Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/03/2022, n. 07073

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/03/2022, n. 07073
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07073
Data del deposito : 3 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n. 22588-2021 proposto da: B G, rappr. e dif. dall’avv. R F raffaelefuiano@pec.avvocati.prato.it, elett. dom. in Roma, presso MBE774 avv. F M, via Nomentana n. 681/D-001, come da procura in calce all’atto

- ricorrente -

contro

F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C A S S A N O M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 7 9 2 7 0 2 e 0 8 6 d 7 7 4 8 f 4 6 6 e 2 5 4 1 a a 0 5 e 4 F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 22588/2021 Numero sezionale 83/2022 Numero di raccolta generale 7073/2022 CONSIGLIO DELL’

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Data pubblicazione 03/03/2022 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

- intimati -

per la cassazione, previa sospensione, della sentenza del Consiglio Nazionale Forense 17.7.2021, RD n.166/21, in RG 260/18;
vista la memoria del ricorrente;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona dell’Avvocato Generale dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella udienza del 22 febbraio 2022 dal consigliere relatore dott. Massimo Ferro.

FATTI DI CAUSA

1. Gianluca B impugna la sentenza del Consiglio Nazionale Forense 17.7.2021, RD n.166/21, in RG 260/18 che ha rigettato il suo ricorso avverso la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina di Torino del 6.2.2018 che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo degli avvocati. La sentenza impugnata ha premesso che: a) il giudizio disciplinare a carico del ricorrente, promosso avanti al Consiglio distrettuale di disciplina di Torino [CDD] su richiesta di più soggetti con cui l’avvocato B aveva avuto rapporti professionali, procedeva per 19 capi d’incolpazione (di cui 6 sopravvissuti in termini di affermata responsabilità disciplinare), a seguito di 11 ricorsi riuniti;
b) al contempo il medesimo professionista era sottoposto a procedimento penale per più ipotesi di reato, in concorso ed in continuità e anche per tentativo, ai sensi degli artt.640 n.2 c.p., 380 c.p. (secondo 28 capi d’imputazione e a seguito di denunce subite da terzi);
c) il procedimento penale veniva definito con condanna in primo grado (ad anni 3, mesi 4 e giorni 20 e multa) da parte del Tribunale di Torino per capi d’imputazione corrispondenti ad altrettanti capi d’incolpazione, nonché pronuncia interdittiva della professione per anni 2, mesi 11 e giorni 20 e dai pubblici uffici per anni ricorso n.22588/2021 - sez. S.U. Ud. 22.2.2022 pagina 2 di 10 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C A S S A N O M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 7 9 2 7 0 2 e 0 8 6 d 7 7 4 8 f 4 6 6 e 2 5 4 1 a a 0 5 e 4 F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 22588/2021 Numero sezionale 83/2022 Numero di raccolta generale 7073/2022 5, con revoca della sospensione condizionale della pena già concessaData pubblicazione 03/03/2022 ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per altra vicenda;
d) la responsabilità disciplinare veniva dunque dal CDD affermata i) (quanto al fasc. n. 1145/2015) per avere il ricorrente ritirato dalla cancelleria 24 cambiali di facciali 2.350 € senza consegnarle alla parte assistita e formato ‘una dichiarazione apertura licitazione privata’ spendendo abusivamente nel documento (e firmandosi con) il nome di un soggetto, per l’incarico di vendita di veicoli in un fallimento;
ii) (quanto ai fasc. nn. 1231/2015 e 1342/2015) per aver riferito ad un proprio assistito circostanze non corrispondenti all’andamento e all’esito del relativo giudizio civile, inducendo il cliente a rivolgersi direttamente al giudice per conoscere la sorte di un preteso mancato bonifico a suo favore, mentre la domanda giudiziale era stata respinta per improcedibilità;
iii) (quanto al fasc. n. 1282/2015) per avere il ricorrente incamerato somme, prospettando un redditizio investimento finanziario con restituzione maggiorata di interessi invece mai avvenuta e così formando documentazione bancaria non veritiera;
iv) (quanto al fasc. 1294/2015) per avere conseguito ulteriori somme per investimenti in mercati finanziari con promessa di restituzione redditizia delle stesse senza restituzione di nulla, precostituendo nei committenti (persone fisiche) una situazione di fiducia nelle operazioni e così indicando un terzo che avrebbe provveduto al ritiro dei depositi investiti, senza esito;
v) (quanto al fasc. n. 1310/2015) per avere l’avvocato B accettato l’incarico di consulenza fiscale di una società, facendosi consegnare somme destinate a pagamenti dei relativi debiti, invece non eseguendo il mandato ed appropriandosi delle somme, informando i clienti di una definizione anche del giudizio penale ad essi proprio in realtà non veritiera.

2. Secondo la ricostruzione del CNF, il CDD torinese aveva giustificato la radiazione riconoscendo la veridicità degli addebiti in quanto: (i) la mancata restituzione delle cambiali risultava dalla deposizione del cliente, così com’era falsa la scrittura, mai emessa, della licitazione privata;
(ii) non aveva trovato convincente smentita - ed appariva anzi inverosimile la versione contraria esposta dall’avvocato - la circostanza delle false informazioni trasmesse al cliente circa l’esito della controversia con invito a ricorso n.22588/2021 - sez. S.U. Ud. 22.2.2022 pagina 3 di 10 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C A S S A N O M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 7 9 2 7 0 2 e 0 8 6 d 7 7 4 8 f 4 6 6 e 2 5 4 1 a a 0 5 e 4 F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 22588/2021 Numero sezionale 83/2022 Numero di raccolta generale 7073/2022 rivolgersi direttamente al giudice per conoscere la sorte di un Data pubblicazione 03/03/2022risarcimento invero mai disposto dalla controparte, invece vincitrice in giudizio;
(iii) e (iv) l’avvocato B di fatto aveva ammesso di aver operato come un broker, raccogliendo disponibilità liquide da clienti e promettendo investimenti, anche con ricorso a società inesistenti e non restituendo nulla;
(v) l’avvocato B aveva assunto l’incarico di sistemare pendenze fiscali, in costanza di procedimento penale pendente a carico del cliente, in realtà non occupandosene e trattenendo le somme incamerate fiduciariamente allo scopo. La conseguente affermazione di responsabilità era motivata sulla scorta delle denunce e delle dichiarazioni rese dagli stessi clienti, delle stesse parziali ammissioni in giudizio dell’incolpato, della documentazione non genuina prodotta dal medesimo, della scarsa collaborazione istruttoria, della reiterazione degli illeciti. L’irrogazione della sanzione della radiazione trovava il suo fondamento nella gravità dei fatti e nella pluralità delle condotte accertate.

3. Il CNF, sui motivi di ricorso, ha ritenuto: a) infondata la eccezione di nullità del procedimento per difetto di audizione nel proc. disc. n. 1310/2015 [sub iv] non avendo il ricorrente specificato le circostanze di dedotto rifiuto del CDD a fronte di eventuale richiesta, posto che tutti i procedimenti disciplinari risultavano essere stati riuniti in trattazione, le udienze con le deposizioni dei clienti autori degli esposti ben potevano essere partecipate dall’avvocato, dichiaratosi assente e all’estero per non documentate attività formative ed infine era agli atti la possibilità di difesa finale concretamente assicurata all’incolpato;
b) le restanti censure, vertenti sul merito e la selezione probatoria del materiale istruttorio quale operata dal CDD, contrastano con l’ampiezza degli elementi a fondamento della responsabilità, basata sulla puntualità delle denunce e dei testi, la non contestazione degli importi (di terzi) maneggiati e non restituiti, la parziale ammissione di taluni fatti, la mancata prova in altri di aver agito come ‘conoscente’ degli investitori e non invece come legale, così assumendo una condotta di violazione del più generale dovere di correttezza che il professionista è tenuto a mantenere in ogni occasione, per l’affidamento di ricorso n.22588/2021 - sez. S.U. Ud. 22.2.2022 pagina 4 di 10 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C A S S A N O M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 7 9 2 7 0 2 e 0 8 6 d 7 7 4 8 f 4 6 6 e 2 5 4 1 a a 0 5 e 4 F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 22588/2021 Numero sezionale 83/2022 cui è destinatario;
c) rilevante appare la condanna Numero di raccolta generale 7073/2022penale per fatti Data pubblicazione 03/03/2022 d’imputazione coincidenti con 4 capi d’incolpazione, della cui impugnazione non è stata offerta la prova, oltre che in relazione a condanna del Tribunale di Torino anche per altri fatti, ancora commessi nella veste di avvocato per patrocinio infedele, truffa e tentata truffa;
d) gravi e numerosi i fatti addebitati, abituali nella violazione delle regole deontologiche come comprovato dalla pregressa pronunzia nei suoi confronti di sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
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