Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2023, n. 09480

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2023, n. 09480
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09480
Data del deposito : 7 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TERAMOnel procedimento a carico di: FRANCESCHINI FEDERICO nato a TERAMO il 28/06/1996 ANDRENACCI SIMONE nato a GIULIANO VA il 26/05/1991 inoltre: PARTE CIVILE PARTE CIVILE RESPONSABILE CIVILE avverso l'ordinanza del 26/04/2022 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE P;
lette le conclusioni del PG, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso J

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica di Teramo ricorre avverso l'ordinanza in data 26 aprile 2022 del Giudice monocratico del Tribunale teramano nell'ambito del procedimento per delitti di lesioni stradali colpose nei confronti di F F e S A: ordinanza con la quale il giudicante, ravvisati elementi di radicale diversità fra il fatto contestato nell'imputazione e quello emerso in giudizio, ha disposto ex art. 521 comma 2 cod. proc. pen. la restituzione degli atti al pubblico ministero per la diversità del fatto storico che risultava emergere dagli atti rispetto a quello descritto in rubrica. Quale unico motivo di doglianza, il P.M. ricorrente lamenta violazione dell'art.521 cod. proc. pen. per abnormità del provvedimento. Richiamate le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla nozione di abnormità, il deducente contesta che nella specie possa parlarsi di "fatto diverso", ossia tale da presentare connotazioni materiali difformi da quelle contenute nell'imputazione originaria, tali da rendere necessaria una modifica della contestazione degli elementi essenziali del reato. Ed invero, i profili di colpa oggetto di addebito a carico dei due imputati sono rimasti del tutto invariati alla luce delle valutazioni peritali, mentre ciò che é variato é esclusivamente costituito dalla sussistenza di presumibili profili di colpa a carico di altre persone nei cui confronti non vi é alcuna imputazione. Secondo il P.M. ricorrente, l'ordinanza di restituzione degli atti all'organo requirente implicherebbe per quest'ultimo la necessità di ripetere, nei confronti dei due imputati, una nuova imputazione dal contenuto identico a quella già formulata, in violazione con il principio di irretrattabilità dell'azione penale.

2. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é fondato. Deve premettersi che la giurisprudenza di legittimità é costante nell'attribuire il carattere dell'abnormità, per indebita regressione del giudizio, all'ordinanza con la quale il Tribunale restituisca gli atti al Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., laddove tale decisione si riferisca all'emersione dì elementi non riconducibili a una "diversità" del fatto accertato in giudizio rispetto a quello oggetto di imputazione (cfr. ad es. Sez. 6, n. 32600 del 30/04/2015, Carenzio, Rv. 264475);
mentre, specularmente, l'abnormità viene esclusa allorché il fatto sia da qualificarsi oggettivamente come "diverso" rispetto a quello contestato (cfr. Sez. 4, n. 31446 del 25/06/2008, Mustaccioli, Rv. 240896;
Sez. 3, Sentenza n. 17197 del 25/03/2010, Mangione, Rv. 246988). Deve perciò ritenersi che la questione alla mano vada risolta considerando, da un lato, che l'abnormità ipotizzabile sarebbe riconducibile a un'ipotesi di carenza di potere in concreto in capo all'organo giudicante, consistente in una "deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di un esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioé completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite" (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, in motivazione);
e, dall'altro, verificando se nella specie ci si trovi o meno in un'ipotesi di "fatto diverso", nozione che secondo la giurisprudenza é ravvisabile allorquando il fatto integri una imputazione diversa, pur restando esso invariato;
oppure presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020, dep. 2021, V, Rv. 280938;
Sez. 2, n. 18868 del 10/02/2012, Osmenaj, Rv. 252822).
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