Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2020, n. 35527

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2020, n. 35527
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35527
Data del deposito : 11 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso straordinario proposto da: 1)NA NO, nata a [...] il [...];
Avverso la sentenza emessa il 04/07/2019 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Sentito, nell'interesse del ricorrente, l'avv. Gianluigi Abbruzzese, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentito nell'interesse della parte civile Fallimento Deiulemar Compagnia di Navigazione s.p.a., l'avv. Francesco Franceschi;
N

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di impugnazione depositato dall'avv. Vincenzo Maria Siniscalchi e dall'avv. Gennaro Imbò, l'imputata NA NO presentava ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa il 04/07/2019 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, che annullava con rinvio alla Corte di appello di Roma la decisione impugnata, pronunciata dalla stessa Corte territoriale 1'08/11/2017, limitatamente alla determinazione del trattamento sa nzionatorio. Con la decisione di secondo grado, in particolare, la Corte di Appello di Roma riformava la sentenza emessa dal Tribunale di Roma 1'11/07/2014, con cui, per quanto di interesse, si dichiarava non doversi procedere nei confronti della ricorrente, per intervenuta prescrizione, per il reato di cui al capo B, rideterminando il trattamento sanzionatorio per le residue imputazioni, concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante, in cinque anni e quattro mesi di reclusione. Con il ricorso in esame la difesa di NA NO censurava la sentenza impugnata per la mancata pronuncia della declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A, così come contestato ex artt. 11 e 130 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, per il quale la Corte di appello di Roma aveva applicato all'imputata, a titolo di continuazione, la pena di quattro mesi di reclusione. Non si era, pertanto, tenuto conto del fatto che, relativamente alla contravvenzione di cui al capo A, si era formato il giudicato, con la conseguenza che, essendosi maturata la prescrizione di tale fattispecie prima della decisione pronunciata, la Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, avrebbe dovuto emettere una declaratoria di estinzione dell'ipotesi di reato oggetto di vaglio giurisdizionale. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da NA NO, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., è inammissibile.

2. In via preliminare, allo scopo di inquadrare le censure proposte nell'interesse di NA NO, avverso la sentenza emessa il 10/10/2019 2 k dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., si rendono indispensabili alcune precisazioni. Deve anzitutto premettersi che ratio e lettera dell'art. 625-bis cod. proc. pen., così come introdotto dall'art. 6, comma 6, legge 19 aprile 2001, n. 128, hanno contribuito alla formazione di canoni interpretativi divenuti principi consolidati, anche per via della speculare elaborazione già formatasi sull'art. 395, comma 5, cod. proc. civ. (Sez. U, n. 1603 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01). Con particolare riferimento alle questioni sollevate nel ricorso straordinario proposto nell'interesse di NA NO, occorre ricordare che il principio dell'intangibilità dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione, pur avendo perso il carattere di assolutezza per effetto dell'art. 625-bis cod. proc. pen. nella materia penale e di quello, analogo, della revocazione per la materia civile, resta il cardine del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato;
l'accertamento definitivo costituisce, del resto, lo «scopo stesso dell'attività giurisdizionale [...]» e realizza l'interesse fondamentale di ogni sistema processuale «alla certezza delle situazioni giuridiche [...]» (Corte cost., sent. n. 294 del 1995). Le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario non possono perciò trovare applicazione oltre i casi espressamente considerati, in forza del divieto sancito dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, perché costituiscono una deroga all'intangibilità del giudicato.

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