Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2021, n. 43638

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2021, n. 43638
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43638
Data del deposito : 26 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MENCIOTTI DARIO nato a LEGNANO il 04/09/1962 avverso la sentenza del 22/12/2015 della CORTE APPLLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M M M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PDICINI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPLLO di BRESCIA, con sentenza del 22/12/2015, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di B in data 6/11/2014, nei confronti di MENCIOTTI DARIO in relazione a varie ipotesi di reato di cui all'art. 640 cod. pen.

1. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge con riferimento all'ordinanza dibattimentale dell'8/5/2014 con la quale è stato acquisito il verbale di denuncia del teste Baffi in quanto ritenuto irreperibile e conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni in questo contenute.

1.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico.

1.3. Vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, sia in ordine al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 che delle circostanze attenuanti generiche e in merito alla quantificazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge quanto alla disposta acquisizione ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. del verbale contente la denuncia sporta dal teste Baffi, risultato irreperibile. Violazione questa che determinerebbe l'inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nel verbale. La doglianza formulata in termini aspecifici è comunque manifestamente infondata.

1.1. Come anche di recente ribadito, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per carenza della necessaria specificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452). Nel caso di specie, a fronte della dedotta inutilizzabilità della prova acquisita, il ricorrente non si è confrontato in concreto con il ragionamento del giudice di merito omettendo così di adempiere all'onere di evidenziare se e in che modo l'eliminazione della prova ritenuta inutilizzabile determini o meno una disarticolazione degli argomenti posti a fondamento della decisione e la conseguente manifesta illogicità della conclusione. Verifica questa che, d'altro canto, avrebbe avuto esito negativo in quanto la motivazione del provvedimento impugnato, pure eliminando il contenuto del verbale, con il riferimento alle dichiarazioni del teste Bonaldi e a quanto sottoposto a sequestro, appare comunque adeguata e coerente con la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito in ordine alla responsabilità dell'imputato.
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