprese assicurative, sulle quali grava l'obbligo sia di accantonare i premi per far fronte alle obbligazioni nei confronti degli assicurati e dei terzi danneggiati, sia di investire convenientemente le somme corrispondenti a tali accantonamenti. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/02/2008, n. 4611
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4611
Data del deposito : 22 febbraio 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

 Svolgimento del processo
V.A. s.p.a. propose ricorso avverso l'avviso di accertamento, con cui
l'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione dei redditi presentata per
l'anno di imposta 1992, recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili
ed in particolare, per quanto qui ancora interessa, gli accantonamenti a
riserva matematica, per la parte eccedente la quota deducibile, definita in
funzione del coefficiente d'indeducibilita' corrispondente al rapporto tra
proventi tassati e proventi esenti stabilito dal D.P.R. n. 917 del 1986,
art. 75, comma 5.
A fondamento del ricorso, la societa' contribuente sosteneva che la
deduzione degli accantonamenti a riserva matematica va riconosciuta in
misura integrale alla luce di quanto disposto dal D.P.R. n. 917 del 1986,
art. 103, da intendersi quale norma speciale rispetto alla norma di cui al
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5.
L'adita commissione tributaria accolse il ricorso, annullando
l'accertamento, ma, in esito all'appello la decisione commissione regionale.
Avverso la decisione di appello, la societa' contribuente ha proposto
ricorso per Cassazione articolato in tre motivi, illustrati anche con
memoria.
L'Amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, la societa' contribuente deducendo
violazione e falsa applicazione dell'art. 75, comma 5, e art. 103 vecchio
T.U. sulle imposte sui redditi e L. n. 742 del 1986, art. 31 - censura la
decisione impugnata per non aver ritenuto inapplicabile agli accantonamenti
e alle riserve matematiche il coefficiente di indeducibilita' corrispondente
al rapporto tra proventi tassati e proventi complessivi.
Con il secondo motivo di ricorso, la societa' contribuente - deducendo
violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, D.Lgs. n. 472 del 1997, art.
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e L. n. 212 del 2000, art. 10 - censura la decisione impugnata per non
aver ritenuto l'inapplicabilita' di ogni sanzione irrogata, attesa la piena
operativita', nel caso di specie, dell'esimente dell'obiettiva incertezza
elevata a clausola generale di non punibilita' all'interno del sistema delle
sanzioni tributarie non penali.
Con il terzo motivo di ricorso, la societa' contribuente - deducendo
violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 2 - censura la
decisione impugnata per non aver ritenuto l'inapplicabilita' della sanzione
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