Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2023, n. 24184
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIASCO NICOLA nato a BRINDISI il 22/05/1980 avverso l'ordinanza del 02/04/2022 del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere D D;lette/pentiteje conclusioni del PG czke. (4.t.e C L.,‘:e_5Cc ise )(A:1 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il difensore di B N propone ricorso avverso il provvedimento con cui, in data 02/04/2022, il Tribunale di Brindisi ha dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di ammissione del B al patrocinio a spese dello Stato, nell'ambito del proc. pen. n. 58/2020. 2. Con un unico motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al disposto degli artt. 15 d. Igs. 150 /2011, 702-bis cod. proc. civ., 99 e 170 d.P.R. 115/2002, laddove ha ritenuto intempestiva l'opposizione per essere il termine previsto per la proposizione dell'opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 di giorni venti e non di giorni trenta. Nella prospettazione difensiva, la disciplina di riferimento è rinvenibile nell'art. 15 d. Igs. 150/2011 che rinvia all'art. 702-bis e segg. cod. proc. civ., ovverosia al procedimento sommario di cognizione introdotto dalla Legge 69/2009, conseguendone che il termine per la proposizione dell'opposizione al decreto di inammissibilità sia quello di giorni trenta, come stabilito dall'art. 15 d. Igs. 150/2011, richiamato dal nuovo testo dell'art. 170 d.P.R. 115/2002. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiede che il ricorso sia rigettato.
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