Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2023, n. 03254

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2023, n. 03254
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03254
Data del deposito : 25 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SUN XIAOLI nato il 20/09/1975 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
lette le conclusioni del PG

RAFFAELE GARGIULO

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore : Il difensore Avv. G M chiede di emettere sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'odierna imputata per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 14 aprile 2022 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna inflitta a S X dal Tribunale di Crotone il 20 gennaio 2020 per i delitti ex art. 56-515 (capo a) e 517 cod. pen. (capo b), in Crotone il 30 agosto 2014. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo, con unico motivo, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche. La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare estinti i reati per prescrizione ed avrebbe erroneamente applicato il periodo di sospensione della prescrizione per il covid, in violazione dell'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche nell'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5292 del 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Dallo stesso ricorso risulta che la sentenza di primo grado è stata emessa il 20 gennaio 2020;
il termine per il deposito della sentenza è stato fissato dal giudice in 90 giorni e scadeva pertanto lunedì 20 aprile 2020 (il termine sarebbe scaduto domenica 19 aprile).

1.2. Ne consegue che il termine per il deposito della motivazione della sentenza, che sarebbe scaduto il 20 aprile 2020, è stato sospeso dall'art. 83, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tale norma, in vigore dal 17 marzo 2020, nella sua formulazione originaria, prevedeva che «2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti
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