Cass. civ., sez. III, ordinanza 04/07/2019, n. 17902

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In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 04/07/2019, n. 17902
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17902
Data del deposito : 4 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

o o t n v i e t a m r a g s e r t e n v i l o a t u o t b i a r g t i 17902-2019 l n b o ORIGINALE c b o l e e d t n e e r r o r i o r c CASSAZIONELA CORTE SUPREMA DI e i t l R u TERZA SEZIONE CIVILE REVOCATORIA ORDINARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 27056/2016 Dott. ULIANA ARMANO Presidente - Cron. 17902 Dott. DANILO SESTINI Consigliere ☺.!. Rep. Dott. FRANCESCA FIECCONI Consigliere Ud. 09/01/2019 Dott. ANTONIETTA SCRIMA Consigliere CC Dott. GABRIELE POSITANO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27056-2016 proposto da: CA CI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 86, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MELUCCO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CA NL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONE IX 16, presso lo studio dell'avvocato 2019 NL CA, difensore di sé medesimo;
35 BANCA POPOLARE DI SPOLETO in persona del procuratore speciale Dott. DUILIO SEGOLON I, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo 456 studio dell'avvocato MASSIMO LUCONI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
controricorrenti avversO la sentenza n. 4407/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di Dottt th consiglio del 09/01/2019 dal Consigliere GABRIELE POSITANO;
2 Rilevato che: con atto di citazione dell'8 marzo 2011, la Banca Popolare di Spoleto conveniva davanti al Tribunale di Roma, AN e NL CA per sentir pronunziare, ai sensi dell'articolo 2901 c.c, l'inefficacia, sia dell'atto di donazione del 25 gennaio 2010 intercorso tra AN CA, quale donante e NL CA, quale donatario, per un immobile sito in Roma, sia per dell'atto del 25 febbraio 2010 con il quale AN CA, con il consenso del coniuge, aveva destinato in fondo patrimoniale un immobile sito in Bracciano. L'istituto di credito poneva a sostegno della domanda la copia di un contratto di fideiussione del 17 novembre 2006 e le relative firme a nome AN CA, con il quale quest'ultimo avrebbe garantito la posizione della società DELI s.r.l., che si era resa morosa nel rimborso delle rate di un finanziamento concesso dall'istituto di credito istante;
nella contumacia di NL CA, si costituiva AN CA disconoscendo la propria sottoscrizione in calce alla fideiussione e, in via riconvenzionale, chiedeva la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia e il risarcimento del danno subito;
all'esito del deposito dell'originale della fideiussione, decorsi i termini previsti dal sesto comma dell'articolo 183 c.p.c., AN CA disconosceva l'autenticità della sottoscrizione e contestava la data di effettuazione dell'apposizione del bollo postale. Disposta consulenza preordinata alla verificazione dell'autenticità della sottoscrizione ed espletata prova testimoniale sulla medesima questione, il Tribunale, con sentenza del 27 maggio 2015, dichiarava inefficaci nei confronti dell'istituto di credito l'atto di donazione e quello di costituzione di fondo patrimoniale, rigettava la domanda riconvenzionale, condannando i convenuti al pagamento delle spese di lite e di CTU;
impugnava tale decisione AN CA, proponendo querela di falso al fine di rendere inutilizzabile la fideiussione comprovante il credito della Banca e contestava, nel merito, la configurabilità dei presupposti dell'azione revocatoria. Si costituiva l'Istituto di credito insistendo per l'inammissibilità Gow della querela di falso e, comunque, per il rigetto dell'appello. Si costituiva, altresì, NL CA aderendo alle conclusioni dell'appellante;
dichiarata inammissibile la querela di falso, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza, ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., dell'8 luglio 2016 rigettava l'impugnazione provvedendo sulle spese, con condanna dell'appellante anche ai sensi dell'articolo 96 terzo comma c.p.c.;
avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione AN CA, affidandosi a dieci motivi. Deposita controricorso adesivo NL CA e resiste con controricorso la Banca Popolare di Spoleto S.p.A. AN e NL CA depositano memorie ex art. 380 bis c.p.c.

Considerato che:

con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione degli articoli 221 e 335 c.p.c, in relazione all'articolo 360, n. 4 c.p.c. rilevando che la querela di falso proposta con l'atto di appello, erroneamente era stata disattesa con l'ordinanza del 6 maggio 2016. La Corte territoriale nel rilevare che "l'appellante ha contestato genericamente integralmente la verità del contenuto del documento senza specificare che solo alcune parti dello stesso dovevano essere considerate non vere" non avrebbe colto la natura dell'atto, che necessariamente doveva riferirsi all'abusivo riempimento delle parti non previste a stampa, e la contestazione sulla verità del documento avrebbe dovuto essere correttamente intesa come riferita alla complessiva genuinità dello stesso. Sotto altro profilo, non sarebbe comprensibile la censura della Corte d'Appello, secondo cui l'appellante avrebbe dovuto precisare se la contestazione era riferita all'ipotesi di abusivo riempimento di foglio parzialmente in bianco e, soprattutto, se si intendeva censurare l'illegittima iniziativa della banca, absque pactis o contra pacta. Tali rilievi sarebbero inconferenti, perché si trattava di un atto totalmente estraneo "a qualsivoglia dinamica intercorsa tra le parti" e quindi sostanzialmente si censurava l'utilizzo absque pactis. Questa sarebbe l'unica possibile lettura degli atti difensivi. Sotto altro aspetto, la decisione sarebbe illegittima, nella parte in cui richiama l'ordinanza declaratoria di inammissibilità della querela di falso la quale, al contrario, non avrebbe dovuto essere menzionata esaurendo la propria funzione quale provvedimento autonomo. Infine, l'appellante aveva enunciato tutti gli elementi probatori posti a sostegno della querela di falso incidentale;
il motivo è inammissibile perché dedotto in violazione dell'articolo 366, n. 6 c.p.c. Come emerge chiaramente anche dal contenuto delle censure, la Corte territoriale, rilevando che il contratto di fideiussione era formato da un prestampato che presentava alcune parti in bianco, ha ritenuto inammissibile la querela, perché l'appellante si era limitato a contestare genericamente e integralmente la verità del contenuto del documento, senza specificare che solo alcune parti dello stesso dovevano essere considerate non vere, in quanto le altre erano già predisposte in via unilaterale, mediante un modulo da utilizzare per tutta la clientela dell'istituto di credito. In particolare i rilievi riguardavano due profili centrali e cioè la mancata individuazione dell'ipotesi di abusivo riempimento di foglio firmato parzialmente in bianco e, soprattutto, la deduzione di una illegittima iniziativa della banca, da qualificare come riempimento absque pactis o contra pacta. Rispetto a tale prospettazione il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere, allegare o comunque individuare all'interno del fascicolo di legittimità, il contenuto del corrispondente motivo di appello, dal quale evincere con chiarezza che la censura riguardava in maniera specifica l'abusivo riempimento, con prospettazione dell'illiceità della condotta della banca che, in assenza di autorizzazione avrebbe, absque pactis, riempito abusivamente le parti in bianco, specificamente individuate nell'atto di appello. Nulla di tutto ciò emerge dal contenuto del motivo, che si limita a generiche deduzioni secondo cui il senso dell'impugnazione risulterebbe chiaro e sarebbe stato ulteriormente precisato, ma solo in sede di discussione orale, non trascritta, in occasione della discussione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. La seconda censura relativa al rinvio operato dalla Corte territoriale al contenuto della ordinanza, con la quale è stata dichiarata inammissibile la querela di falso, appare oscura, ed in ogni caso la parte non ha interesse a sollevarla, poiché la censura riguarda proprio il contenuto dell'ordinanza del 6 maggio 2016;
Gm con il secondo motivo si deduce l'omessa motivazione su un punto decisivo, sotto il profilo della motivazione apparente, perplessa o incomprensibile ovvero per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ai sensi dell'articolo 360, n. 5 c.p.c. In particolare, la Corte territoriale avrebbe dichiarato l'autenticità della firma sulla base di alcuni elementi istruttori (la perizia grafologica avrebbe perentoriamente affermato la veridicità della sottoscrizione, non vi sarebbero profili di contraddittorietà nelle deposizioni non potendosi confrontare quelle rese in sede penale, l'operazione economica sarebbe in linea con la prassi di richiedere il rilascio di fideiussioni personali ai soci o agli amministratori, e la differente data apposta sul timbro postale, rispetto a quella di sottoscrizione della fideiussione, si spiegherebbe con la necessità di ottenere la data certa attraverso il meccanismo

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