Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2023, n. 02845
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M G, nato in Albania il 13/5/1994 avverso l'ordinanza emessa il 28/6/2022 dal Tribunale di Roma;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere P D G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V S, che ha chiesto l'annullamento limitatamente alle esigenze cautelari e il rigetto nel resto;
udito l'avvocato A C che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Roma confermava l'ordinanza con la quale era stata disposta la custodia cautelare in carcere net confronti di G M, indagato per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al quale, nello specifico, si contestava di aver, in più occasioni, venduto stupefacente a F L che, successivamente, provvedeva alla vendita ai fruitori finali.
2. Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 268 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, rappresentando di non aver avuto accesso alle intercettazioni audio-video poste a fondamento dell'ordinanza cautelare. Pur avendo presentando richiesta di accesso a tali dati, la Procura della Repubblica non avrebbe mai autorizzato l'ascolto dei dati, nonostante nell'istanza si fosse specificato che la richiesta era funzionale alla formulazione dei motivi di riesame. Il Tribunale aveva erroneamente rigettato l'eccezione di nullità ritenendo l'inidoneità della modalità di deposito dell'istanza di accesso mediante il portale di deposito degli atti penali, inoltre, mancherebbe la prova dell'avvenuto deposito, della tempestività della richiesta e del diniego dell'accesso. Il ricorrente ha evidenziato la tempestività della richiesta, presentata il giorno successivo al deposito del riesame, il legittimo utilizzo del portale di deposito degli atti penali, ritenendo anche che,
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere P D G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V S, che ha chiesto l'annullamento limitatamente alle esigenze cautelari e il rigetto nel resto;
udito l'avvocato A C che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Roma confermava l'ordinanza con la quale era stata disposta la custodia cautelare in carcere net confronti di G M, indagato per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al quale, nello specifico, si contestava di aver, in più occasioni, venduto stupefacente a F L che, successivamente, provvedeva alla vendita ai fruitori finali.
2. Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 268 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, rappresentando di non aver avuto accesso alle intercettazioni audio-video poste a fondamento dell'ordinanza cautelare. Pur avendo presentando richiesta di accesso a tali dati, la Procura della Repubblica non avrebbe mai autorizzato l'ascolto dei dati, nonostante nell'istanza si fosse specificato che la richiesta era funzionale alla formulazione dei motivi di riesame. Il Tribunale aveva erroneamente rigettato l'eccezione di nullità ritenendo l'inidoneità della modalità di deposito dell'istanza di accesso mediante il portale di deposito degli atti penali, inoltre, mancherebbe la prova dell'avvenuto deposito, della tempestività della richiesta e del diniego dell'accesso. Il ricorrente ha evidenziato la tempestività della richiesta, presentata il giorno successivo al deposito del riesame, il legittimo utilizzo del portale di deposito degli atti penali, ritenendo anche che,
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