Cass. civ., sez. III, ordinanza 05/10/2022, n. 28928

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 05/10/2022, n. 28928
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28928
Data del deposito : 5 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 35864/2019 proposto da: T R A, elettivamente domiciliato in Roma, Via Tibullo n. 10, presso lo studio dell'avvocato F C, che lo rappresenta e difende -ricorrente -

contro

Meridiana Fly Spa 05763070017 ( ora Air Italy s.p.a. ) - intimata - avverso la sentenza n. 211/2019 del TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA, depositata il 17/4/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/3/2022 t9 t1. dal Cons.

LUIGI ALESSANDRO SCARANOSVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17/4/2019 il Tribunale di Tempio Pausania ha respinto il gravame interposto dal sig. R A T in relazione alla pronunzia G. di P. Olbia 24/4/2015, di rigetto della domanda proposta nei confronti della società Meridiana Fly s.p.a. ( ora Air Italy s.p.a. ) di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza della «cancellazione del volo Roma/Olbia del 4 giugno 2014». Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello il T propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi. L'intimata non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° motivo il ricorrente denunzia «violazione o falsa applicazione» dell'art. 19 Convenzione di Montreal, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che il giudice dell'appello non abbia considerato che «la Convenzione di Montreal, norma cardine ed inderogabile che disciplina la fattispecie del "risarcimento del danno da ritardo aereo", all'art. 19 prevede un esclusivo onere probatorio in capo al vettore aereo operante il volo, stabilendo ... che in caso di ritardo o cancellazione il vettore è sempre responsabile per il danno ( c.d. principio della responsabilità presunta ) ... a meno che non provi che "egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili». Lamenta che nel caso il giudice dell'appello abbia escluso la responsabilità del vettore pur in «assenza di una "prova ufficiale" sia relativamente ad un evento qualificabile come sciopero, sia alla connessione con il volo cancellato in data volo IG 116 del 4 gennaio 2014», dagli atti di causa» non essendo «d'altro canto ... stato possibile desumere la fascia oraria di tale agitazione, né se l'operatività dei voli sia stata realmente limitata a causa delle contestazioni del personale della Ground Care s.r.l. di Fiumicino». Con il 2° motivo denunzia «violazione o falsa applicazione» dell'art.953 cod. nav., e del d.lgs. n. 21850 del 2017, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che il giudice dell'appello non abbia considerato che «sussiste una vera e propria responsabilità oggettiva del
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