Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/08/2018, n. 38629

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/08/2018, n. 38629
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38629
Data del deposito : 14 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M S, nato il 17/06/1976 a Africo avverso l'ordinanza del 08/01/2018 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P L, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, avv. A C, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione specializzata per il riesame, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., ha confermato l'ordinanza del 16 ottobre 2017, con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha applicato nei confronti di S M la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla sua partecipazione all'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta operante nel territorio di Reggio Calabria sub capo 1), per avere ricoperto - unitamente a C M e P M, G P e S M - un ruolo apicale nel sodalizio criminoso, concorrendo a formare il vertice decisionale per la spartizione dei subappalti, delle forniture di mezzi e materiali e ad assicurare un'equa ripartizione alle varie famiglie di 'ndrangheta.

1.1. In via preliminare, il Tribunale ha evidenziato come, con la sentenza irrevocabile resa nel procedimento c.d. Crimine, sia stata ormai accertata l'esistenza della "mafia storica" denominata 'ndrangheta, quale struttura unitaria facente capo all'organismo di vertice denominato Provincia o Crimine, suddivisa in tre mandamenti composti dalle c.d. locali, cioè cellule composte da almeno cinquanta affiliati operanti su base territoriale con il compito di controllare capillarmente il territorio di competenza. Il Collegio ha, quindi, rilevato: a) come i fatti contestati al M si collochino nella fase temporale successiva alla cosiddetta faida di Motticella (che vedeva contrapposti due gruppi antagonisti del Mollica - M e Scriva - P - Speranza) e del tentativo di S M di riaprire un "locale" autonomo a Motticella;
b) come, nel comune di Brancaleone, si fosse registrata la convergenza d'interessi di due gruppi, quello dei c.d. "paesani" e quello dei c.d. "forestieri", tra cui appunto figuravano i M detti i "larè";
c) come, infatti, a seguito della "pace", i M si accordassero con i P detti i "bruciati" per la gestione degli appalti pubblici con altre cosche di Africo;
d) come, dalle intercettazioni (in particolare da quelle dei colloqui intercorsi fra Filippo Palarnara e G M intercettati in ambientale a bordo dell'auto del primo e dalle intercettazioni telefoniche), emergesse una situazione di conflitto d'interessi fra le consorterie rispetto alla spartizione degli appalti per i "lavori delle coste" fra il gruppo facente capo a S M, i M detti i "Iarè" ed i P detti i "bruciati" per tramite di M E F, rispetto alla quale P ipotizzava che Mollica e le cosche di Africo pervenissero ad un accordo in base al quale il primo si sarebbe dovuto ritirare nella sua zona di competenza, cioè Bruzzano Zeffiro, abbandonando l'appalto sulle coste e mantenendo il controllo dei lavori del complesso turistico ".1ewel of the sea" .

1.2. Tanto premesso in linea generale, il Tribunale del riesame ha dato conto degli elementi indiziari in ordine all'incolpazione elevata nei confronti del M di partecipazione all'associazione 'ndranghetista con ruolo apicale, costituiti, da un lato, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia M M (che lo ha collocato in seno alla consorteria con il ruolo di "santista");
dall'altro lato, dal contenuto dei colloqui intercorsi fra F P e G M (intercettati in ambientale a bordo dell'auto del primo) e delle conversazioni oggetto d'intercettazione telefonica. Sulla base di tali emergenze, i Giudici della impugnazione cautelare hanno ritenuto dimostrato - sia pure ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. - il diretto coinvolgimento dell'indagato nell'operatività dell'organizzazione criminale, segnatamente nell'imposizione del proprio operato nell'esecuzione di alcune opere edili (riqualificazione dell'arenile di Brancaleone, Palazzetto dello Sport e consolidamento dell'area cimiteriale) nonché nel c.d. blocco dei lavori di manutenzione della strada provinciale subito da F P e da G M ad opera del gruppo bruzzanese degli "Zappioli" su input di S M, affinché il controllo dei lavori fosse affidato a quest'ultimo.
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