Cass. civ., sez. III, ordinanza 06/05/2020, n. 8573
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
8 575/20 R.G.N. 27943/2019 O Adunanza Camerale del T o 28.2.2020 v I i B t ORIGINALE E p D e c . N . REPUBBLIC ITALIANA F LA CORTE SUPREMA DI CSSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto IMMIGRAZIONE ANGELO SPIRITO Presidente GIACOMO TRAVAGLINO Consigliere ANTONELLA DI FLORIO Consigliere Rel. - E VENTI Consigliere Ud. 28.02.202 CC Cron. 8573 M RTTI Consigliere R.G.N. 27943/2019 ORDINANZA sul ricorso 27943-2019 proposto da: W X, nata in Cina il 5.3.1988 rappresentata e difesa dall' avv.to m A S del Foro di Roma con studio in Roma, via Lisbona n° 9, giusta procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
-ricorrente -
contro
Ministero Dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore;
- intimato -
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA n° 16260/2019 depositato il 26.6.2019;
+ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28.2.2020 dal Cons. A D F 2020 392 Pagina 1 R.G.N. 27943/2019 Adunanza Camerale del 28.2.2020 rilevato che:
1.W X, cittadina cinese, domandò alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, nelle varie forme previste dalla legge.
1.1. La Commissione Territoriale rigettò l'istanza.
1.2. Avverso tale provvedimento l'odierna ricorrente propose, ai sensi dell'art. 35 bis d. lgs. 28.1.2008 n. 25, ricorso dinanzi alla sezione specializzata del Tribunale di Roma, che lo respinse con il decreto (n. 16260/2019 depositato il 26.6.2019) avverso il quale W X ricorre, affidandosi a cinque motivi e chiedendone la cassazione.
2. Per ciò che interessa in questa sede, la ricorrente ha narrato di essere cittadina cinese e di essere stata costretta a fuggire dal proprio paese perché perseguitata per motivi religiosi in quanto era diventata fedele della Chiesa del Dio Onnipotente, culto oggetto della rigida politica repressiva attuata dal Partito Comunista Cinese.
2.1.Il Ministero dell'Interno si è costituito tardivamente, chiedendo di poter partecipare all'udienza di discussione ex art. 370 cpc.
considerato che
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 cpc per omessa pronuncia sulla domanda di protezione sussidiaria ex art. 2 co 1 Lett. G ed art. 14 lett. B Digs 251/2007, nonché ex art. 360 co. 1 n° 4 cpc la nullità della sentenza impugnata. Lamenta che il Tribunale aveva del tutto omesso di decidere in ordine alla domanda di protezione sussidiaria, ritualmente proposta sia nell'atto introduttivo che nelle conclusioni formulate. Pagina 2 R.G.N. 27943/2019 Adunanza Camerale del 28.2.2020 1.1.Con il secondo, terzo e quarto motivo, deduce, ex art. 360 co 1 n° 5 cpc: a. la violazione del Dlvo 251/2007 e dell'art. 116 cpc nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione fra le parti, visto che la valutazione del Tribunale si era incentrata soltanto su elementi secondari e si era basata su opinioni soggettive non fondate sulle emergenze istruttorie;
b. la violazione dell'art. 3 co 1 e 3 Dlvo 251/2007 e 25/2008: lamenta che era stata del tutto ignorata la documentazione prodotta a dimostrazione dei trattamenti disumani cui sono esposti i fedeli del culto da lei praticato e che non era stato esercitato il potere istruttorio ufficioso necessario per integrare m i profili di non credibilità sui quali si era apoditticamente fondata la decisione;
c. l'omesso esame della circostanza decisiva, puntualmente allegata e consistente nella morte del fratello, avvenuta in circostanze sospette, mentre era detenuto presso la stazione di polizia a seguito del suo arresto per motivi religiosi, chiaro indice di persecuzione visto che anche lui aderiva allo stesso culto e l'aveva indotta a diventarne seguace.
1.2. Con il quinto motivo, lamenta, infine, la violazione dell'art. 5 co 6 Dlvo 286/1998 e dell'art. 32 co. 3 Divo 25/2008 in relazione alla protezione umanitaria, nonché l'omessa considerazione del percorso di integrazione intrapreso attraverso l'apprendimento della lingua italiana, l'adesione all'attività di volontariato e la partecipazione alle attività organizzate dal capitolo romano della Chiesa del Dio Onnipotente.
2. Il primo motivo è infondato. Pagina 3 R.G.N. 27943/2019 Adunanza Camerale del 28.2.2020 2.1 Con esso si denuncia l'omessa pronuncia sulla domanda di sussidiaria che, invece, è stata esaminata ed protezione espressamente respinta ( cfr. folio 5, secondo cpv della sentenza impugnata). La censura, pertanto, non trova riscontro nel provvedimento impugnato.
3. Gli altri quattro motivi devono essere congiuntamente esaminati in quanto sono