Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/11/2005, n. 23022

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È inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso nei confronti della regione, proposta dal direttore generale di azienda sanitaria locale quale commissario della gestione liquidatoria della preesistente unità sanitaria locale, atteso che la legittimazione all'opposizione spetta al soggetto destinatario dell'ingiunzione, e le gestioni liquidatorie (già gestioni stralcio) delle unità sanitarie locali sono - in quanto usufruiscono della soggettività dell'ente soppresso - soggetti giuridici diversi dalla regione. Inoltre, quanto alla Regione Campania, la disciplina in materia di gestione liquidatoria delle USL dettata dall'art. 1della legge reg. 2 settembre 1996, n. 22, coincide con quella nazionale di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e all'art. 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, in quanto non elimina la titolarità passiva della Regione , ma la rende concorrente con quella attribuita alla Gestione Liquidatoria in persona del Commissario Liquidatore. (Fattispecie sottratta "ratione temporis" alla disciplina dell'art. 13 della legge regione Campania 26 luglio 2002, n. 15, che prevede la legittimazione esclusiva dei direttori generali delle ASL nell'esercizio delle funzioni di commissari liquidatori delle USL).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/11/2005, n. 23022
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23022
Data del deposito : 15 novembre 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC MA NI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAMILLUCCIA 341, presso lo studio dell'avvocato RIITANO DOMENICO PIO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARZANO ALDO, GIUSTI MARIO, ESPOSITO CIRO, CAGGIANO MARCO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
REGIONE CAMPANIA - GESTIONE LIQUIDATORE USL/12 PIEDIMONTE MATESE, in persona del Direttore Generale pro-tempore della A.S.L. Caserta 1, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 77, presso lo studio dell'avvocato COCILOVO MARCO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 825/03 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 11/07/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/10/05 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;

uditi gli avvocati Aldo MARZANO e Marco COCILOVO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per il rigetto del 1^ e 2^ motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 29 gennaio 2001 la EG AN - Gestione Liquidatoria della USL n. 12 di Piedimonte Malese, in persona del Direttore Generale pro tempore della ASL Caserta 1, in qualità di Commissario Liquidatore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso il 19 dicembre 2000 e notificato il successivo giorno 22, con cui il Presidente del Tribunale di Salerno, su ricorso di CI AR TA, aveva ingiunto alla EG AN quale "successore ope legis della disciolta Unità Sanitaria Locale, di pagare entro il termine abbreviato di dieci giorni dalia notifica, entro il quale aveva diritto riproporre opposizione, la somma di lire 20.092.368 a titolo di contributo economico previsto dall'art. 26 della legge della regione AN n. 11 del 1984. Nel contraddittorio con la opposta CI, il
Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, cui la causa era stata rimessa, dichiarava inammissibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, per essere stata proposta non dalla EG AN, nei cui confronti l'ingiunzione era stata emessa, ma dalla Gestione Liquidatoria, che non poteva configurarsi come organo della EG, avendo una propria e distinta personalità giuridica. Sull'appello del soccombente, la locale Corte d'appello, con sentenza dell'11 luglio 2003, riformando la statuizione, dichiarava ammissibile l'opposizione, dichiarava il difetto di giurisdizione dell'AGO e per l'effetto la nullità del decreto ingiuntivo opposto. La Corte territoriale affermava in primo luogo che la Gestione Liquidatoria, in persona del Commissario Liquidatore, era soggetto legittimato a stare in giudizio quale organo della EG, in forza del disposto del d.lgs. n. 502/92, dall'art. 6 comma 1 della legge 724/94 e dall'art. 2 comma 14 della legge n. 549 del 1995, giacché a
seguito della soppressione delle USL e della conseguente istituzione delle ASL, si era realizzata la successione ex lege a titolo particolare delle regioni nei rapporti obbligatoli già facenti capo agli enti estinti;
le gestioni stralcio erano poi divenute Gestioni Liquidatorie in persona dei Commissari Liquidatori, le cui funzioni erano state assunte, in forza delle disposizioni della legge della EG AN n. 22 del 1996, dai direttori generali delle nuove
ASL, nell'interesse e per conto della EG;
la Gestione Liquidatoria, in quanto organo della EG, era quindi il soggetto legittimato a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della EG AN. Quanto poi alla tempestività dell'opposizione, proposta nei quaranta giorni ma dopo il decorso del termine abbreviato di dieci giorni dalla notifica dell'ingiunzione, la Corte di Salerno - premesso che nel decreto risultava omessa ogni motivazione sull'esistenza dei giusti motivi ex art. 641 cod. proc. civ. - affermava, richiamando la pronunzia della Corte Costituzionale n. 559 del 2000, che il giudice dell'opposizione può sindacare la sussistenza dei giusti motivi, che consentono la riduzione del termine e che nella specie tali motivi non sussistevano, giacché il debitore ingiunto era un ente pubblico e non vi era urgenza;
la opposizione, proposta nel termine ordinario di quaranta giorni, doveva quindi considerarsi tempestiva. Indi, in accoglimento dell'ultimo motivo d'appello, la Corte di Salerno dichiarava la giurisdizione del giudice amministrativo. Avverso detta sentenza la signora CI ha proposto ricorso affidato a undici motivi.
Resiste con controricorso la EG AN - Gestione Liquidatoria della USL n. 12 di Piedimonte Matese. Entrambe le parti hanno depositato memoria. La causa è stata rimessa dalla sezione lavoro a queste Sezioni unite per comporre il contrasto di

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