Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/01/2011, n. 30
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In tema di compenso per le festività infrasettimanali, il compenso aggiuntivo, previsto dall'art. 5, terzo comma (ultima parte), della legge 27 maggio 1949, n. 260, come modificato dalla legge 31 marzo 1954, n. 90 (corrispondente all'aliquota giornaliera), spetta al lavoratore retribuito in misura fissa senza distinzione nell'ambito delle categorie previste dall'art. 2095 cod. civ. e si riferisce alle giornate di festività nazionali cadenti di domenica non lavorate e anche alle altre festività indicate dalla legge, in ragione del fatto che l'art. 3 della legge 31 marzo 1954, n. 90 prevede la suddetta estensione unicamente in favore dei lavoratori, dipendenti da privati, retribuiti in misura non fissa. Ne consegue che, per il trattamento retributivo riguardante le festività diverse da quelle nazionali, in assenza di una disciplina legale, occorre riferirsi a quella della contrattazione collettiva, la quale - per i dipendenti dell'AMA - prevede (artt. 12 e 30, quinto comma, del CCNL Federambiente del 1° ottobre 1991) una nozione (retribuzione globale), il cui significato viene nel medesimo contratto individuato nella somma della retribuzione individuale e delle indennità aventi carattere fisso e continuativo, che non comprende i ratei delle mensilità aggiuntive, gli EDR e la c.d. indennità di anzianità pregressa.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F R - Presidente -
Dott. S P - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. T S - Consigliere -
Dott. I A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20885/2007 proposto da:
AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE A.M.A. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato P M, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine dei ricorso;
- ricorrente -
contro
V F, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVORNO 42, presso lo studio dell'avvocato L P, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3683/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2006 r.g.n. 5593/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2010 dal Consigliere Dott. A I;
udito l'Avvocato P M;
udito l'Avvocato L P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P I, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3 luglio 2001, il Tribunale di Roma aveva, per quanto qui interessa, accolto le domande svolte da Valletta Franco, dipendente di quinto livello dell'Azienda Municipale Ambiente (AMA) s.p.a., dirette ad ottenere dalla propria datrice di lavoro determinati importi a titolo di differenze retributive, relativamente al periodo dal 1 agosto 1989 al 30 novembre 1995, dovute:
a) al mancato computo, nella base di calcolo del compenso per il lavoro straordinario, degli elementi componenti la c.d. retribuzione ordinaria omnicomprensiva, con la maggiorazione, equitativamente determinata, del 10%;
b) alla mancata considerazione della intera retribuzione omnicomprensiva in sede di determinazione del compenso per il lavoro prestato in giornate di festività coincidenti con la domenica. Il successivo appello, proposto dall'AMA s.p.a., è stato respinto dalla Corte d'appello di Roma con sentenza depositata il 12 luglio 2006. Avverso tale sentenza propone ora ricorso per cassazione la società, affidandolo a dieci motivi.
Resiste Franco Valletta con rituale controricorso. Ambedue le parti hanno depositato una memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Col primo motivo, la società ricorrente denuncia la falsa applicazione del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, art. 5, laddove la Corte territoriale, pur affermando che tale norma (che prevede per lo straordinario una maggiorazione del 10%) non è direttamente applicabile al settore in cui operano le parti ("servizi pubblici anche se gestiti da assuntori privati": R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, art. 1, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 1925, n. 473), tuttavia avrebbe adottato egualmente la percentuale
indicata, elevando la norma, non direttamente applicabile (e pertanto qualificabile norma speciale), a parametro di quantificazione minima sufficiente di maggiorazione del lavoro straordinario ex art. 36 Cost.. 2 e 3 - Col secondo e col terzo motivo del ricorso, l'Azienda lamenta la violazione dell'art. 2108 c.c., e dell'art. 36 Cost., laddove la sentenza ha affermato che il lavoratore ha diritto, quanto al compenso per il lavoro straordinario, al pagamento di una maggiorazione "superiore alla retribuzione omnicomprensiva del lavoro ordinario", in contrasto con quanto emergente dalla disciplina di legge, non sospetta di violazione dell'art. 36 Cost., i cui precetti di proporzionalità e sufficienza hanno riguardo all'intero complesso retributivo erogato e non ai singoli elementi dello stesso.
4 - Col quarto motivo la difesa della ricorrente censura la sentenza impugnata ancora per violazione dell'art. 2108 c.c., laddove la Corte territoriale ha individuato nella retribuzione omnicomprensiva anche la base di calcolo del compenso per il lavoro eccedente l'orario normale contrattuale di 36 ore settimanali ma non quello legale, che al tempo sarebbe stato di 48 ore settimanali.
5 - Col quinto motivo viene denunciata la nullità del procedimento per violazione dell'art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, in quanto i conteggi allegati al ricorso introduttivo sarebbero incomprensibili.
6 - Col sesto motivo, viene dedotta l'omessa esplicitazione della valutazione secondo la quale il compenso per lavoro straordinario percepito dal lavoratore sarebbe inferiore alla retribuzione erogatagli per il lavoro ordinario, ricomprendendo in quest'ultima nozione emolumenti in realtà esclusi dalla nozione legale di retribuzione del lavoro ordinario, come l'indennità di anzianità pregressa e gli EDR, a maggior ragione esclusi dalla base di calcolo del compenso per il lavoro straordinario.
7 - Col settimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 4 del C.C.N.L. 1 ottobre 1991 e 31 ottobre 1995 Federambiente e dell'art. 1419 c.c.. Deduce che il contratto collettivo non prevede che concorrano alla base di calcolo del compenso per il lavoro straordinario la quote di tredicesima e quattordicesima mensilità, istituti squisitamente contrattuali.
Ricorda che l'art. 4 del C.C.N.L. all'epoca applicabili contiene una clausola di inscindibilità del trattamento complessivo, per cui ove si dovesse ritenere nulla la norma che computa il compenso per il lavoro straordinario nei termini indicati in sentenza, ne conseguirebbe anche la nullità della clausola relativa alle mensilità aggiuntive e quindi all'obbligo di erogarle.
8 - Con l'ottavo motivo viene denunciata la violazione della L. 27 maggio 1949, n. 260, art. 5, come modificato dalla L. 31 marzo 1954, n. 90, art. 1, anche alla luce dell'art. 3, di quest'ultima legge,
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