Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2024, n. 6895

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Nell'opposizione all'esecuzione, promossa sulla base di una condanna penale al pagamento di una provvisionale, non è consentito contestare il diritto di agire in executivis deducendo l'assenza del nesso di causalità tra il fatto dannoso ed il pregiudizio lamentato dalla parte civile, perché l'instabilità della provvisionale - provvedimento inidoneo al giudicato, in quanto caratterizzato da una diuturna ed indefinita provvisorietà, e quindi suscettibile di essere rimesso in discussione "sine tempore" (e anche travolto) in un ordinario giudizio civile - non investe ogni possibile aspetto del rapporto risarcitorio, posto che detta condanna è invece munita di una circoscritta efficacia preclusiva nel giudizio civile avente ad oggetto il danno derivante dal reato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'opposizione a precetto proposta dall'intimato, riconosciuto penalmente responsabile del reato di bancarotta colposa semplice e condannato al pagamento di una provvisionale nei confronti di tutti gli obbligazionisti costituitisi parte civile, con cui si deduceva l'inesistenza del credito risarcitorio degli intimanti obbligazionisti di società del gruppo diverse da quella di cui aveva causato il dissesto e di quelli divenuti obbligazionisti in data successiva a quella in cui aveva cessato la carica di consigliere di amministrazione).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2024, n. 6895
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6895
Data del deposito : 14 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 6093/2022 Numero sezionale 3387/2023 Numero di raccolta generale 6895/2024 Data pubblicazione 14/03/2024 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE Composta da NC DE ST - Presidente - CRISTIANO VALLE - Consigliere - AUGUSTO TATANGELO - Consigliere - R.G. n. 6093/2022 RAFFAELE ROSSI - Consigliere rel.- Cron. ____________ SALVATORE SAIJA - Consigliere- UP – 19/10/2023 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6093/2022 R.G. proposto da ER SE ER, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Achille Saletti, Laura Salvaneschi, Giorgio Egidio Arnaboldi e Giampiero Succi – ricorrente –

contro

ABA LIDIA E LE ALTRE 31.887 PARTI INDICATE NELL'ELENCO ALLEGATO AL CONTRORICORSO, rappresentate e difese dall'Avv. Luca Vianello e dall'Avv. Marina Francesca Vallino – controricorrenti – Avverso la sentenza n. 3107/2021 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il giorno 27 ottobre 2021. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 19 ottobre 2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;
Numero registro generale 6093/2022 Numero sezionale 3387/2023 Numero di raccolta generale 6895/2024 Data pubblicazione 14/03/2024 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avv.ti ACHILLE SALETTI, LAURA SALVANESCHI E GIORGIO EGIDIO ARNABOLDI, per parte ricorrente;
uditi gli Avv.ti LUCA VIANELLO e MARINA FRANCESCA VALLINO, per parte controricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza num. 824 del 2012 la Corte d'appello di Bologna dichiarò GI ER DE responsabile del reato previsto e punito dall'art. 224, num. 2, legge fallimentare e lo condannò al risarcimento dei danni da liquidarsi in un separato giudizio nei confronti delle costituite parti civili, «nonché al pagamento in favore di tutte le altre parti civili di una provvisionale pari allo 0,3% dell'importo nominale del valore delle obbligazioni od azioni acquistate, quale risultanti dagli atti di costituzione di parte civile e relativi allegati».

2. In forza di detta pronuncia, LI BA e le altre parti civili (in numero totale di 31.888 soggetti) intimarono a GI ER DE precetto per il pagamento dell'importo di euro 1.244.425,99, a titolo di sorte capitale determinata sulla base della provvisionale, oltre spese e compensi di intimazione.

3. Avverso tale precetto GI ER DE dispiegò opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ.: in estrema sintesi, contestò il diritto degli intimanti di procedere alla minacciata esecuzione sul rilievo dell'inesistenza di qualsivoglia credito risarcitorio (nemmeno a titolo di provvisionale) nei suoi confronti da parte degli obbligazionisti di società diverse da RM NA S.p.A. e dei soggetti divenuti obbligazionisti di tale società (o di qualsiasi altra società del gruppo RM) in data successiva al 30 aprile 2001. 4. L'opposizione è stata disattesa in ambedue i gradi di merito. 2 r.g. n. 6093/2022 Cons. est. Raffaele Rossi Numero registro generale 6093/2022 Numero sezionale 3387/2023 Numero di raccolta generale 6895/2024 Data pubblicazione 14/03/2024 5. Ricorre per cassazione GI ER DE affidandosi a due motivi cui resistono, con unitario controricorso, LI BA e le altre 31.887 persone di cui all'elenco allegato al controricorso.

6. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate con cui ha domandato il rigetto del ricorso.

7. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione o falsa applicazione degli artt. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, 2909 cod. civ., 185 cod. pen., 651 e 652 cod. proc. pen., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per avere l'impugnata sentenza erroneamente interpretato il titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza penale, laddove ha condannato l'avv. DE al pagamento di una provvisionale in favore degli obbligazionisti costituiti parte civile nel processo penale, estendendola anche agli obbligazionisti di società del gruppo RM diverse da IN o titolari di obbligazioni di questa società acquistate dopo il 30.04.2001, sebbene la sentenza penale, con statuizione coperta da giudicato, avesse affermato la responsabilità penale dell'Avv. DE per il reato di cui all'art. 224, num. 2, l. fall., unicamente nei confronti di IN, assolvendolo nei confronti delle altre società del gruppo, oltre che per i fatti avvenuti dopo il 30.04.2001». Assume il ricorrente che l'interpretazione «estensiva» offerta al titolo esecutivo giudiziale dalla gravata sentenza, da quest'ultima inteso come riferito, in punto di legittimazione ad agire in via esecutiva, a tutti gli obbligazionisti del gruppo RM (ed altresì agli acquirenti di obbligazioni in epoca successiva al 30 aprile 2001), si fondi «su un assunto (la pretesa responsabilità dell'avv. DE per il dissesto dell'intero gruppo RM e non della sola IN) in insanabile contrasto con quanto statuito, con autorità di giudicato, dalle sentenze penali», le quali, diversamente da quanto opinato dalla Corte di merito, 3 r.g. n. 6093/2022 Cons. est. Raffaele Rossi Numero registro generale 6093/2022 Numero sezionale 3387/2023 Numero di raccolta generale 6895/2024 Data pubblicazione 14/03/2024 non hanno accertato, anzi hanno addirittura escluso un concorso dell'Avv. DE (riconosciuto penalmente responsabile del reato di bancarotta colposa semplice circoscritta alla sola RM NA S.p.A. e al periodo - sino al 30 aprile 2001- di svolgimento della carica di Consigliere di Amministrazione)

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