Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/03/2022, n. 09697

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/03/2022, n. 09697
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09697
Data del deposito : 22 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: K K nato il 07/02/1989 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere D C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M D N che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Brescia il 23 giugno 2020, in parziale riforma della sentenza, impugnata dal P.G. e dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Mantova 1'8 ottobre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto K K responsabile di più violazioni del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, tra il 2017 ed il 2019, e, in conseguenza, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, operato l'aumento per la continuazione e con la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena stimata di giustizia (due anni e sei mesi di reclusione e 6.800,00 euro di multa), invece, escluse le attenuanti generiche, ha rideterminato, aumentandola, la pena (due anni e dieci mesi di reclusione e 7.667,00 euro di multa) ed ha ordinato l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato a pena espiata;
con conferma quanto al resto.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi con i quali denuncia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione.

2.1. Con il primo motivo/ censura la ritenuta violazione degli artt. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 192 cod. proc. pen., in ragione della insussistenza del reato contestato e della violazione dei principi sulla valutazione della prova e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La breve motivazione della sentenza impugnata si limiterebbe a confermare quella del Tribunale trascurando però i motivi di appello e, in particolare, ad avviso del ricorrente, la emersa mancanza di prove e la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, con riferimento al mancato rinvenimento della sostanza e del provento dello spaccio.

2.1.1. In particolare, l'imputato, nonostante un mese mezzo di osservazione e di pedinamento da parte della polizia giudiziaria, non è mai stato visto cedere stupefacente, non sono stati trovati droga o strumenti idonei alla preparazione o al confezionamento o denaro nella sua abitazione o in luoghi nella sua disponibilità, sicché non si sarebbe raggiunta la prova della sua responsabilità.

2.1.2. Inoltre, le persone sentite a sommarie informazioni, pur inattendibili, sarebbero state giudicate credibili senza la necessaria valutazione critica e, anzi, «per un incomprensibile motivo [...] si ritengono attendibili tutti coloro che accusano l'odierno imputato, mentre tutti coloro che riferiscono di avere semplicemente un legame di conoscenza e di non avere ricevuto sostanza stupefacente dal Kabraoui per. ciò solo non vengono ritenuti attendibili e le loro testimonianze vengono escluse [...] Nonostante la moltitudine di persone sentite e ancorchè [...] alcuni di loro escludano di avere ricevuto sostanze stupefacenti dal medesimo, comunque viene affermata la penale responsabilità e addirittura la pena viene aggravata ed escluse le attenuanti generiche» (così alla p. 5 del ricorso). Si sono prese in considerazione, ad avviso del ricorrente, solo le fonti di prova a carico, mentre sono stati trascurati i contributi di Alessio Castello, di Ana Paula Dos Santos Ferreira Muller Souza, di Marco Massaro, di Federico Paloschi, di Giampaolo Scioscia e di Thomas Grazzi, che escludono la responsabilità penale dell'imputato, sicchè vi sarebbe carenza di motivazione e travisamento dei fatti.

2.1.3. Infine, sarebbe stato violato il principio dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che impone la verifica giudiziale circa la presenza di indizi plurimi, gravi, precisi e concordanti, mentre nel caso di specie «a fronte delle dichiarazioni degli ipotetici acquirenti idonee a suffragare la convinzione della sussistenza della penale responsabilità del prevenuto, vi sono tutta una serie di elementi diametralmente opposti, quali le risultanze negative delle perquisizioni, l'esito dell'attività di osservazione e controllo, il mancato rinvenimento di sostanza stupefacente, il mancato rinvenimento di strumenti idonei alla sua preparazione e confezionamento, le informazioni fornite da altri testi, nonché tutti gli altri elementi sopra compiutamente elencati, che militano a favore di una visione innocentista» (così alla p. 8 del ricorso).

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 62- bis e 133 cod. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla esclusione da parte 'della Corte di appello delle attenuanti generiche, che erano state riconosciute dal Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento del ricorso del P.G., convertito in appello. Richiamata la funzione dell'istituto delle attenuanti generiche, si censurano le ragioni in base alle quali la Corte di merito ne ha escluso l'applicazione, con riferimento all'aspetto di essersi l'imputato avvalso del diritto al silenzio, che - si sottolinea - è esercizio del diritto di difesa, di rango costituzionale, richiamando al riguardo sentenze di legittimità. Si sarebbe inoltre trascurato che l'imputato ha sempre ottemperato agli obblighi (prima, arresti domiciliari;
poi, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) imposti dal Giudice e che è incensurato.

2.3. Mediante l'ulteriore motivo il ricorrente si duole della errata applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 81, 132 e 133 cod. pen. e, nel contempo, di mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla pena applicata, che sarebbe eccessivamente severa sia come pena-base (tre anni di reclusione in una forbice edittale tra sei mesi a quattro anni) sia quanto al profilo degli aumenti in continuazione (tre mesi di reclusione ed 800,00 euro di multa ciascuno), peraltro in difetto di motivazione che dia conto nel concreto del quia.

2.4. Infine, con l'ultimo motivo denunzia promiscuamente violazione dell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990 e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla espulsione dello straniero. La motivazione che si rinviene al riguardo alle pp.

6-7 della decisione impugnata viene sottoposta a censura, sottolineandosi che non risulta provato che l'imputato gestisse una fiorente attività di spaccio, tanto che in un mese e mezzo di pedinamenti la p.g. non ha no1:ato nulla, che lo stesso è stato condannato in difetto di prove,
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